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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06702/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (beneficiario)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento ex L. n. 89/2001 (equa riparazione): in sede monitoria la Corte d'appello aveva riconosciuto un indennizzo di euro 450,00 oltre spese; poi, sull'opposizione proposta dal Ministero ex art. 5-ter L. n. 89/2001, la Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione e liquidato ulteriori spese in favore del beneficiario. Quest'ultimo ricorre per cassazione contro il decreto di opposizione deducendo quattro censure: (1) nullità del decreto e del procedimento per liquidazione globale delle spese in misura inferiore ai parametri senza specifica motivazione sulle singole voci ridotte o eliminate; (2) violazione delle norme su spese e parametri forensi per avere liquidato un compenso inferiore ai valori medi della tabella applicabile; (3) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla richiesta di maggiorazione del compenso per la redazione di atti depositati telematicamente con tecniche idonee ad agevolarne consultazione e fruizione; (4) violazione dell'art. 13, comma 6, L. n. 247/2012 e dell'art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014 per il mancato riconoscimento della medesima maggiorazione. Il Ministero resiste con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta il primo e il secondo motivo, ritenendo legittima la liquidazione complessiva delle spese e il richiamo ai parametri della tabella 12 del d.m. n. 55/2014, trattandosi di compensi rimessi al prudente apprezzamento del giudice di merito entro i limiti minimi e massimi. Accoglie invece il terzo e il quarto motivo: la richiesta di maggiorazione del 30% per gli atti redatti e depositati con modalità telematiche ha natura autonoma e non risulta esaminata dalla Corte d'appello; non si tratta di rigetto implicito perché la mancata pronuncia non è logicamente incompatibile con la decisione sulle spese. Il decreto impugnato è quindi cassato limitatamente ai motivi accolti e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà pronunciarsi sulla domanda di maggiorazione sia per la fase monitoria sia per quella di opposizione e liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, artt. 2 e 3

    Sono le norme poste a fondamento della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo, accolta in sede monitoria.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5-ter

    Disciplina l'opposizione avverso il decreto della Corte d'appello in materia di equa riparazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la liquidazione delle spese processuali.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte lo applica nel senso che l'omessa pronuncia sulla richiesta autonoma di maggiorazione integra vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di determinazione del compenso professionale, entro i parametri di legge.

  • L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13, comma 6

    Norma invocata per sostenere il diritto alla maggiorazione del compenso quando gli atti sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne consultazione e fruizione.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2, comma 1

    Richiamato dal ricorrente in tema di parametri per la liquidazione dei compensi forensi.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, comma 1-bis

    "Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto".

    La maggiorazione del 30% opera di regola ed è applicabile alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della disposizione, ove ne ricorrano i presupposti fattuali.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55, Tabella 12

    È la tabella applicabile ai giudizi contenziosi che ricomprende anche la fase monitoria; la Corte ne valorizza i valori medi per la liquidazione del compenso.

  • d.m. 8 marzo 2018, n. 37, art. 1, comma 1, lett. b)

    Ha inserito il comma 1-bis nell'art. 4 del d.m. n. 55/2014.

  • d.m. 8 marzo 2018, n. 37, art. 6, comma 1

    Stabilisce l'applicabilità della nuova maggiorazione alle liquidazioni successive all'entrata in vigore del decreto.

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, la determinazione concreta del compenso dell'avvocato, entro i limiti minimi e massimi dei parametri applicabili, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non richiede una motivazione analitica su ogni singola voce quando la liquidazione sia complessiva e coerente con il valore e la natura della causa.
  • Nei procedimenti ex L. n. 89/2001, ai fini della liquidazione delle spese, può trovare applicazione la tabella relativa ai giudizi contenziosi che ricomprende anche la fase monitoria, con riferimento ai valori medi del corrispondente scaglione di valore.
  • La maggiorazione prevista per gli atti depositati telematicamente e redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne consultazione e fruizione costituisce una domanda autonoma nell'ambito della liquidazione delle spese; il suo mancato esame integra omessa pronuncia se non vi è incompatibilità logico-giuridica con la decisione adottata.
  • Non può parlarsi di rigetto implicito quando la domanda non esaminata sia compatibile con la struttura logico-giuridica della decisione e non risulti assorbita da essa.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteTransazione
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

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