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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06701/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento per equa riparazione ex L. n. 89/2001, nel quale la Corte d'appello di Perugia aveva prima liquidato e poi, in sede di rinvio disposto dalla Cassazione, rideterminato l'indennizzo e le spese. La ricorrente ha impugnato il decreto della Corte d'appello di Perugia che, pur accogliendo la domanda di equa riparazione, aveva liquidato i compensi professionali per il giudizio di merito e per il giudizio di rinvio in misura che la parte riteneva inferiore ai minimi della tabella 12 del d.m. n. 55/2014. Con un primo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme sui parametri forensi e ha contestato la liquidazione complessiva delle spese, affermando che gli importi erano sotto i minimi tariffari applicabili. Con un secondo motivo ha censurato la mancata motivazione sul mancato aumento del compenso per la difesa di più soggetti aventi la stessa posizione processuale in un'unica causa, ai sensi dell'art. 4, punto 2, d.m. n. 55/2014.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo nei limiti indicati in motivazione e ha rigettato il secondo. Ha ritenuto che, per il procedimento di equa riparazione, ai fini della liquidazione dei compensi dell'avvocato si applichi la tabella 12 del d.m. n. 55/2014, e ha rilevato che la liquidazione operata dalla Corte d'appello per il giudizio di merito e per quello di rinvio era inferiore ai parametri minimi anche applicando la massima riduzione consentita per la speciale semplicità della controversia. Ha quindi cassato il decreto impugnato limitatamente alla censura accolta e, decidendo nel merito, ha condannato il Ministero al pagamento, in favore della ricorrente, di euro 1.198,50 per ciascuno dei due giudizi di merito e di rinvio, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario; ha confermato le spese del giudizio di legittimità e ha dichiarato non ripetibili quelle del presente giudizio per il solo parziale accoglimento del ricorso e per il mancato svolgimento di difese da parte del Ministero.

Norme richiamate

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2

    Il procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo è qualificato, ai fini della liquidazione dei compensi dell'avvocato, come procedimento contenzioso.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3

    Richiamato quale base del ricorso proposto in sede di merito per l'equa riparazione.

  • d.lgs. n. 104/2010, All. n. 3, art. 1

    Richiamato nel primo motivo del precedente ricorso per cassazione, quale parametro normativo invocato dalla parte.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo come norma sulla rifusione delle spese processuali.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Funziona come limite alla liquidazione di compensi professionali in misura simbolica o non conforme al decoro della professione.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tabella 12

    Si applica alla liquidazione dei compensi per il giudizio di equa riparazione, quale procedimento contenzioso; i parametri tabellari individuano la misura economica standard e i compensi non possono scendere sotto i minimi risultanti dalle riduzioni consentite.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4

    Consente la riduzione dei parametri per la speciale semplicità della controversia; la riduzione massima non può comunque condurre a una liquidazione inferiore ai limiti ricavabili dai parametri applicabili.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, comma 1

    È richiamato per il calcolo della liquidazione per fasi e per la riduzione massima applicabile in ragione della speciale semplicità.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, punto 2

    La maggiorazione per la difesa di più soggetti con la stessa posizione processuale non è automatica; il giudice può negarla con motivazione quando non vi sia un apprezzabile impegno aggiuntivo.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tabella 13

    Richiamata per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, ritenuta conforme al minimo tariffario nello scaglione di riferimento.

  • art. 392 c.p.c.

    Norma richiamata per la riassunzione del giudizio dopo cassazione con rinvio.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione ex L. n. 89/2001, ai fini della liquidazione dei compensi dell'avvocato si applica la tabella 12 del d.m. n. 55/2014, trattandosi di procedimento di natura contenziosa.
  • Dopo il d.m. n. 55/2014 i parametri forensi non hanno più natura di minimi inderogabili in senso assoluto, ma costituiscono criteri di orientamento; tuttavia il giudice deve rispettare il limite di una liquidazione non simbolica e comunque coerente con il decoro professionale.
  • La riduzione dei compensi per speciale semplicità dell'affare è ammessa, ma non può legittimare una liquidazione complessiva inferiore ai parametri minimi ricavabili dalla tabella applicabile, anche considerando la massima riduzione consentita per singole fasi.
  • La maggiorazione del compenso per la difesa di più parti con la stessa posizione processuale non è automatica: il giudice deve valutare se vi sia un effettivo aggravio dell'attività difensiva e può negarla con motivazione adeguata quando le posizioni siano sovrapponibili e l'attività sia sostanzialmente seriale.
  • In sede di legittimità, la liquidazione delle spese è censurabile quando il giudice di merito si discosti in modo apprezzabile dai parametri di riferimento senza adeguata giustificazione; viceversa, la motivazione è sufficiente se chiarisce perché non ricorrono i presupposti per aumenti o maggiorazioni.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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