Cassazione Civile, Ordinanza n. 31691/2022 del 26/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due ordinanze ingiunzione emesse dall’ente gestore di una riserva naturale nei confronti di una società e del suo legale rappresentante, per avere proseguito l’esercizio di un impianto di frantumazione/lavorazione di inerti situato entro l’area della riserva, senza aver completato le opere di compatibilizzazione e delocalizzazione previste da una convenzione stipulata anni prima con l’ente gestore. Dopo il rigetto dell’opposizione in primo grado e il rigetto dell’appello principale, la corte territoriale aveva accolto l’appello incidentale dell’ente, revocando la riduzione della sanzione e confermando gli importi originari. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto: 1) violazione di norme costituzionali, civilistiche, processuali e regionali per avere la corte di merito ritenuto la responsabilità sulla sola presenza dell’attività nella fascia di rispetto, senza individuare uno specifico danno ambientale, che non potrebbe presumersi in re ipsa; 2) inammissibile acquisizione da parte del consulente tecnico d’ufficio di documenti non prodotti dalle parti; 3) falsa applicazione dell’onere della prova in conseguenza di tale acquisizione; 4) lesione del contraddittorio e mancata ammissione di alcuni documenti difensivi, tra cui fatture e un contratto di fornitura.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che, nel sistema regionale delle aree protette richiamato nella decisione, la violazione dei divieti e dei limiti di attività nell’area di riserva è integrata dalla mera sussistenza oggettiva dell’attività vietata, senza necessità di accertare un autonomo danno ambientale in concreto. Ha inoltre ritenuto infondati i motivi relativi alla consulenza tecnica d’ufficio, richiamando il recente orientamento delle Sezioni Unite sulla possibilità per il consulente di acquisire documenti necessari ai fini del quesito, purché nel contraddittorio e nei limiti dell’oggetto della lite, con conseguente nullità relativa solo se tempestivamente eccepita; nel caso di specie non risultava allegata una tempestiva eccezione di nullità. Ha infine escluso vizi sulla mancata ammissione di documenti, ritenendo che la censura investisse una valutazione di merito. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
indica il rimedio oppositivo avverso le ordinanze ingiunzione
art. 7, commi 4-7, Norme di Attuazione del Piano della Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola
contiene i divieti e i limiti di attività nell’area di riserva, rilevanti ai fini sanzionatori
L. Regione Lombardia 30 novembre 1983, n. 86, artt. 2, 12, 27, 28 e 37
la legge regionale disciplina le aree protette, mantiene efficaci misure di salvaguardia per le riserve già istituite e prevede sanzioni per la violazione dei divieti e delle prescrizioni
art. 5 L. Regione Lombardia 27 luglio 1977, n. 33
richiamato per le misure di salvaguardia che vietano attività idonee ad alterare la qualità dell’ambiente
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio di insufficiente motivazione non è più denunciabile nei limiti previsti dalla novella del 2012
la nullità relativa derivante da vizi della consulenza va eccepita nella prima difesa utile successiva alla conoscenza dell’atto viziato
il vizio che incide sul principio della domanda o sul principio dispositivo può rilevare come motivo di impugnazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussiste l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 111 Cost.
richiamato nel primo motivo di ricorso
richiamato nel primo motivo di ricorso
art. 300 d.lgs. n. 152 del 2006
richiamato nel primo motivo di ricorso
richiamato nel primo motivo di ricorso
richiamati nel primo motivo di ricorso
richiamato nel primo motivo di ricorso
richiamato nel primo motivo di ricorso come norma sull’onere della prova
art. 28, comma 1, L. Regione Lombardia n. 86 del 1983
richiamato nel primo motivo di ricorso e considerato nel sistema sanzionatorio regionale
art. 23, comma XII, L. n. 689 del 1981
richiamato nel primo motivo di ricorso
richiamato nel primo motivo di ricorso
Massime di principio
- In materia di sanzioni per violazione della disciplina delle aree protette, quando la normativa istitutiva e attuativa prevede divieti e limiti specifici alle attività antropiche, la responsabilità sussiste sulla base dell’oggettiva realizzazione dell’attività vietata, senza che sia necessario un autonomo accertamento di un danno ambientale in concreto.
- Le determinazioni attuative adottate dall’organo competente in base alla legge regionale, se contengono la disciplina astratta dei divieti e dei limiti nelle aree protette, hanno efficacia vincolante e possono fondare l’irrogazione di sanzioni amministrative per le attività incompatibili con la riserva.
- Nel giudizio di cassazione non è deducibile come vizio di legittimità la sola insufficienza della motivazione nei limiti previsti dalla riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; la censura deve tradursi in una effettiva violazione di legge o in un vizio processuale rilevante.
- La consulenza tecnica d’ufficio può acquisire documenti necessari alla risposta al quesito anche se non prodotti dalle parti, purché l’acquisizione avvenga entro i limiti dell’incarico e nel contraddittorio; il vizio che ne derivi è, di regola, una nullità relativa soggetta a tempestiva eccezione di parte.
- La nullità della consulenza o dell’attività del consulente deve essere eccepita nella prima difesa utile successiva alla conoscenza dell’atto o dell’acquisizione contestata; in difetto, la nullità relativa si sana.
- Se il giudice di merito esamina documenti e li ritiene irrilevanti ai fini della decisione, la censura in cassazione che miri a ottenere una diversa valutazione del materiale documentale non è ammessa come vizio di legittimità, salvo specifiche violazioni processuali.
- In presenza di una violazione oggettiva di divieti amministrativi o regolamentari posti a tutela dell’ambiente, la mancata allegazione di un danno ulteriore non esclude di per sé l’integrazione dell’illecito sanzionatorio.
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