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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31691/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due ordinanze ingiunzione emesse dall’ente gestore di una riserva naturale nei confronti di una società e del suo legale rappresentante, per avere proseguito l’esercizio di un impianto di frantumazione/lavorazione di inerti situato entro l’area della riserva, senza aver completato le opere di compatibilizzazione e delocalizzazione previste da una convenzione stipulata anni prima con l’ente gestore. Dopo il rigetto dell’opposizione in primo grado e il rigetto dell’appello principale, la corte territoriale aveva accolto l’appello incidentale dell’ente, revocando la riduzione della sanzione e confermando gli importi originari. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto: 1) violazione di norme costituzionali, civilistiche, processuali e regionali per avere la corte di merito ritenuto la responsabilità sulla sola presenza dell’attività nella fascia di rispetto, senza individuare uno specifico danno ambientale, che non potrebbe presumersi in re ipsa; 2) inammissibile acquisizione da parte del consulente tecnico d’ufficio di documenti non prodotti dalle parti; 3) falsa applicazione dell’onere della prova in conseguenza di tale acquisizione; 4) lesione del contraddittorio e mancata ammissione di alcuni documenti difensivi, tra cui fatture e un contratto di fornitura.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che, nel sistema regionale delle aree protette richiamato nella decisione, la violazione dei divieti e dei limiti di attività nell’area di riserva è integrata dalla mera sussistenza oggettiva dell’attività vietata, senza necessità di accertare un autonomo danno ambientale in concreto. Ha inoltre ritenuto infondati i motivi relativi alla consulenza tecnica d’ufficio, richiamando il recente orientamento delle Sezioni Unite sulla possibilità per il consulente di acquisire documenti necessari ai fini del quesito, purché nel contraddittorio e nei limiti dell’oggetto della lite, con conseguente nullità relativa solo se tempestivamente eccepita; nel caso di specie non risultava allegata una tempestiva eccezione di nullità. Ha infine escluso vizi sulla mancata ammissione di documenti, ritenendo che la censura investisse una valutazione di merito. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 22 L. n. 689 del 1981

    indica il rimedio oppositivo avverso le ordinanze ingiunzione

  • art. 7, commi 4-7, Norme di Attuazione del Piano della Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola

    contiene i divieti e i limiti di attività nell’area di riserva, rilevanti ai fini sanzionatori

  • L. Regione Lombardia 30 novembre 1983, n. 86, artt. 2, 12, 27, 28 e 37

    la legge regionale disciplina le aree protette, mantiene efficaci misure di salvaguardia per le riserve già istituite e prevede sanzioni per la violazione dei divieti e delle prescrizioni

  • art. 5 L. Regione Lombardia 27 luglio 1977, n. 33

    richiamato per le misure di salvaguardia che vietano attività idonee ad alterare la qualità dell’ambiente

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il vizio di insufficiente motivazione non è più denunciabile nei limiti previsti dalla novella del 2012

  • art. 157, comma 2 c.p.c.

    la nullità relativa derivante da vizi della consulenza va eccepita nella prima difesa utile successiva alla conoscenza dell’atto viziato

  • art. 161 c.p.c.

    il vizio che incide sul principio della domanda o sul principio dispositivo può rilevare come motivo di impugnazione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussiste l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel primo motivo di ricorso

  • art. 118 disp. att. c.c.

    richiamato nel primo motivo di ricorso

  • art. 300 d.lgs. n. 152 del 2006

    richiamato nel primo motivo di ricorso

  • L. n. 241 del 1990, art. 3

    richiamato nel primo motivo di ricorso

  • artt. 163 e 416 c.p.c.

    richiamati nel primo motivo di ricorso

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo di ricorso

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel primo motivo di ricorso come norma sull’onere della prova

  • art. 28, comma 1, L. Regione Lombardia n. 86 del 1983

    richiamato nel primo motivo di ricorso e considerato nel sistema sanzionatorio regionale

  • art. 23, comma XII, L. n. 689 del 1981

    richiamato nel primo motivo di ricorso

  • art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011

    richiamato nel primo motivo di ricorso

Massime di principio

  • In materia di sanzioni per violazione della disciplina delle aree protette, quando la normativa istitutiva e attuativa prevede divieti e limiti specifici alle attività antropiche, la responsabilità sussiste sulla base dell’oggettiva realizzazione dell’attività vietata, senza che sia necessario un autonomo accertamento di un danno ambientale in concreto.
  • Le determinazioni attuative adottate dall’organo competente in base alla legge regionale, se contengono la disciplina astratta dei divieti e dei limiti nelle aree protette, hanno efficacia vincolante e possono fondare l’irrogazione di sanzioni amministrative per le attività incompatibili con la riserva.
  • Nel giudizio di cassazione non è deducibile come vizio di legittimità la sola insufficienza della motivazione nei limiti previsti dalla riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; la censura deve tradursi in una effettiva violazione di legge o in un vizio processuale rilevante.
  • La consulenza tecnica d’ufficio può acquisire documenti necessari alla risposta al quesito anche se non prodotti dalle parti, purché l’acquisizione avvenga entro i limiti dell’incarico e nel contraddittorio; il vizio che ne derivi è, di regola, una nullità relativa soggetta a tempestiva eccezione di parte.
  • La nullità della consulenza o dell’attività del consulente deve essere eccepita nella prima difesa utile successiva alla conoscenza dell’atto o dell’acquisizione contestata; in difetto, la nullità relativa si sana.
  • Se il giudice di merito esamina documenti e li ritiene irrilevanti ai fini della decisione, la censura in cassazione che miri a ottenere una diversa valutazione del materiale documentale non è ammessa come vizio di legittimità, salvo specifiche violazioni processuali.
  • In presenza di una violazione oggettiva di divieti amministrativi o regolamentari posti a tutela dell’ambiente, la mancata allegazione di un danno ulteriore non esclude di per sé l’integrazione dell’illecito sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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