Cassazione Civile, Ordinanza n. 05978/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
Un legittimario aveva convenuto i fratelli, donatari di tutti i beni del padre, per ottenere la riduzione delle donazioni lesive della propria quota di riserva e la reintegrazione della legittima, con richiesta anche di scioglimento della comunione che sarebbe derivata dall’accoglimento dell’azione. Il tribunale aveva accolto la domanda, individuando come lesiva una donazione immobiliare a favore di uno dei fratelli e condannando quest’ultimo al pagamento di una somma di denaro pari al valore della quota di riserva, ritenendo che la legittimaria avesse accettato la reintegrazione in denaro. In appello il donatario aveva contestato, tra l’altro, la mancata interruzione del giudizio di primo grado per la morte di un coerede, l’erronea interpretazione della volontà della legittimaria, l’applicazione di regole sulla divisione ereditaria e il ricorso alla liquidazione monetaria invece che alla reintegrazione in natura. In cassazione ha riproposto sette motivi: 1) violazione delle norme sull’interruzione del processo e sulla prova dell’evento morte; 2) violazione degli artt. 560, 720, 820 e 821 c.c. e motivazione apparente, per avere la Corte territoriale ritenuto possibile la reintegrazione in denaro su scelta del legittimario; 3-6) censure di travisamento del fatto, ultrapetizione, omessa integrazione istruttoria e violazione delle regole processuali; 7) censura sulle spese. Gli eredi della legittimaria hanno resistito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta l’esclusione dell’interruzione del giudizio di primo grado per la morte del coerede costituito, per effetto del principio di ultrattività del mandato ex art. 300 c.p.c. Ha invece accolto il secondo motivo, cassando la sentenza impugnata perché la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto che il legittimario potesse optare, in luogo della reintegrazione in natura, per una liquidazione integralmente monetaria della quota, richiamando in modo solo apparente l’art. 560 c.c. La Corte di legittimità ha ribadito che, in tema di azione di riduzione, la reintegrazione deve avvenire in via prioritaria in natura, mediante attribuzione dei beni oggetto della donazione lesiva, e solo eccezionalmente in denaro; la liquidazione monetaria non può essere imposta d’ufficio sulla base di una mera disponibilità non inequivoca del legittimario, né può sostituire il criterio legale di reintegrazione senza che ricorrano i presupposti previsti dalla norma. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi. La causa è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
per la parte costituita con procuratore l’effetto interruttivo per morte si produce solo se l’evento è dichiarato o notificato dal difensore; la mera conoscenza aliunde o la produzione del certificato da parte di terzi non basta. Per la parte contumace l’interruzione può derivare dalla documentazione dell’evento da parte di altra parte.
richiamato insieme alle norme sull’interruzione e sulla riassunzione, ma il motivo è stato respinto perché l’interruzione non si era verificata.
invocato per sostenere l’estinzione del processo per mancata riassunzione, ma il rilievo è stato escluso perché non vi era stata interruzione.
il certificato di morte ha efficacia di prova legale dell’evento attestato, ma tale efficacia non coincide automaticamente con l’effetto interruttivo del processo, che resta disciplinato dall’art. 300 c.p.c.
comma 1, comma 2 e comma 3
la reintegrazione della legittima deve avvenire preferibilmente in natura; se il bene non è comodamente divisibile si applicano criteri specifici di attribuzione e compensazione. La norma non attribuisce al legittimario un potere generale di scegliere la liquidazione in denaro, né consente al giudice di sostituire d’ufficio la reintegrazione in natura con il pagamento monetario.
richiamato per i frutti dei beni restituiti a seguito dell’azione di riduzione; la decisione sottolinea che i frutti seguono le regole proprie della reintegrazione in natura.
evocato dal ricorrente in relazione ai criteri di divisione, ma ritenuto non decisivo rispetto alla disciplina speciale della riduzione.
norma di divisione degli immobili non comodamente divisibili, non applicabile direttamente alla reintegrazione della legittima conseguente all’azione di riduzione.
norma sul conguaglio nella divisione ereditaria, ritenuta inconferente rispetto all’azione di riduzione.
richiamato in tema di piano di riparto/divisione ereditaria, ma non ritenuto necessario come nella divisione ordinaria.
richiamato in relazione alle operazioni divisionali, ma non applicabile in via diretta alla reintegrazione derivante da riduzione.
richiamato per distinguere tra frutti naturali e frutti civili: i frutti naturali dei beni assegnati seguono la disciplina propria della cosa, non un automatismo di rivalutazione monetaria.
come l’art. 820 c.c., è richiamato per affermare che i frutti naturali vanno regolati secondo la disciplina delle cose fruttifere e della divisione, non mediante sola liquidazione pecuniaria.
richiamato nella censura sulle spese di lite, assorbita dall’accoglimento del secondo motivo.
richiamato nella censura sulle spese di lite, ma la questione è stata assorbita.
richiamato nelle censure di ultrapetizione/travisamento, assorbite per l’accoglimento del secondo motivo.
richiamato nelle censure processuali, ma non decisivo ai fini dell’accoglimento.
invocato per il travisamento del contenuto delle difese e del verbale di udienza; motivo assorbito.
richiamato in relazione alla valutazione delle risultanze processuali; motivo assorbito.
invocato per motivazione apparente della sentenza d’appello; la Corte di cassazione ha ravvisato motivazione apparente sul punto decisivo della reintegrazione in denaro.
richiamato come norma di riferimento della riduzione delle donazioni lesive della legittima, con effetti di inefficacia limitata nei confronti del legittimario.
richiamato dal ricorrente per sostenere l’estinzione del mandato per morte del mandante, ma ritenuto superato dalla disciplina speciale processuale dell’art. 300 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per limitare gli effetti del mandato dopo la morte, ma ritenuto ininfluente rispetto alla regola processuale speciale.
Massime di principio
- Nel giudizio in cui la parte sia costituita a mezzo di procuratore, la morte della parte non determina automaticamente l’interruzione del processo: l’effetto interruttivo si produce solo se il difensore dichiara formalmente l’evento o lo notifica alle altre parti, secondo la disciplina speciale dell’art. 300 c.p.c.
- Il certificato di morte è prova legale dell’evento in sé, ma la sua produzione in atti non basta da sola a determinare l’interruzione del processo quando la parte era costituita con procuratore e questi non abbia reso la dichiarazione processuale dell’evento.
- In tema di azione di riduzione, la reintegrazione della quota di riserva deve avvenire in linea di principio in natura, mediante attribuzione, totale o parziale, dei beni oggetto della disposizione lesiva; la liquidazione in denaro è eccezionale e non può essere imposta d’ufficio come alternativa ordinaria.
- L’art. 560 c.c. non attribuisce al legittimario un potere di scelta generalizzato tra bene in natura e somma di denaro, ma disciplina il modo di soddisfacimento della legittima secondo criteri legali, con preferenza per la separazione del bene e con compensazione monetaria solo nei casi previsti.
- Quando la riduzione di una donazione immobiliare comporta la formazione di una comunione tra donatario e legittimario, la successiva divisione deve rispettare la disciplina speciale degli artt. 560 e 561 c.c., non potendo essere sostituita automaticamente dalle regole generali della divisione ereditaria.
- La determinazione dei frutti e dei conguagli nella reintegrazione della legittima deve seguire la struttura dell’attribuzione in natura e della comunione conseguente alla riduzione, non potendosi trasformare la tutela del legittimario in un semplice credito monetario senza base normativa o accordo delle parti.
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