Cassazione Civile, Ordinanza n. 16774/2025 del 23/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina dal licenziamento senza preavviso intimato a una lavoratrice per asserita ripetuta disobbedienza alle direttive dell'amministratore. Il tribunale aveva ritenuto il licenziamento ritorsivo e ne aveva ordinato la reintegrazione; la corte d'appello ha invece confermato l'illegittimità del recesso, ma per ragioni diverse, ravvisando la mancata contestazione dell'addebito disciplinare e l'insussistenza del fatto contestato, con applicazione della tutela di cui all'art. 18, comma 4, Stat. lav. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per omessa pronuncia sulla dedotta ricorrenza di un giustificato motivo oggettivo fondato su incompatibilità ambientale della lavoratrice; (2) vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. per l'asserita assenza continuativa di oltre un anno della lavoratrice, ritenuta fatto pacifico; (3) omessa pronuncia e violazione di varie norme processuali e sostanziali, per il mancato accoglimento delle richieste istruttorie; (4) contraddittorietà e illogicità della motivazione per avere la corte escluso la ritorsività del licenziamento ma affermato comunque la sua illegittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: il primo perché un licenziamento ontologicamente disciplinare richiede sempre la previa contestazione dell'addebito, e comunque l'incompatibilità ambientale era stata esclusa in fatto; il secondo perché l'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo fatti decisivi, mentre l'assenza protratta non era decisiva; il terzo perché la valutazione di ammissibilità delle prove è rimessa al giudice di merito e perché l'onere di provare i fatti giustificativi del licenziamento grava sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 5 l. n. 604/1966; il quarto perché non vi è contraddizione tra esclusione della ritorsività e declaratoria di illegittimità per altri vizi. La società ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Invocato per dedurre omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta infondata perché la decisione di merito non presentava il vizio denunciato.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha escluso la violazione in relazione alla dedotta omissione di pronuncia e alla rivisitazione del merito.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente, ma non idoneo a scalfire l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; non consente di censurare fatti non decisivi o di ottenere una nuova valutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Utilizzato per denunciare omessa pronuncia e nullità della sentenza, ma le censure sono state respinte perché miravano in realtà al riesame del merito.
art. 132 c.p.c.
Richiamato insieme ad altre norme processuali per dedurre motivazione illogica/contraddittoria, censura ritenuta infondata.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare la verificazione e la rilevanza dei fatti giustificativi del licenziamento grava sul datore di lavoro.
art. 5 l. n. 604/1966
Conferma che l'onere probatorio sui fatti posti a base del licenziamento è a carico del datore di lavoro.
art. 7, comma 2, Stat. lav.
Richiamato dalla corte territoriale per affermare la necessità della previa contestazione dell'addebito disciplinare.
art. 5, Stat. lav.
Richiamato dalla corte territoriale nel quadro della disciplina del procedimento disciplinare.
art. 18, comma 4, Stat. lav.
Base della tutela applicata dalla corte territoriale per l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto contestato.
art. 2, comma 2, l. n. 60/1966
Richiamato dalla corte territoriale insieme agli artt. 7 e 5 Stat. lav. per la rilevanza della contestazione dell'addebito disciplinare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Consente di dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel licenziamento ontologicamente disciplinare è sempre necessaria la previa contestazione dell'addebito; la mancanza di contestazione integra un vizio autonomo di illegittimità del recesso.
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti e non consente di sollecitare una rivalutazione del merito.
- La valutazione di ammissibilità e rilevanza delle prove appartiene al giudice di merito e non è, di regola, sindacabile in cassazione se non nei limiti dei vizi processuali effettivi.
- In materia di licenziamento, l'onere di provare i fatti giustificativi del recesso grava sul datore di lavoro, che deve dimostrare sia la verificazione del fatto sia la sua rilevanza disciplinare o giustificativa.
- Non sussiste contraddizione logica tra l'esclusione della natura ritorsiva del licenziamento e la sua declaratoria di illegittimità per altri autonomi vizi.
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