Cassazione Civile, Ordinanza n. 17467/2022 del 30/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla rideterminazione in senso peggiorativo di un assegno ad personam percepito da una professoressa universitaria, con conseguente recupero delle somme ritenute indebitamente corrisposte. La docente aveva in precedenza ottenuto una pronuncia del TAR Lazio che aveva ricalcolato in modo più favorevole l'emolumento; l'università, nel 2019, ha poi rivisto l'importo ritenendo di aver commesso un errore di computo e applicando il riassorbimento dell'assegno. Dopo il rigetto del ricorso al TAR e dell'appello al Consiglio di Stato, la interessata ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111, ottavo comma, Cost., affidato a due motivi: con il primo ha denunciato eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del legislatore, sostenendo che il Consiglio di Stato avrebbe applicato una norma abrogata o comunque creato una regola inesistente per giustificare il riassorbimento dell'assegno; con il secondo ha denunciato diniego di giustizia e radicale stravolgimento delle regole processuali, per avere il Consiglio di Stato disconosciuto il giudicato formatosi sulla precedente sentenza del TAR Lazio e, correlativamente, per avere violato principi di diritto dell'Unione, CEDU e legittimo affidamento in relazione alla restituzione di somme percepite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come motivi attinenti alla giurisdizione, in realtà investissero errores in iudicando e in procedendo del giudice amministrativo, quindi non sindacabili in sede di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, ottavo comma, Cost. In particolare, ha escluso che il Consiglio di Stato avesse invaso la sfera del legislatore: la critica riguardava semmai la selezione e interpretazione della disciplina applicabile ratione temporis sul riassorbimento dell'assegno ad personam. Quanto al preteso giudicato, la Corte ha osservato che la doglianza atteneva alla corretta interpretazione ed efficacia del giudicato stesso, dunque a un tipico profilo di violazione di legge interna, estraneo ai limiti esterni della giurisdizione. Sono stati dichiarati inammissibili anche i profili fondati su diritto UE e CEDU, poiché la loro eventuale violazione non integra di per sé eccesso di potere giurisdizionale. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell'università controricorrente.
Norme richiamate
art. 3, comma 57, L. n. 537/1993
richiamato come base dell'assegno ad personam percepito dalla docente, oggetto poi di ricalcolo e riassorbimento
art. 1, comma 226, L. n. 266/2005
richiamato nel contenzioso sull'assetto dell'assegno ad personam
art. 8, commi 4 e 5, L. n. 370/1999
considerato dal giudice di merito come disciplina del riassorbimento dell'assegno anche per personale assunto nei ruoli universitari; la Corte di cassazione ha qualificato la doglianza come questione di interpretazione/applicazione della norma, non come eccesso di giurisdizione
art. 5, comma 10-ter, D.L. n. 95/2012 conv. in L. n. 135/2012
indicato dalla ricorrente come norma che avrebbe modificato il testo dell'art. 8, comma 5, L. n. 370/1999, rilevante per la disciplina vigente ratione temporis
citato nel primo motivo insieme alle altre norme invocate a sostegno dell'eccesso di potere giurisdizionale
invocato dalla ricorrente per sostenere che l'applicazione di una norma abrogata non poteva essere frutto di mera interpretazione giudiziale
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa e del giusto processo
art. 103 Cost.
citato nel primo motivo in relazione ai limiti della giurisdizione amministrativa
richiamato quale parametro del ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione
art. 111, ottavo comma, Cost.
norma processuale centrale: la Corte ribadisce che il suo sindacato è limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione e non si estende agli errores in iudicando o alla violazione di norme UE/CEDU
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
base formale del ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione
richiamato per spiegare i presupposti della trattazione in camera di consiglio rispetto all'udienza pubblica
citato per il discrimine tra fissazione della causa in camera di consiglio e in udienza pubblica
richiamato in relazione alla trattazione in udienza pubblica
richiamato con riferimento al rito camerale non partecipato
art. 6 CEDU
invocato dalla ricorrente contro la trattazione camerale; la Corte esclude la lesione del giusto processo
art. 14 CEDU
invocato dalla ricorrente in relazione alla dedotta discriminazione connessa alla ripetizione di somme indebitamente corrisposte
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
richiamato dalla ricorrente quale parametro della tutela patrimoniale asseritamente lesa
richiamati dalla ricorrente come fondamento dei principi di parità di trattamento e non discriminazione in ambito lavorativo
direttiva 2000/78/CE
invocata dalla ricorrente a sostegno del principio di non discriminazione in materia di occupazione e condizioni di lavoro
direttiva 1999/70/CE
invocata dalla ricorrente a sostegno della parità di trattamento nei rapporti di lavoro
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di cassazione ex art. 111, ottavo comma, Cost. sui provvedimenti del Consiglio di Stato è limitato ai soli casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione; non vi rientrano gli errori di interpretazione o applicazione della legge, neppure se asseritamente gravi o radicali.
- L'eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del legislatore sussiste solo quando il giudice speciale crei una norma inesistente; non quando individui la regula iuris mediante interpretazione, anche se la soluzione sia contestata come errata o persino abnorme.
- La dedotta violazione o errata interpretazione del giudicato integra un vizio di legittimità dell'attività giurisdizionale, ma non un vizio attinente ai limiti esterni della giurisdizione e non è quindi deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, ottavo comma, Cost.
- La violazione del diritto dell'Unione europea o della CEDU da parte del giudice amministrativo, ivi compreso il mancato rinvio pregiudiziale, non costituisce di per sé eccesso di potere giurisdizionale, ma un possibile errore di giudizio non sindacabile con il rimedio per motivi di giurisdizione.
- La trattazione camerale non partecipata ex art. 380 bis.1 c.p.c. non viola il giusto processo quando le parti siano avvisate tempestivamente e possano svolgere compiutamente le proprie difese e osservazioni scritte.
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