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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16775/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine da domande di due lavoratori dirette ad ottenere l'accertamento di un superiore inquadramento secondo il contratto collettivo del settore terziario, con conseguente condanna della società al pagamento delle differenze retributive. La Corte di cassazione, con precedente ordinanza n. 7203/2024, aveva cassato con rinvio la decisione di merito che aveva rigettato tali domande, ritenendo che l'attività d'impresa fosse unica e che il datore di lavoro, pur non iscritto ad associazioni sindacali, fosse vincolato al contratto collettivo del settore terziario già applicato ad altri dipendenti. La società propone quindi ricorso per revocazione deducendo, con un unico motivo, che la Corte avrebbe omesso di considerare alcuni documenti prodotti, i quali avrebbero dimostrato l'applicabilità di un diverso contratto collettivo; sostiene dunque che vi sarebbe stato un errore di percezione sui documenti e che tali elementi avrebbero dovuto condurre a diversa conclusione sulla disciplina collettiva applicabile.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione. Ritiene che non sussista alcun errore revocatorio, poiché non vi è stato un errore di percezione né un'omessa considerazione dei documenti: la precedente decisione li aveva implicitamente valutati come irrilevanti. La ragione decisiva è che, in presenza di un'unica attività d'impresa, il datore di lavoro deve applicare a tutti i dipendenti un solo contratto collettivo, già di fatto recepito, e i documenti prodotti non potevano legittimare l'applicazione di un diverso contratto soltanto nei confronti dei lavoratori interessati. La società ricorrente è condannata alle spese e viene dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002

    consente, ricorrendone i presupposti processuali, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, DPR n. 115/2002

    è il parametro richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità, se dovuto.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto è ammissibile solo quando il giudice abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto in contrasto con gli atti di causa, senza valutazione critica; non ricorre se la dedotta omissione attiene, in realtà, a una valutazione di irrilevanza del documento.
  • Non costituisce errore revocatorio la mancata adesione del giudice alla tesi difensiva di una parte quando i documenti invocati siano stati implicitamente considerati e ritenuti non decisivi.
  • In presenza di un'unica attività d'impresa, il datore di lavoro non può applicare ai soli dipendenti interessati un contratto collettivo diverso da quello già di fatto recepito per l'organizzazione aziendale, salvo diversa disciplina risultante dagli atti e non meramente dai documenti prodotti in revocazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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