Cassazione Civile, Ordinanza n. 06694/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cassa previdenza)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta da due geometri avverso cartelle di pagamento emesse dalla cassa di previdenza professionale per contributi minimi e oneri accessori, cartelle poi annullate in primo grado e in appello per ritenuta insussistenza dei presupposti dell'obbligo contributivo. La cassa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi principali, la violazione di norme di legge e dello statuto della cassa: con il primo ha censurato la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso l'obbligo di contribuzione minima nonostante l'iscrizione all'albo, sostenendo che la contribuzione minima discende dalla sola iscrizione professionale e non richiede l'accertamento della continuità dell'attività né della produzione di reddito; con il secondo ha denunciato motivazione contraddittoria e violazione della disciplina vigente, perché la corte di merito avrebbe affermato da un lato che non è più necessario l'esercizio continuativo della professione ai fini dell'iscrizione alla cassa, e dall'altro che il regolamento della cassa non potrebbe superare il divieto di doppia iscrizione obbligatoria e abolire la categoria degli iscritti facoltativi. I contribuenti hanno resistito con controricorso e con ricorso incidentale condizionato, sostenendo che il regolamento della cassa non potesse derogare alla disciplina legislativa dei presupposti di iscrizione e di contribuzione stabiliti dalla legge professionale e dalle norme sulla previdenza privatizzata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale della cassa e ha cassato la sentenza impugnata. Ha ritenuto corretta la tesi secondo cui, in materia di cassa dei geometri liberi professionisti, l'iscrizione all'albo è condizione sufficiente per l'obbligatorietà dell'iscrizione alla cassa e per il pagamento della contribuzione minima, mentre sono irrilevanti la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito; ha inoltre escluso che la sola iscrizione ad altra gestione INPS impedisca, di per sé, l'insorgenza degli obblighi previdenziali di categoria. Ha precisato che il regolamento della cassa può disciplinare, entro i limiti consentiti, le condizioni per derogare alla presunzione di attività professionale, e che tali condizioni devono essere provate con le modalità previste dal regolamento stesso, così da consentire all'ente i controlli sull'effettività della situazione dichiarata. Il ricorso incidentale condizionato è stato disatteso. La causa è stata rinviata alla stessa corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma richiamata quale parametro di denuncia della violazione di legge nei motivi di ricorso principale e incidentale
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma richiamata per censurare la motivazione asseritamente perplessa e contraddittoria della sentenza impugnata
art. 1, L. 773/1967
richiamata dalla parte ricorrente in relazione alla disciplina dell'obbligo contributivo dei geometri
richiamati per sostenere la disciplina dell'iscrizione all'albo e dei correlati obblighi previdenziali dei geometri
art. 1, commi 32 e 33, L. 537/1993
richiamata nel quadro della disciplina della previdenza di categoria
richiamati in relazione alla privatizzazione degli enti previdenziali professionali e ai poteri regolamentari della cassa
richiamato nel ricorso principale nel complesso delle norme sulla disciplina della cassa
art. 5 dello Statuto della Cassa
ritenuto legittimo fondamento dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione minima
richiamato nel secondo motivo per contestare l'interpretazione della disciplina previdenziale
art. 1, comma 2, D.Lgs. 103/1996
richiamato nel secondo motivo in tema di previdenza dei professionisti e obblighi contributivi
la Corte valorizza la norma nel senso che l'iscrizione all'albo professionale è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla cassa e di contribuzione minima, salvo le deroghe previste dal regolamento nei limiti consentiti
richiamato nel ricorso incidentale condizionato a sostegno del limite ai poteri regolamentari dell'ente
art. 1, comma 4, lett. a), D.Lgs. 509/1994
richiamato nel ricorso incidentale condizionato in relazione ai poteri regolamentari della cassa
art. 3, comma 4, D.Lgs. 509/1994
richiamato nel ricorso incidentale condizionato quale parametro della disciplina regolamentare dell'ente
art. 1, comma 763, L. 296/2006
richiamato nel ricorso incidentale condizionato in tema di equilibrio finanziario degli enti previdenziali privatizzati
art. 1, comma 488, L. 147/2013
richiamato nel ricorso incidentale condizionato nel medesimo quadro normativo
Massime di principio
- Per la cassa previdenziale dei geometri, l'iscrizione all'albo professionale è di regola condizione sufficiente per l'obbligo di iscrizione alla cassa e per il versamento della contribuzione minima, senza che siano necessari la prova dell'esercizio continuativo della professione o la produzione di reddito.
- La mera iscrizione ad altra gestione INPS non esclude automaticamente l'obbligo contributivo verso la previdenza di categoria; l'eventuale esonero o deroga opera solo nei limiti e alle condizioni fissate dal regolamento della cassa.
- Quando il regolamento dell'ente prevede specifiche condizioni per l'esonero dall'obbligo contributivo, la prova di tali condizioni deve essere fornita nelle forme indicate dal regolamento stesso, perché solo così l'ente può svolgere i controlli sull'effettività della situazione dichiarata.
- Il giudice di merito non può escludere in via generale l'obbligo di contribuzione minima dei professionisti iscritti all'albo prescindendo dalla disciplina regolamentare dell'ente e dalle condizioni da essa previste per derogare alla presunzione di attività professionale.
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