Cassazione Civile, Ordinanza n. 06703/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio di equa riparazione ex art. 3 L. n. 89/2001, promosso da una persona poi deceduta e riassunto dai suoi eredi. La Corte d'appello di Perugia aveva accolto la domanda e liquidato l'indennizzo, ma aveva poi liquidato le spese del giudizio di merito, del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio in importi ritenuti troppo bassi. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 2233, comma 2, c.c. e dei d.m. n. 55/2014 e n. 37/2018, sostenendo che la liquidazione dei compensi fosse avvenuta al di sotto dei minimi tariffari/tabellari e senza adeguata motivazione. Il Ministero è rimasto intimato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la liquidazione operata dalla Corte territoriale per le spese professionali fosse inferiore al minimo tabellare ricavabile dai parametri del d.m. n. 55/2014 anche applicando le massime riduzioni consentite. Ha quindi cassato il decreto impugnato nei limiti relativi alla liquidazione delle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rideterminando i compensi dovuti nella misura di euro 1.198,50, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Ha inoltre posto a carico dell'Amministrazione le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 550,00 oltre accessori.
Norme richiamate
norma posta a fondamento del procedimento originario di equa riparazione riassunto dagli eredi della parte originaria
richiamato come parametro per la liquidazione delle spese a carico della parte soccombente
richiamato come limite che impedisce la liquidazione di compensi meramente simbolici e non consoni al decoro della professione
usato come parametro per la determinazione dei compensi professionali; i valori tabellari indicano la misura economica standard della prestazione e i minimi non possono essere superati in ribasso oltre i limiti consentiti
richiamato insieme al d.m. n. 55/2014 quale fonte regolatrice dei parametri di liquidazione
richiamato per la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari
richiamato per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio
consente alla Corte di cassazione di decidere nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- Nella liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55/2014, i parametri tabellari costituiscono il criterio di riferimento per la misura standard del compenso professionale, sicché una liquidazione sensibilmente inferiore richiede adeguata motivazione.
- Il giudice può discostarsi dai valori medi dei parametri, ma deve rispettare il limite costituito dall'art. 2233, comma 2, c.c., che impedisce compensi sostanzialmente simbolici o non coerenti con il decoro della professione.
- Se la liquidazione delle spese è inferiore ai minimi ricavabili dai parametri applicabili e non è sorretta da motivazione adeguata, il provvedimento è censurabile per violazione di legge.
- Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e provvedere direttamente alla liquidazione corretta delle spese nel merito.
- La distrazione delle spese può essere disposta in favore del difensore dichiaratosi antistatario quando ne ricorrano i presupposti processuali.
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