Cassazione Civile, Ordinanza n. 06841/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l’annualità 2011, emesso in relazione a unità immobiliari di proprietà della società ricorrente, sulla base di una maggiore rendita catastale attribuita a seguito di procedura DOCFA. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente e la CTR aveva confermato. In cassazione la società deduceva, con il primo motivo, violazione dell’art. 74, comma 1, L. 342/2000, dell’art. 37 d.P.R. 917/1986 e dell’art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992, oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l’ICI non potesse essere legittimamente liquidata sulla base di una rendita catastale modificata nel 2005 senza prova della sua rituale notificazione alla contribuente o al precedente proprietario; richiamava inoltre il fatto che la rendita fosse difforme da quella proposta con DOCFA dalla dante causa. Con il secondo motivo denunciava violazione dell’art. 7 L. 212/2000 e dell’art. 2697 c.c., oltre a omesso esame di fatto decisivo, lamentando che la CTR avesse ritenuto generiche le contestazioni sulla rendita senza considerare la perizia tecnica prodotta e l’assenza di sopralluogo, nonostante si trattasse di immobile a destinazione speciale (cat. D), per il quale la società sosteneva fosse necessaria una motivazione più rigorosa sull’attribuzione della rendita.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della società contro l’avviso di accertamento ICI n. 3152/2016. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito; ha posto a carico del Comune le spese del giudizio di legittimità e ha compensato integralmente le spese tra la ricorrente e l’Agenzia delle entrate, valorizzando la mancata notifica della rendita catastale.
Norme richiamate
È il parametro processuale utilizzato per denunciare violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi.
art. 74, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342
gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione
La notifica è condizione di efficacia della nuova rendita e impedisce di usarla prima della notificazione ai fini della base imponibile ICI; una volta notificata, la rendita può essere utilizzata anche per annualità ancora suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso.
art. 37 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato quale base del criterio di determinazione del reddito medio ordinario e, nel contesto catastale, delle caratteristiche del bene rilevanti per la stima.
art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come norma processuale nei motivi di ricorso.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato in tema di obbligo di motivazione dell’atto impositivo catastale.
Richiamato in relazione alla ripartizione dell’onere della prova sulla pretesa impositiva e sulla notificazione della rendita.
Le censure non corredate dalla riproduzione o sintesi della perizia tecnica di parte sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificità.
Consente alla Corte di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 7 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604
Richiamato per affermare che i fabbricati a destinazione speciale o particolare devono essere stimati mediante stima diretta.
art. 2 d.l. 23 gennaio 1993, n. 16
Norma richiamata in relazione alla procedura DOCFA e al procedimento di attribuzione della rendita.
Regolamento DOCFA: prevede la notifica al contribuente solo nei casi di variazioni apportate dall’ufficio rispetto a quelle denunciate o proposte dalla parte.
art. 1, comma 10, d.m. 19 aprile 1994
nei soli casi in cui abbia apportato variazioni a quelle denunciate o proposte dalla parte
La notifica della rendita è necessaria solo se l’ufficio si discosta da quanto dichiarato o proposto dal contribuente.
art. 1, comma 335, L. 28 luglio 2004, n. 311
Richiamato per distinguere il riclassamento d’ufficio, che esige una motivazione più approfondita, dalla procedura DOCFA.
art. 3 Cost.
Usato per escludere che la notifica abbia efficacia costitutiva; la notifica è solo condizione di efficacia dell’atto.
Massime di principio
- In materia di ICI, una rendita catastale attribuita o modificata dopo il 1° gennaio 2000 non può essere utilizzata per determinare la base imponibile prima della sua notificazione al contribuente; la notifica è la condizione legale di efficacia dell’atto.
- La rendita catastale notificata può essere applicata anche ad annualità d’imposta anteriori o pregresse, purché tali annualità siano ancora suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso al momento della notificazione.
- Nel procedimento DOCFA, la notifica della rendita è necessaria quando l’Ufficio attribuisce una rendita diversa da quella proposta dal contribuente; è invece superflua se la rendita finale coincide con quella proposta.
- Per gli immobili a destinazione speciale o particolare, il classamento avviene mediante stima diretta; il sopralluogo non costituisce requisito indefettibile di legittimità dell’atto, ma solo uno strumento istruttorio eventualmente utilizzabile dall’Amministrazione.
- L’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento in procedura DOCFA è soddisfatto, in linea generale, dalla indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l’Ufficio non disattenda gli elementi fattuali forniti dal contribuente e si limiti a una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene.
- Quando la censura in cassazione investe l’omessa valutazione di documenti tecnici di parte, il ricorso deve riportarne o sintetizzarne il contenuto in modo specifico; altrimenti la doglianza è inammissibile per difetto di specificità.
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