Cassazione Civile, Ordinanza n. 16804/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da una società qualificata come azienda speciale di una Camera di Commercio per ottenere dai propri dipendenti la restituzione di somme corrisposte per anni a titolo di buoni pasto e premio di produttività. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda, compensando solo le spese, ritenendo che il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'azienda speciale fosse di natura privatistica e che non vi fossero norme ostative alla conservazione degli emolumenti attribuiti in base a contrattazione aziendale o a uso aziendale. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con sei motivi, violazioni di norme collettive e codicistiche e vizi processuali: ha contestato la legittimità della corresponsione dei buoni pasto e del premio, l'applicabilità del principio di conservazione dei trattamenti economici già goduti, la mancata considerazione di una decisione della Corte dei conti, la pretesa irrilevanza dell'accordo integrativo aziendale e dell'uso aziendale alla luce della natura pubblica delle risorse, l'omessa pronuncia sul motivo di appello relativo ai tetti di spesa previsti dalla normativa pubblicistica e, infine, l'inquadramento del rapporto nel nuovo quadro dell'art. 40 d.lgs. 165/2001 e delle norme sul contenimento della spesa. I resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato, in linea con la propria giurisprudenza, che il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende speciali delle Camere di commercio è regolato, per gli aspetti retributivi, dal diritto privato ed è sottratto all'ambito del d.lgs. 165/2001, poiché tali aziende non sono pubbliche amministrazioni ma strutture autonome, con organizzazione distinta e modalità operative imprenditoriali. Conseguentemente, ha ritenuto non applicabili le norme invocate in chiave pubblicistica sul contenimento della spesa. Quanto ai restanti motivi, li ha giudicati infondati osservando che si trattava di emolumenti erogati per anni, dapprima sulla base di accordi aziendali e poi di usi aziendali, in un contesto di consolidato trattamento di maggior favore rispetto al contratto collettivo e individuale; tale reiterazione integra uso aziendale, che opera come fonte sociale con efficacia analoga a quella del contratto collettivo aziendale. La Corte ha quindi confermato la soccombenza della ricorrente, condannandola alle spese con distrazione e dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimità degli emolumenti; la Corte non ne ha desunto un limite ostativo alla conservazione dei trattamenti economici derivanti da accordi o usi aziendali
invocato per escludere l'intangibilità futura del diritto ai buoni pasto; la Corte ha respinto la censura alla luce della formazione dell'uso aziendale e del trattamento di maggior favore
richiamato dalla ricorrente in tema di ripetizione di indebito, ma la Corte ha escluso che le somme fossero indebitamente corrisposte perché sorrette da accordi e usi aziendali
invocato dalla ricorrente senza che la Corte ne ricavasse un effetto decisivo sulla controversia
richiamato quale parametro del denunciato vizio di omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura
richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per il vizio processuale dedotto
richiamato insieme agli artt. 112 e 161 c.p.c. nella censura di omessa pronuncia
indicato come norma processuale di riferimento per i motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza
art. 12 contratto collettivo 20.9.99
la Corte ha escluso che la previsione ostasse alla conservazione degli emolumenti, rilevando che i trattamenti erano stati attribuiti anche tramite uso aziendale e non risultavano esclusi dalla contrattazione nazionale
protocollo 23.7.93
invocato dalla ricorrente insieme al contratto collettivo per negare la spettanza degli emolumenti; la Corte ne ha escluso la valenza impeditiva
le norme sul tetto di spesa per le pubbliche amministrazioni sono state ritenute non applicabili alle aziende speciali
art. 1, comma 557, l. 147/2013
richiamato per sostenere misure di contenimento della retribuzione, ma giudicato inconferente perché riferito alle pubbliche amministrazioni
art. 76, comma 8-bis, d.l. 112/2008
invocato nel ricorso come norma sul contenimento della spesa, ma ritenuto non decisivo nel caso
la Corte ha escluso che il nuovo quadro normativo di contrattazione collettiva del pubblico impiego si applichi al rapporto delle aziende speciali
richiamato per affermare che gli emolumenti attribuiti in deroga in melius al contratto collettivo possono essere mantenuti
DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende speciali delle Camere di commercio, per gli aspetti retributivi, è disciplinato dal diritto privato e non dalle regole del pubblico impiego, perché tali aziende non sono pubbliche amministrazioni ai fini dell'applicazione del d.lgs. 165/2001.
- La reiterazione costante e generalizzata di una erogazione economica favorevole ai dipendenti, se accettata e praticata dall'organizzazione datoriale, integra uso aziendale e produce effetti sul piano dei singoli rapporti con efficacia assimilabile a quella del contratto collettivo aziendale.
- In presenza di un trattamento economico di maggior favore già consolidato in forza di accordi aziendali o uso aziendale, non è automaticamente configurabile un indebito ripetibile ex art. 2033 c.c.; occorre considerare la fonte negoziale o consuetudinaria dell'attribuzione.
- Le norme di contenimento della spesa previste per le pubbliche amministrazioni non si applicano automaticamente a organismi imprenditoriali autonomi che non rientrano nel perimetro soggettivo della pubblica amministrazione.
- Il giudice di merito non incorre in vizio di motivazione per non aderire a un precedente di altro giudice, quando distingua il caso concreto in base alla presenza, nel caso deciso, di una regolamentazione contrattuale o deliberativa assente nel diverso precedente richiamato.
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