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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05980/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (intermediario finanziario)

La controversia

Due soggetti avevano convenuto davanti al Giudice di Pace una società finanziaria chiedendo la ripetizione di somme asseritamente non dovute, trattenute al momento della stipula di due contratti di finanziamento contro cessione del quinto, poi estinti anticipatamente. Le somme richieste erano riferite a commissioni bancarie e di intermediazione, spese di istruttoria e di assicurazione. La convenuta aveva eccepito l’incompetenza per valore del Giudice di Pace, sostenendo che per valutare la debenza delle somme occorresse esaminare l’intero rapporto di finanziamento e la validità delle clausole sulla non rimborsabilità dei costi anticipati. Il Giudice di Pace aveva dichiarato la propria incompetenza per valore. I soccombenti proponevano regolamento di competenza deducendo violazione degli artt. 7 e 38 c.p.c., sostenendo che il valore andasse determinato sulla base del petitum immediato, cioè delle sole somme domandate in ripetizione, e dunque rientrasse nella competenza del Giudice di Pace. Nel corso del giudizio di legittimità i ricorrenti avevano anche depositato atto di rinuncia agli atti del regolamento, ma senza che risultasse conferito al difensore uno specifico mandato a rinunciare.

La decisione

La Corte ha ritenuto inefficace la rinuncia agli atti perché il difensore aveva sottoscritto l’atto senza mandato speciale delle parti, trattandosi di atto dispositivo riservato alla parte. Esaminando poi il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile perché, nei giudizi davanti al Giudice di Pace, le norme sul regolamento necessario e facoltativo di competenza non si applicano ai provvedimenti che decidono sulla competenza; tali provvedimenti sono impugnabili con l’appello, non con il regolamento di competenza. La Corte ha inoltre precisato che il regolamento necessario è ammesso soltanto per il provvedimento di sospensione del processo adottato dal Giudice di Pace, ipotesi non ricorrente nel caso concreto. Ha quindi condannato i ricorrenti in solido alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti, ma la Corte precisa che il rimedio esperito non era ammissibile contro il provvedimento del Giudice di Pace che decide sulla competenza

  • art. 38 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere il criterio di determinazione del valore della causa

  • art. 7 c.p.c.

    richiamato per sostenere la competenza per valore del Giudice di Pace in base alle somme domandate

  • art. 46 c.p.c.

    le disposizioni sul regolamento necessario e facoltativo di competenza non si applicano nei giudizi davanti al Giudice di Pace quanto ai provvedimenti che decidono sulla competenza

  • art. 390, primo comma, c.p.c.

    la rinuncia agli atti è tempestiva, ma ciò non basta se manca il potere speciale di rinunciare

  • art. 390, secondo comma, c.p.c.

    la rinuncia agli atti richiede procura speciale; senza di essa l’atto è inefficace

  • art. 380-ter c.p.c.

    norma sul procedimento camerale richiamata nelle premesse

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamata per la memoria illustrativa della controricorrente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    impone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione

Massime di principio

  • Nel giudizio davanti al Giudice di Pace, il provvedimento che decide sulla competenza non è impugnabile con regolamento di competenza, ma con l’appello; il regolamento necessario resta confinato all’ipotesi del provvedimento di sospensione del processo.
  • La determinazione del mezzo di impugnazione dipende dalla natura del provvedimento impugnato e dal rito applicabile: non ogni decisione sulla competenza è suscettibile di regolamento di competenza davanti al Giudice di Pace.
  • La rinuncia agli atti del giudizio è un atto dispositivo riservato alla parte e richiede una procura speciale al difensore; in difetto, la rinuncia è inefficace anche se tempestiva.
  • Quando il ricorso è inammissibile per difetto del mezzo di impugnazione, la Corte non entra nel merito della questione sulla competenza per valore sollevata dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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