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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31649/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva confermato l'annullamento di un atto impositivo. La lite nasceva dal fatto che l'avviso di accertamento era stato sottoscritto dal responsabile dell'area legale e non dal dirigente dell'ufficio; i giudici di merito avevano inoltre ritenuto inammissibile, perché proposta come nova in appello, la produzione del documento attestante la delega di firma. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione dell'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 e l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la delega di firma alla sottoscrizione dell'atto impositivo era producibile anche in secondo grado e doveva essere esaminata.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui la delega conferita dal dirigente per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento è una delega di firma e non di funzioni; ne consegue che il provvedimento non richiede l'indicazione nominativa del delegato né della durata della delega, potendo la legittimazione risultare anche da ordini di servizio che individuino il soggetto abilitato tramite la qualifica rivestita. La Corte ha inoltre affermato che la prova della delega costituisce mera difesa e, come tale, può essere prodotta anche in appello; il mancato esame di tale documento integra vizio motivazionale scrutinabile in cassazione. In conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo; nel caso il vizio è stato ravvisato per il mancato esame della delega di firma.

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    la Corte ne esclude la violazione, affermando che la prova della delega di firma è producibile anche in secondo grado come mera difesa.

  • art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973

    la delega conferita dal dirigente per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento è qualificata come delega di firma e non di funzioni.

Massime di principio

  • La delega conferita per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento integra una delega di firma e non di funzioni; pertanto non è necessario che l'atto indichi nominativamente il delegato o la durata della delega, purché sia possibile verificare ex post la legittimazione del sottoscrittore.
  • La prova della delega di firma costituisce mera difesa e può essere prodotta nel giudizio di appello, non potendosi escluderne l'esame solo perché depositata in secondo grado.
  • Il mancato esame di un documento decisivo che attesti la legittimazione alla sottoscrizione dell'atto impositivo può integrare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo denunciabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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