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DPR

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 642

Disciplina dell'imposta di bollo.

Normativa italiana072U0642

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La norma disciplina l’imposta di bollo su atti, documenti e registri indicati in tariffa, definendone presupposto, modalità di assolvimento, regole di applicazione, esenzioni/agevolazioni, controlli e sanzioni. L’entrata in vigore originaria è il 1° gennaio 1973, con varie modifiche e aggiornamenti successivi, alcuni efficaci solo per atti o violazioni dal 2024/2025.

Disciplina dell'imposta di bollo

Disciplina dell’imposta di bollo

Il provvedimento definisce il regime generale dell’imposta di bollo sugli atti, documenti e registri indicati nell’allegata tariffa e nella tabella delle esenzioni. Stabilisce i criteri di applicazione, riscossione, regolarizzazione, controlli e sanzioni, oltre a prevedere diverse modalità di pagamento e speciali regimi per alcuni soggetti.

Ambito di applicazione e presupposto dell’imposta

Sono soggetti a imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri espressamente indicati nella tariffa allegata. La disciplina non si applica agli atti legislativi e, salvo espressa previsione tariffaria, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e dei loro consorzi.

Momento di applicazione del tributo

Per gli atti, documenti e registri indicati nella parte prima della tariffa l’imposta è dovuta fin dall’origine, se formati nello Stato. Per quelli indicati nella parte seconda, invece, l’imposta è dovuta in caso d’uso, ossia quando sono presentati all’ufficio del registro per la registrazione. Per le cambiali emesse all’estero, l’uso ricorre anche quando siano presentate, consegnate, trasmesse, quietanzate, accettate, girate, sottoscritte per avallo o comunque negoziate nello Stato.

Modalità di pagamento

L’imposta può essere assolta:

  • mediante contrassegno rilasciato da intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate;
  • in modo virtuale, con versamento agli uffici competenti o con le modalità previste per la registrazione degli atti;
  • nei casi specifici previsti, anche con contrassegno telematico.

Per gli atti da registrare in termine fisso, il bollo è assolto entro il termine di registrazione. Le frazioni dell’imposta proporzionale sono arrotondate a euro 0,10. In ogni caso l’imposta minima è pari a euro 1,00, salvo cambiali e vaglia cambiari per i quali il minimo è euro 0,50.

Regole materiali di bollatura e uso dei valori

La disciplina regola forma e caratteri della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone, demandando a decreti ministeriali e provvedimenti dell’Agenzia delle entrate la specificazione tecnica. Sono fissate regole su:

  • uso della carta bollata e integrazione dell’imposta con marche;
  • numero massimo di linee e margini;
  • divieto di scrivere o stampigliare sul bollo;
  • annullamento delle marche;
  • divieto di usare valori deteriorati o già usati.

Definizioni operative

Ai fini del decreto:

  • il foglio è composto da quattro facciate;
  • la pagina è una facciata;
  • la copia è la riproduzione conforme all’originale. Per i tabulati meccanografici l’imposta si calcola per ogni 100 linee o frazione; per riproduzioni meccaniche o fotografiche valgono regole specifiche di equiparazione del foglio.

Regole su atti plurimi, rinnovazioni e proroghe

È ammesso redigere più atti sul medesimo foglio in casi tassativamente indicati dalla norma, con pagamento di una sola imposta. Le rinnovazioni e proroghe scontano il bollo vigente al momento del rinnovo o della proroga.

Pagamento virtuale: procedura ordinaria e regime speciale

Per determinate categorie di atti e documenti, l’intendente di finanza può autorizzare il pagamento virtuale su domanda dell’interessato. La procedura richiede una dichiarazione con il numero presuntivo degli atti dell’anno. L’ufficio liquida provvisoriamente l’imposta per il periodo fino al 31 dicembre, suddividendola in rate bimestrali, poi effettua la liquidazione definitiva l’anno successivo sulla base della dichiarazione conguaglio.

Per alcuni soggetti del settore finanziario e assicurativo si applica un regime speciale con:

  • acconto annuale entro il 16 aprile pari al 100% dell’imposta provvisoria;
  • dichiarazione entro febbraio dell’anno successivo;
  • primo versamento bimestrale posticipato ad aprile;
  • liquidazione definitiva con conguaglio sulla prima rata utile.

Riscossione coattiva e controlli

Per la riscossione coattiva di imposte, soprattasse e pene pecuniarie si applicano le disposizioni del regio decreto n. 639/1910. I controlli e l’accertamento delle violazioni sono demandati ai funzionari del Ministero delle finanze, agli uffici competenti e, per alcuni aspetti, ad altri soggetti pubblici. Gli atti irregolari devono essere inviati all’ufficio del registro per la regolarizzazione entro trenta giorni.

Regolarizzazione e irreperibilità dei valori bollati

Gli atti o documenti con imposta omessa o insufficiente devono essere regolarizzati con pagamento dell’imposta dovuta o del supplemento vigente al momento dell’accertamento. In caso di impossibilità oggettiva di procurarsi valori bollati, il pagamento può avvenire direttamente all’ufficio del registro; la regolarizzazione deve poi essere effettuata entro cinque giorni dalla cessazione dell’impossibilità. In tali casi non si applicano sanzioni.

Sanzioni e responsabilità

La norma prevede sanzioni amministrative per:

  • inosservanza degli obblighi di ricezione e trasmissione degli atti irregolari;
  • omesso o insufficiente pagamento del bollo originario;
  • omessa o infedele dichiarazione di conguaglio;
  • violazioni relative alle macchine bollatrici.

Sono previste responsabilità solidali tra le parti che sottoscrivono o utilizzano atti irregolari, mentre i patti che trasferiscono l’onere del tributo o delle sanzioni sono nulli. Per cambiali, vaglia e assegni bancari irregolari sono previste specifiche conseguenze sulla qualità di titolo esecutivo e sulla possibilità di esercitare i diritti cambiari.

Esenzioni, agevolazioni e tabella allegata

La tabella allegata individua numerose ipotesi di esenzione, tra cui atti elettorali, atti relativi a prestazioni personali verso lo Stato, procedimenti penali e di pubblica sicurezza, procedimenti tributari, taluni documenti IVA e altri casi specifici. Il testo contiene anche un regime speciale per il gruppo IVA e varie fattispecie di esenzione per titoli del debito pubblico, documenti bancari e postali, e altri atti indicati nell’allegato.

Disposizioni transitorie e decorrenza

Il decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973. Sono previste disposizioni transitorie per esenzioni, agevolazioni e regimi sostitutivi già vigenti alla data del 31 dicembre 1972. Sono presenti inoltre aggiornamenti successivi che incidono su sanzioni, liquidazioni e applicazione delle norme, con alcune modifiche operative dal 1° settembre 2024 e, per la disciplina aggiornata su determinati atti, dal 1° gennaio 2025.

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