Cassazione Civile, Ordinanza n. 31650/2022 del 26/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro un accertamento fondato su indagini bancarie. Secondo i giudici di merito, alcuni movimenti sui conti non risultavano giustificati, perché vi era uno scostamento tra somme versate e ricevute non coerente e non proporzionato rispetto ai prestiti dichiarati. Con l'unico motivo di ricorso il contribuente ha denunciato violazione dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la pretesa impositiva si fondasse su elementi presuntivi inadeguati, non provati in giudizio, e che il giudice di appello avesse trascurato le prove contrarie offerte dalla parte.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie. Ha richiamato il principio per cui il vizio di violazione di legge concerne l'erronea ricognizione della norma astratta, mentre l'erronea ricognizione della fattispecie concreta attiene al merito; ha inoltre ribadito che il giudice di merito è libero di selezionare le prove ritenute più attendibili e non è tenuto a confutare espressamente quelle non accolte. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del contribuente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato come norma invocata dal ricorrente; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché reputa la censura diretta a contestare la valutazione dei fatti e delle prove, non l'erronea interpretazione della norma.
art. 2697 c.c.
Richiamato come norma sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte non ravvisa una violazione di legge, ma una critica alla valutazione delle prove svolta dal giudice di merito.
art. 2729 c.c.
Richiamato in tema di presunzioni; la Corte considera la censura sostanzialmente rivolta alla ricostruzione del fatto e non alla corretta applicazione della disciplina astratta delle presunzioni.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente; la Corte non ne ravvisa la violazione, osservando che la doglianza tende a sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la deduzione di violazione di legge è ammissibile solo quando si contesti l'erronea interpretazione o applicazione della norma astratta; se la censura investe la ricostruzione della vicenda concreta e la valutazione delle prove, essa attiene al merito ed è inammissibile come motivo di violazione di legge.
- Il ricorso per cassazione non consente una rivalutazione del materiale istruttorio: spetta al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutarne attendibilità e concludenza e scegliere liberamente le prove ritenute decisive.
- Il giudice di merito che fondi la decisione sulle prove ritenute più convincenti non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi probatori contrari o non accolti dalle parti.
- Quando la censura si limita a contestare la fondatezza della pretesa fiscale sulla base delle prove già esaminate dal giudice di merito, senza individuare un effettivo errore di sussunzione o di interpretazione normativa, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
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