Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31633/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Due privati agirono in giudizio chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale per il trauma psichico e morale asseritamente subito a seguito dell'irruzione notturna nella loro abitazione da parte di una squadra di Carabinieri, che li fece alzare e seguire all'esterno mentre era a volto coperto e armata. Secondo la ricostruzione attorea, l'intervento era poi risultato frutto di errore e i militari non si erano inizialmente qualificati come appartenenti alle forze dell'ordine. Il Tribunale accolse la domanda; la Corte d'appello riformò la decisione e rigettò la pretesa, ritenendo che la perquisizione fosse stata eseguita ai sensi dell'art. 41 TULPS sulla base del sospetto che nell'abitazione vi fossero armi, che l'esito negativo non bastasse a provare la colpa e che gli attori non avessero neppure allegato, oltre che provato, in cosa consistesse la condotta colposa dei militari ex art. 2043 c.c. I ricorrenti censurarono in cassazione la violazione degli artt. 13 e 14 Cost. e dell'art. 41 TULPS, sostenendo che la perquisizione domiciliare fosse illegittima perché fondata su meri sospetti e che l'ammissione dell'errore da parte dei militari integrasse prova della colpa; dedussero anche che gli elementi a disposizione dei Carabinieri non sarebbero stati sufficienti per una perquisizione notturna a sorpresa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza d'appello si fondava su due rationes decidendi autonome: da un lato, la mancata allegazione, nell'atto introduttivo, delle ragioni per cui la condotta dei Carabinieri dovesse reputarsi colposa; dall'altro, la mancata prova della colpa. Poiché i ricorrenti avevano censurato solo una di tali rationes, la decisione impugnata restava sorretta dall'altra. In più, la Corte ha osservato che l'errore, di per sé, non equivale a colpa civile e non basta allegare che il danno sia derivato da un errore per assolvere l'onere di allegazione e prova della colpa. È stata quindi confermata la condanna alle spese e dato atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la sentenza d'appello si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte: l'omessa impugnazione anche di una sola ratio rende il motivo inammissibile per difetto di decisività.
  • Ai fini dell'azione ex art. 2043 c.c., non è sufficiente allegare che il danno sia derivato da un "errore": occorre allegare e provare gli specifici elementi che rendono colpevole quell'errore, poiché l'errore può essere tanto colpevole quanto incolpevole.
  • La valutazione circa la sussistenza o meno della prova dell'incolpevolezza di un errore di fatto è un apprezzamento di merito, non censurabile in cassazione come mero riesame del fatto.
  • La mera negatività dell'esito di un intervento legittimamente disposto non è, da sola, dimostrazione della colpa di chi lo ha eseguito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PARicorso per cassazione
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.