Cassazione Civile, Ordinanza n. 05977/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una Regione per la restituzione, ai sensi dell'art. 389 c.p.c., di somme già pagate in esecuzione di una precedente sentenza di appello poi cassata. Il destinatario del decreto propose opposizione, accolta in appello dalla Corte di Venezia sul rilievo che la pretesa restitutoria fosse prescritta: secondo il giudice territoriale il termine decennale decorreva dalla pubblicazione della sentenza di cassazione del 1999, non dalla sentenza resa in sede di rinvio nel 2004, e la prima interruzione utile sarebbe avvenuta solo con una nota del 15 maggio 2012. La Regione ricorre per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 389, 392 e 394 c.p.c., sostenendo che il diritto alla restituzione sarebbe divenuto certo e liquido solo dopo la sentenza di rinvio e quindi la prescrizione non poteva decorrere dalla cassazione; inoltre deduce che il pagamento andava ricondotto all'art. 2033 c.c. e non all'art. 389 c.p.c.; (2) violazione degli artt. 2935, 2943 e 2945 c.c., assumendo che la riassunzione del giudizio avrebbe interrotto la prescrizione sino alla decisione del rinvio; (3) omesso esame di un fatto decisivo, perché in sede di riassunzione sarebbe stata domandata la rifusione delle spese e ciò, a suo dire, avrebbe impedito la maturazione della prescrizione del credito restitutorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la Corte d'appello si è conformata a un indirizzo consolidato secondo cui la prescrizione dell'azione restitutoria conseguente alla cassazione decorre dalla sentenza di cassazione, che fa sorgere direttamente il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione del titolo poi caducato; ha inoltre osservato che, anche volendo qualificare la domanda come ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., la prescrizione decorrerebbe comunque dalla sentenza cassatoria. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità: l'interruzione della prescrizione operante per il diritto fatto valere nel giudizio di rinvio non si estende al distinto diritto restitutorio ex art. 389 c.p.c., tanto più perché la domanda restitutoria non era stata proposta in sede di riassunzione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il fatto allegato non è stato ritenuto decisivo rispetto all'esito della lite; al più avrebbe inciso sulla liquidazione delle spese, non sulla prescrizione del credito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 389 c.p.c.
L'azione di restituzione conseguente alla cassazione della sentenza decorre dalla data della sentenza di cassazione, perché il diritto alla restituzione nasce dalla sopravvenuta inefficacia del titolo cassato.
art. 392 c.p.c.
La riassunzione del giudizio a seguito di cassazione è distinta dall'azione restitutoria e non la sostituisce automaticamente.
art. 394 c.p.c.
Nel giudizio di rinvio operano le regole proprie della fase rescissoria, ma ciò non incide sulla autonomia del credito restitutorio rispetto alla riassunzione.
art. 2033 c.c.
Anche ove la domanda fosse qualificata come ripetizione di indebito, la prescrizione decorre comunque dalla sentenza cassatoria, poiché il pagamento è venuto meno per effetto della caducazione del titolo.
art. 112 c.p.c.
La dedotta violazione è esclusa perché il giudice di merito può qualificare la domanda; in cassazione non è censurabile la diversa qualificazione se non nei limiti dell'autosufficienza del motivo.
art. 2935 c.c.
Il diritto può essere fatto valere dal momento in cui nasce, e per il credito restitutorio ciò avviene con la cassazione della sentenza che aveva giustificato il pagamento.
art. 2943 c.c.
L'interruzione della prescrizione opera per il diritto specificamente azionato e non per diritti autonomi non fatti valere.
art. 2945, comma 2, c.c.
L'effetto interruttivo si prolunga in pendenza del relativo giudizio, ma solo rispetto al diritto concretamente dedotto, non rispetto a una diversa pretesa restitutoria non introdotta.
art. 2946 c.c.
Il termine ordinario decennale di prescrizione si applica alla pretesa restitutoria esaminata.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando la decisione impugnata si è adeguata all'orientamento consolidato della Corte e il ricorso non offre argomenti per mutarlo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è inammissibile se il fatto allegato non è decisivo rispetto all'esito della controversia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- L'azione di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza poi cassata decorre, quanto alla prescrizione, dalla data della sentenza di cassazione, perché è da quel momento che nasce il diritto alla restituzione per effetto della caducazione del titolo.
- La riassunzione del giudizio dopo cassazione è atto autonomo rispetto alla domanda restitutoria: l'interruzione della prescrizione del diritto azionato nel giudizio di rinvio non si estende automaticamente al distinto credito di restituzione, se questo non è stato specificamente fatto valere.
- La domanda proposta in giudizio va qualificata dal giudice di merito; in cassazione la diversa qualificazione è censurabile solo nei limiti del vizio denunciato e con adeguata specificità dell'allegazione processuale.
- Anche se una pretesa restitutoria sia ricondotta alla ripetizione di indebito, quando il pagamento dipendeva da un titolo giudiziale poi caducato la decorrenza della prescrizione resta ancorata alla sentenza che ha eliminato quel titolo.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il fatto dedotto, anche se vero, non sarebbe idoneo a mutare l'esito della decisione impugnata.
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