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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05973/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico, in regime anteriore al d.lgs. n. 163/2006, per lavori di sistemazione idraulica di alcuni corsi d'acqua. In primo grado la società appaltatrice aveva ottenuto la condanna della regione al pagamento del saldo dovuto; aveva anche proposto, in via subordinata, domanda di indebito arricchimento. La corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo che l'appaltatore non avesse fornito prova sufficiente del titolo contrattuale e dell'esecuzione regolare dell'opera: era stato prodotto solo il verbale di pubblico incanto, mentre la restante documentazione non consentiva di desumere il contenuto del contratto, i diritti e gli obblighi delle parti, l'esecuzione dei lavori, il collaudo e l'accettazione delle opere. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: (1) violazione degli artt. 1218, 1453 e 1460 c.c., sostenendo che, secondo il principio di Cass. S.U. n. 13533/2001, bastava provare l'esistenza del contratto e l'esecuzione dei lavori; (2) ulteriori censure sulla mancata considerazione del diniego di collaudo e della mancata accettazione delle opere; (3) l'irrilevanza del decorso del termine per il collaudo; (4) omesso esame di un fatto decisivo; (5) soprattutto, omessa pronuncia sulla domanda subordinata di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., proponibile anche nei confronti della P.A. quando il soggetto non disponga di altre azioni per recuperare quanto dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, dichiarando assorbiti il secondo, il terzo e il quarto, ma ha accolto il quinto motivo. Ha affermato che la corte territoriale, pur avendo negato la prova del titolo contrattuale e quindi il credito azionato come corrispettivo dell'appalto, avrebbe dovuto esaminare la domanda subordinata di arricchimento senza causa, che è astrattamente esperibile anche contro la pubblica amministrazione e non richiede, ai fini dell'accoglimento, il riconoscimento dell'utilitas ritratta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la regola sull'inadempimento, ma la Corte ha ritenuto infondato il motivo principale perché la pretesa era priva del necessario supporto probatorio del titolo contrattuale e del relativo contenuto.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla tutela per inadempimento contrattuale; la Corte non lo ha ritenuto decisivo ai fini della prova del diritto azionato.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ha escluso che il richiamo a tale norma superasse il difetto di prova del contratto e delle prestazioni eseguite.

  • art. 2041 c.c.

    La Corte ha affermato che l'azione generale di arricchimento può essere proposta anche contro la P.A. quando il danneggiato/non pagato non disponga di altre azioni per ottenere tutela, e non richiede, ai fini dell'accoglimento, il previo riconoscimento dell'utilitas

  • art. 16 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440

    Nel regime anteriore al d.lgs. n. 163/2006, il verbale di aggiudicazione definitiva è equiparato al contratto e ha forza vincolante anche per l'amministrazione appaltante.

  • l. 11 febbraio 1994, n. 109

    Richiamata per escludere che abbia abrogato l'art. 16 r.d. n. 2440/1923 o introdotto una disciplina incompatibile.

  • d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554

    Considerato privo di efficacia derogatoria rispetto all'art. 16 r.d. n. 2440/1923.

  • d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

    Usato come discrimine temporale: la lite riguarda un regime anteriore alla sua entrata in vigore.

Massime di principio

  • Nel giudizio di adempimento il creditore deve provare il titolo del proprio diritto e la relativa scadenza; tuttavia, se il giudice accerta che tale titolo non risulta sufficientemente dimostrato, la domanda contrattuale può essere respinta per difetto di prova.
  • In materia di appalti pubblici, nel regime anteriore al d.lgs. n. 163/2006, il verbale di aggiudicazione definitiva ha efficacia equiparabile al contratto e vincola l'amministrazione, ma ciò non esonera l'appaltatore dall'onere di dimostrare il contenuto del rapporto e gli elementi necessari a fondare la pretesa economica, quando questi non risultino dal solo verbale.
  • Quando la domanda principale di pagamento come corrispettivo contrattuale non è accoglibile per difetto del titolo o della prova del rapporto, il giudice deve esaminare la domanda subordinata di arricchimento senza causa, se proposta e astrattamente pertinente.
  • L'azione generale di arricchimento è esperibile anche nei confronti della pubblica amministrazione e non presuppone necessariamente il riconoscimento formale dell'utilitas, purché manchi per l'attore ogni altra azione utile per recuperare il vantaggio prestato.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaArricchimento senza causa

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