Cassazione Civile, Ordinanza n. 31651/2022 del 26/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva confermato il rigetto del suo ricorso avverso la ripresa a tassazione di costi ritenuti indeducibili dall'Ufficio. Secondo i giudici di merito, tali costi sarebbero stati sostenuti dalla contribuente verso due società di servizi ritenute a lei riconducibili, sulla base di vari indizi: identità di indirizzo, promiscuità del personale dipendente con quello dello studio notarile, fatturato societario quasi integralmente derivante da prestazioni rese allo studio, e ruolo di amministratore delegato in capo alla suocera della contribuente. In Cassazione la ricorrente deduceva, con un unico motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 37 d.P.R. n. 600/1973 e dei principi in materia di presunzioni, contestando la natura presuntiva degli indizi valorizzati dall'Ufficio e recepiti dai giudici di merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il motivo di ricorso fosse, in realtà, diretto a sollecitare una rivalutazione del merito della controversia, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha richiamato il principio per cui la violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, mentre la contestazione dell'accertamento del fatto e della valutazione delle prove attiene al merito. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell'Agenzia delle entrate e dando atto altresì dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Il motivo ex violazione di legge è ammissibile solo se denuncia un'erronea ricognizione della norma astratta, non quando mira a rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove e dei fatti compiuto dai giudici di merito.
È richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata in tema di imputazione dei costi e interposizione; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché reputa il motivo volto a una rivalutazione fattuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato solo in via generale nel quadro dei principi sulle presunzioni e sulla valutazione probatoria, senza specifica decisione sul riparto dell'onere probatorio.
Richiamato in via indiretta nel contesto della valutazione delle prove, secondo cui il giudice di merito individua liberamente le fonti del proprio convincimento salvo i casi previsti dalla legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o dei fatti accertati dal giudice di merito.
- La distinzione tra violazione di legge e vizio di motivazione dipende dal tipo di errore denunciato: la prima concerne l'interpretazione della norma astratta, il secondo l'accertamento della fattispecie concreta.
- Il giudice di merito è libero di scegliere le prove ritenute più attendibili e non è tenuto a confutare espressamente tutti gli elementi istruttori non accolti.
- Quando il ricorso per cassazione si limita a contestare la valutazione degli indizi e delle presunzioni operate dai giudici di merito, esso è inammissibile se sotto la veste formale della violazione di legge mira in sostanza a un riesame del merito.
Come è indicizzato
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