Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31622/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente aveva ottenuto in primo e secondo grado il rigetto delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. In cassazione ha impugnato solo la parte della sentenza di appello relativa al diniego della protezione umanitaria, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Sosteneva che la Corte territoriale non avesse valorizzato il suo percorso di integrazione sociale e lavorativa in Italia e non avesse svolto una reale comparazione tra la sua condizione in Italia e quella nel Paese di origine, dove denunciava un quadro generale di instabilità, insicurezza e compressione dei diritti civili. Secondo il ricorrente, il rimpatrio lo avrebbe esposto a una situazione di estrema vulnerabilità e alla compromissione dei diritti fondamentali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché il ricorrente non aveva indicato con chiarezza quali specifici fatti decisivi fossero stati omessi dalla Corte d'appello. Ha inoltre escluso la falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, t.u. immigrazione, osservando che la decisione impugnata aveva effettuato, sia pure sinteticamente, la necessaria valutazione comparativa tra il livello di integrazione in Italia e la situazione soggettiva e oggettiva nel Paese di origine. La Corte ha ribadito che la protezione umanitaria non può essere riconosciuta sulla base del solo inserimento sociale in Italia né sulla base di un quadro generale e astratto di criticità del Paese di provenienza, occorrendo invece un accertamento della specifica vulnerabilità individuale e della possibile privazione del nucleo essenziale dei diritti umani in caso di rimpatrio. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché il Ministero non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998

    La protezione umanitaria richiede una valutazione comparativa tra il grado di integrazione effettiva in Italia e la situazione soggettiva e oggettiva nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio comporti la privazione della titolarità o dell'esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile della dignità personale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La censura per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se non vengono indicati con precisione i fatti specificamente trascurati dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso principale.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Costituisce il parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo del contributo unificato richiamato dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • In tema di protezione umanitaria, il giudice deve compiere una valutazione comparativa tra l'integrazione raggiunta in Italia e la condizione personale del richiedente nel Paese di origine; il solo radicamento sociale o lavorativo in Italia non basta.
  • Il riconoscimento della protezione umanitaria presuppone una vulnerabilità individuale specifica, non essendo sufficiente il richiamo a un contesto generale di instabilità o di compressione dei diritti nello Stato di provenienza.
  • La censura di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non indica in modo puntuale quali fatti storici, decisivi e discussi tra le parti siano stati realmente trascurati dal giudice di merito.
  • In cassazione non è consentito rivalutare il merito della comparazione compiuta dal giudice territoriale quando questa sia logicamente percepibile e coerente con i criteri giurisprudenziali applicabili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.