Cassazione Civile, Ordinanza n. 06702/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento ex L. n. 89/2001 (equa riparazione): in sede monitoria la Corte d'appello aveva riconosciuto un indennizzo di euro 450,00 oltre spese; poi, sull'opposizione proposta dal Ministero ex art. 5-ter L. n. 89/2001, la Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione e liquidato ulteriori spese in favore del beneficiario. Quest'ultimo ricorre per cassazione contro il decreto di opposizione deducendo quattro censure: (1) nullità del decreto e del procedimento per liquidazione globale delle spese in misura inferiore ai parametri senza specifica motivazione sulle singole voci ridotte o eliminate; (2) violazione delle norme su spese e parametri forensi per avere liquidato un compenso inferiore ai valori medi della tabella applicabile; (3) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla richiesta di maggiorazione del compenso per la redazione di atti depositati telematicamente con tecniche idonee ad agevolarne consultazione e fruizione; (4) violazione dell'art. 13, comma 6, L. n. 247/2012 e dell'art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014 per il mancato riconoscimento della medesima maggiorazione. Il Ministero resiste con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il primo e il secondo motivo, ritenendo legittima la liquidazione complessiva delle spese e il richiamo ai parametri della tabella 12 del d.m. n. 55/2014, trattandosi di compensi rimessi al prudente apprezzamento del giudice di merito entro i limiti minimi e massimi. Accoglie invece il terzo e il quarto motivo: la richiesta di maggiorazione del 30% per gli atti redatti e depositati con modalità telematiche ha natura autonoma e non risulta esaminata dalla Corte d'appello; non si tratta di rigetto implicito perché la mancata pronuncia non è logicamente incompatibile con la decisione sulle spese. Il decreto impugnato è quindi cassato limitatamente ai motivi accolti e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà pronunciarsi sulla domanda di maggiorazione sia per la fase monitoria sia per quella di opposizione e liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, artt. 2 e 3
Sono le norme poste a fondamento della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo, accolta in sede monitoria.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5-ter
Disciplina l'opposizione avverso il decreto della Corte d'appello in materia di equa riparazione.
Richiamato dal ricorrente per contestare la liquidazione delle spese processuali.
La Corte lo applica nel senso che l'omessa pronuncia sulla richiesta autonoma di maggiorazione integra vizio denunciabile in cassazione.
Richiamato dal ricorrente in tema di determinazione del compenso professionale, entro i parametri di legge.
L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13, comma 6
Norma invocata per sostenere il diritto alla maggiorazione del compenso quando gli atti sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne consultazione e fruizione.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2, comma 1
Richiamato dal ricorrente in tema di parametri per la liquidazione dei compensi forensi.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, comma 1-bis
"Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto".
La maggiorazione del 30% opera di regola ed è applicabile alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della disposizione, ove ne ricorrano i presupposti fattuali.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55, Tabella 12
È la tabella applicabile ai giudizi contenziosi che ricomprende anche la fase monitoria; la Corte ne valorizza i valori medi per la liquidazione del compenso.
d.m. 8 marzo 2018, n. 37, art. 1, comma 1, lett. b)
Ha inserito il comma 1-bis nell'art. 4 del d.m. n. 55/2014.
d.m. 8 marzo 2018, n. 37, art. 6, comma 1
Stabilisce l'applicabilità della nuova maggiorazione alle liquidazioni successive all'entrata in vigore del decreto.
Massime di principio
- In tema di spese processuali, la determinazione concreta del compenso dell'avvocato, entro i limiti minimi e massimi dei parametri applicabili, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non richiede una motivazione analitica su ogni singola voce quando la liquidazione sia complessiva e coerente con il valore e la natura della causa.
- Nei procedimenti ex L. n. 89/2001, ai fini della liquidazione delle spese, può trovare applicazione la tabella relativa ai giudizi contenziosi che ricomprende anche la fase monitoria, con riferimento ai valori medi del corrispondente scaglione di valore.
- La maggiorazione prevista per gli atti depositati telematicamente e redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne consultazione e fruizione costituisce una domanda autonoma nell'ambito della liquidazione delle spese; il suo mancato esame integra omessa pronuncia se non vi è incompatibilità logico-giuridica con la decisione adottata.
- Non può parlarsi di rigetto implicito quando la domanda non esaminata sia compatibile con la struttura logico-giuridica della decisione e non risulti assorbita da essa.
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