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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31634/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitori garanti)

La controversia

Una banca aveva avviato l'esecuzione forzata nei confronti di quattro garanti di un debito di società terza, sulla base di un credito originariamente derivante da mutuo fondiario e asseritamente ceduto nel tempo. I debitori proponevano opposizione all'esecuzione sostenendo, da un lato, che la procedente non fosse effettiva creditrice per difetto di prova di una valida cessione del credito originario; dall'altro, che la creditrice fosse decaduta dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c. Il Tribunale rigettava l'opposizione, ma la Corte d'appello accoglieva il gravame e dichiarava l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata. La cessionaria del credito ricorreva per cassazione con tre motivi; dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorso era censurato come tardivo, perché proposto oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., non sospeso nel periodo di sospensione feriale trattandosi di opposizione esecutiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. Ha rilevato che la sentenza d'appello era stata depositata il 4 maggio 2020, quando era operante la sospensione dei termini processuali ex art. 83 d.l. 18/2020; il termine semestrale per impugnare ex art. 327 c.p.c. è quindi iniziato a decorrere l'11 maggio 2020 ed è scaduto l'11 novembre 2020. Poiché il ricorso è stato proposto solo l'11 dicembre 2020, esso era tardivo. La Corte ha inoltre escluso che operasse la sospensione feriale, poiché l'opposizione all'esecuzione rientra tra le controversie sottratte a tale sospensione ai sensi dell'art. 3 l. 742/1969. Il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato dovuto.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    L'opposizione all'esecuzione ha ad oggetto la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata e si configura come giudizio di accertamento negativo dell'azione esecutiva.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo per impugnare la sentenza d'appello decorre dalla cessazione della sospensione processuale applicabile e, nel caso concreto, era scaduto prima della proposizione del ricorso.

  • art. 83 d.l. 18/2020

    La sospensione dei termini processuali emergenziale ha inciso sul decorso del termine per impugnare, facendo slittare l'inizio della decorrenza alla cessazione della sospensione.

  • art. 3 l. 742/1969

    L'opposizione esecutiva è esclusa dalla sospensione feriale dei termini.

  • art. 1957 c.c.

    Era invocato dagli opponenti come causa di decadenza del creditore dalle garanzie prestate; la questione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 385 c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nell'opposizione all'esecuzione, le contestazioni dell'opponente sull'esistenza, validità o efficacia del titolo esecutivo o del credito non introducono domande autonome, ma costituiscono il fondamento della domanda di accertamento negativo del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
  • Quando il giudizio ha natura di opposizione esecutiva, esso resta sottratto alla sospensione feriale dei termini, anche se l'opponente deduce fatti estintivi o invalidanti del titolo o del credito posto in esecuzione.
  • La presenza nel medesimo processo di questioni inerenti al merito del credito non muta la natura esecutiva dell'opposizione, se tali questioni restano interne alla causa di opposizione e non si traducono in una vera domanda autonoma o in un autonomo cumulo con domanda estranea all'esecuzione.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, il termine lungo ex art. 327 c.p.c. va computato tenendo conto delle eventuali sospensioni processuali effettivamente applicabili, ma non di quelle escluse per legge in ragione della materia del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveRicorso per cassazione
RamiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della prova

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