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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04695/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un medico convenzionato di medicina generale aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di somme relative alla partecipazione ai Nuclei di Cure primarie e agli accessi domiciliari integrati previsti dall'art. 53 dell'Accordo collettivo nazionale della medicina generale 2006/2009. L'ASL aveva proposto opposizione e poi appello, sostenendo che il mancato pagamento fosse giustificato dal piano di rientro della spesa sanitaria della Regione Abruzzo, dalla natura facoltativa e volontaria delle prestazioni e dalla necessità di contenere i costi; in cassazione ha dedotto, con sette motivi, la violazione di norme statali e regionali sul contenimento della spesa sanitaria, l'asserita efficacia autoritativa delle delibere regionali e commissariali, la possibilità di desumere un nuovo accordo dal comportamento concludente del medico, la qualificazione delle prestazioni come meramente incentivanti, la rilevanza dei vincoli di bilancio e l'inapplicabilità della disapplicazione di atti amministrativi in presenza di una P.A.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che il rapporto convenzionale dei medici di medicina generale con il SSN, per gli aspetti economici, è disciplinato dagli accordi collettivi nazionali e integrativi, cui i rapporti individuali devono conformarsi; le norme sul rientro dai disavanzi sanitari non attribuiscono a Regioni e ASL il potere di ridurre unilateralmente i compensi pattuiti. Ha inoltre escluso che il comportamento del medico integrasse un nuovo accordo non scritto idoneo a sostituire la disciplina collettiva, ha respinto le censure sulla natura delle prestazioni e sui vincoli di bilancio, e ha chiarito che l'atto unilaterale di riduzione del compenso non è atto autoritativo, ma comportamento privatistico assimilabile all'inadempimento del debitore. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'ASL alle spese e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 53 dell'Accordo collettivo nazionale della Medicina generale 2006/2009

    individua le prestazioni oggetto della pretesa economica del medico convenzionato.

  • art. 1, commi 173, 176, 178 e 180, L. 311/2004

    disciplina la procedura di ripianamento dei disavanzi di gestione e l'obbligo regionale di adottare provvedimenti per l'equilibrio economico-finanziario, ma non attribuisce il potere di derogare unilateralmente agli accordi collettivi.

  • art. 6 dell'intesa Stato-Regione del 23 marzo 2005

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del potere di contenimento della spesa, ma non ritenuto idoneo a superare la disciplina pattizia del rapporto convenzionale.

  • art. 1, commi 278 e 281, L. 266/2005

    invocato nel quadro del contenimento della spesa sanitaria, senza che ne derivi un potere unilaterale di modifica dei compensi.

  • art. 1, comma 796, lett. b), L. 296/2006

    le determinazioni dei programmi operativi possono incidere sui provvedimenti normativi e amministrativi di programmazione sanitaria, ma non sugli accordi negoziali derivanti dalla contrattazione regionale.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato dalla ricorrente nell'interpretazione sistematica, senza esito favorevole alla tesi del potere unilaterale di riduzione dei compensi.

  • artt. 1339, 1418, 1419 e 1374 c.c.

    richiamati dalla ricorrente per sostenere l'inserzione automatica e la caducazione/modifica della disciplina contrattuale, ma la Corte esclude la possibilità di sostituzione unilaterale degli accordi collettivi.

  • Deliberazione del Commissario ad acta n. 27 del 2011

    non conferisce, secondo la Corte, un potere di mantenere unilateralmente i provvedimenti di contenimento della spesa fino a nuovi accordi regionali.

  • art. 1326 c.c.

    la prosecuzione delle prestazioni non integra, di per sé, un nuovo accordo; comunque l'eventuale accordo dovrebbe risultare per iscritto e non può sostituire la precedente contrattazione collettiva più favorevole.

  • art. 1 della L. 421/1992

    norma di base del sistema contrattuale richiamata unitamente alla disciplina collettiva dei medici di medicina generale.

  • art. 8 del d.lgs. 502/1992

    conferma il ruolo centrale degli accordi collettivi per la disciplina dei rapporti convenzionali con i medici.

  • d.lgs. 517/1993

    richiamato come modifica della disciplina dei rapporti convenzionali dei medici.

  • art. 5 dell'Accordo integrativo regionale Abruzzo

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura incentivante delle prestazioni e i tagli di spesa, ma non idoneo a legittimare una riduzione unilaterale del compenso.

  • artt. 40 e 40 bis del d.lgs. 165/2001

    invocati sul vincolo di compatibilità economica dei contratti integrativi, ma irrilevanti perché la Corte esclude a monte il potere dell'ASL di modificare unilateralmente la contrattazione collettiva.

  • legge n. 2248 del 1865, allegato E, art. 5

    il richiamo alla disapplicazione degli atti amministrativi è ritenuto non pertinente, poiché l'atto di riduzione del compenso non è espressione di potestà pubblica ma di un rapporto privatistico.

  • art. 91 c.p.c.

    applicato per la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per affermare la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel rapporto convenzionale dei medici di medicina generale con il SSN, gli aspetti economici sono regolati dagli accordi collettivi nazionali e integrativi; gli atti individuali o aziendali devono conformarvisi e non possono derogare in peius alla disciplina pattizia.
  • Le norme sul piano di rientro e sul contenimento della spesa sanitaria non attribuiscono a Regioni o ASL un potere generale di modifica unilaterale dei compensi dovuti ai professionisti convenzionati, salvo il rispetto delle procedure di contrattazione collettiva previste dall'ordinamento.
  • Quando la pubblica amministrazione opera in un rapporto convenzionale privatistico con il professionista, non esercita un potere autoritativo: un atto di riduzione del compenso va valutato come inadempimento di una obbligazione contrattuale, non come provvedimento amministrativo.
  • La prosecuzione della prestazione da parte del professionista non basta, da sola, a fondare un nuovo accordo derogatorio della disciplina vigente, specie se manca la forma scritta richiesta dal contesto negoziale.
  • I vincoli di bilancio e gli strumenti di programmazione economica non possono essere invocati per neutralizzare obbligazioni già assunte sulla base della contrattazione collettiva, se la legge non prevede espressamente tale potere derogatorio.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contratto

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