Cassazione Civile, Ordinanza n. 06699/2023 del 07/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Una banca aveva ottenuto l’ammissione al passivo di un fallimento per un residuo credito derivante da un mutuo fondiario stipulato anni prima, ma il credito era stato ammesso in chirografo e non con il privilegio ipotecario richiesto. Il giudice delegato aveva escluso la prelazione ritenendo nulla la pattuizione fondiaria e ipotecaria per un asserito motivo illecito comune, legato all’intenzione di usare il finanziamento per ripianare uno scoperto di conto corrente. Il tribunale, investito dell’opposizione della banca, aveva rigettato l’opposizione con diversa motivazione, ritenendo revocabile l’operazione: aveva qualificato il mutuo ipotecario destinato a estinguere un debito preesistente non garantito come negozio indiretto suscettibile di revocatoria, ritenendo integrati eventus damni e consilium fraudis; inoltre aveva ritenuto non provata dalla banca l’effettiva erogazione di tutte le somme e aveva valorizzato una successiva dichiarazione di quietanza contenuta in atto notarile. La banca ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e delle norme fallimentari, sostenendo che il tribunale avesse pronunciato su una revoca ordinaria non validamente eccepita dal curatore; 2) violazione dell’obbligo di motivazione e dell’art. 99 l.fall., per assenza di motivazione adeguata sulla revocatoria ordinaria; 3) violazione dell’art. 67 l.fall., nel caso in cui il tribunale avesse inteso applicare la revocatoria fallimentare; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c., perché il tribunale avrebbe dichiarato la simulazione di una quietanza senza domanda del curatore; 5) violazione degli artt. 1988 e 2700 c.c., per avere qualificato come quietanza, anziché come ricognizione di debito, la dichiarazione contenuta nell’atto pubblico.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente ai profili decisivi e ha cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Macerata. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la curatela aveva effettivamente introdotto un’eccezione di inefficacia della garanzia; ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la motivazione del tribunale sulla revocatoria ordinaria era insufficiente e non spiegava in modo adeguato i presupposti dell’eventus damni. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo. Ha inoltre ritenuto assorbiti il quarto e il quinto motivo, osservando che l’accertamento sulla simulazione/quietanza era precluso dal giudicato endofallimentare formatosi con l’ammissione al passivo del credito, seppure in chirografo, e che quindi il tribunale non poteva riesaminare l’effettiva erogazione delle tranche del mutuo senza una specifica impugnazione dello stato passivo da parte del curatore. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la causa attenendosi ai principi enunciati e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
il giudice non può pronunciare d’ufficio su un’eccezione non effettivamente proposta, ma l’eccezione può risultare anche da una manifestazione non sacramentale purché inequivoca
art. 95 l. fall.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina dell’ammissione al passivo
art. 99, comma 7, l. fall.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai limiti di deduzione delle eccezioni nel giudizio di opposizione
art. 66 l. fall.
la curatela può far valere la revocatoria ordinaria anche in via di eccezione nel giudizio di opposizione allo stato passivo
art. 67 l. fall.
richiamato come possibile base della revocatoria fallimentare; la Corte osserva che il tribunale ha in concreto ragionato in termini di revocatoria ordinaria, nonostante la fattispecie avesse tratti compatibili con la revocatoria fallimentare
art. 2901 c.c.
per la revocatoria ordinaria il curatore deve provare eventus damni e consilium fraudis; la motivazione del giudice di merito deve dar conto dei relativi presupposti
art. 132 c.p.c.
la sentenza/decreto deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile l’iter logico seguito dal giudice
art. 99, comma 11, l. fall.
richiamato nel motivo di ricorso a sostegno della censura di difetto di motivazione nel giudizio di opposizione
art. 1988 c.c.
richiamato per contestare la qualificazione della dichiarazione contenuta nell’atto notarile come quietanza
art. 2700 c.c.
richiamato per la fede privilegiata dell’atto pubblico rispetto al contenuto della dichiarazione contestata
art. 96, comma 5, l. fall.
il giudicato endofallimentare copre la statuizione di accoglimento della domanda di ammissione del credito quanto alla sua consistenza, impedendone il riesame in difetto di impugnazione dello stato passivo
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore può contrastare la domanda del creditore anche con eccezioni di inefficacia o revocatoria, purché la volontà di sollevarle emerga in modo non equivoco; non sono richieste formule sacramentali.
- La revocatoria ordinaria, proposta anche in via di eccezione dal curatore, richiede la prova dell’eventus damni e del consilium fraudis; il giudice deve motivare in modo specifico sulla consistenza dei crediti, sulla loro anteriorità rispetto all’atto e sull’effettivo pregiudizio arrecato al patrimonio del debitore.
- La mera finalizzazione di un mutuo ipotecario all’estinzione di un debito pregresso può rilevare, ma non basta da sola a sorreggere una revocatoria ordinaria se non vengono dimostrati i presupposti propri dell’azione revocatoria.
- Nel procedimento di verifica del passivo, se il credito è stato ammesso, anche solo parzialmente, il curatore che intenda contestare i presupposti dell’ammissione deve impugnare lo stato passivo nei termini di legge; in mancanza, si forma un giudicato endofallimentare che impedisce il riesame di quei fatti nel giudizio di opposizione promosso dal creditore.
- Il giudice dell’opposizione non può sovvertire l’accertamento già compiuto in sede di verifica del passivo sulla consistenza del credito se tale accertamento non è stato tempestivamente impugnato dalla procedura.
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