Cassazione Civile, Ordinanza n. 16779/2025 del 23/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una precedente vicenda di cessione di ramo d'azienda, nell'ambito della quale alcuni lavoratori avevano chiesto il ripristino del rapporto con la società cedente e, specificamente, anche il pagamento delle retribuzioni maturate dal momento dell'estromissione fino alla reintegrazione, con relativa contribuzione. Il Tribunale aveva rigettato espressamente tale domanda retributiva; i lavoratori non avevano impugnato quel capo. In un successivo giudizio, fondato ancora sull'illegittimità della cessione e sulla persistenza del rapporto con la cedente, la Corte d'appello aveva invece condannato la società al pagamento delle somme richieste, ritenendo non opponibile il giudicato e attribuendo natura retributiva ai crediti. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione del giudicato ex art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., per avere la Corte territoriale riesaminato una domanda già definitivamente rigettata; 2) violazione di norme costituzionali e codicistiche in tema di retribuzione, mora e inadempimento, per avere escluso l'effetto estintivo dei pagamenti eseguiti dal cessionario; 3) violazione delle stesse norme, oltre agli artt. 1217 e 1256 c.c., per avere escluso la validità dell'offerta lavorativa nei confronti del cedente; 4) violazione di ulteriori norme, tra cui l'art. 2112 c.c. e l'art. 2126 c.c., nonché vizio motivazionale, per avere negato rilievo all'adempimento del terzo. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha rilevato che la precedente sentenza del Tribunale aveva già rigettato, con efficacia di giudicato, la medesima domanda retributiva, proposta con identico petitum e medesima causa petendi, e che nel giudizio successivo non vi erano sopravvenienze di fatto idonee a superare quel giudicato; la diversa evoluzione giurisprudenziale successiva non incide sul giudicato formatosi. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Quanto a una delle lavoratrici, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuta conciliazione in altro giudizio con rinuncia ad ogni altro giudizio e compensazione delle spese.
La decisione
Per una lavoratrice è stata dichiarata cessata la materia del contendere. Per gli altri lavoratori, la Corte ha accolto il primo motivo di ricorso per violazione del giudicato, ha assorbito gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando la domanda introduttiva dei lavoratori. Le spese dell'intero processo sono state compensate in considerazione dell'andamento altalenante dei gradi di merito.
Norme richiamate
richiamato solo per il verbale di conciliazione che ha determinato la cessazione della materia del contendere per una lavoratrice
il giudicato sostanziale impedisce di riproporre una domanda già decisa con identico petitum e identica causa petendi
la sentenza non impugnata sul capo che rigetta la domanda forma giudicato interno
norma sul ricorso per cassazione richiamata come parametro di deduzione della violazione di legge e del vizio motivazionale
art. 3 Cost.
richiamato nel terzo motivo insieme all'art. 36 Cost., senza accoglimento, ma la Corte non vi fonda la decisione
art. 36 Cost.
richiamato nel secondo e terzo motivo in tema di retribuzione, ma la decisione si fonda sul giudicato
richiamato nei motivi relativi alla mora del creditore, ma assorbito
richiamato nei motivi relativi alla mora del creditore, ma assorbito
richiamato nei motivi relativi all'inadempimento datoriale, ma assorbito
richiamato nei motivi relativi al danno/crediti retributivi, ma assorbito
richiamato nei motivi relativi alla quantificazione e agli effetti dei pagamenti, ma assorbito
richiamato per la qualificazione del rapporto di lavoro, ma assorbito
richiamato in tema di retribuzione, ma assorbito
richiamato nei motivi, ma non decisivo
richiamato in tema di offerta della prestazione, ma assorbito
richiamato in tema di impossibilità della prestazione, ma assorbito
richiamato con riferimento all'adempimento del terzo, ma assorbito
richiamato con riferimento all'adempimento del terzo, ma assorbito
richiamato con riferimento alla prestazione di fatto, ma assorbito
art. 29 comma 2 decreto legislativo 276 del 2003
richiamato nei motivi sul trasferimento e sulla responsabilità retributiva, ma assorbito
richiamato nei motivi, ma assorbito
norma centrale sulla cessione del ramo d'azienda; il giudicato formatosi sulla sua applicazione impedisce di riesaminare la domanda retributiva già decisa
Massime di principio
- Il giudicato copre non solo il dispositivo, ma anche il rapporto giuridico dedotto in giudizio, impedendo la riproposizione di una domanda che abbia lo stesso petitum e la stessa causa petendi di una domanda già definitivamente rigettata.
- La successiva evoluzione della giurisprudenza non consente di superare un giudicato già formato, salvo che intervengano sopravvenienze di fatto o di diritto idonee a incidere sul rapporto, che però non possono consistere nel solo mutamento interpretativo.
- Quando una sentenza precedente ha espressamente rigettato una domanda retributiva non impugnata, il successivo giudizio non può trasformarsi in un nuovo esame della medesima pretesa solo cambiando la qualificazione giuridica o richiamando ulteriori profili connessi.
- In presenza di giudicato interno o esterno sulla domanda, ogni ulteriore questione sul merito della pretesa resta assorbita.
- Se la causa può essere decisa sulla base del solo giudicato e non richiede ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio e decidere nel merito rigettando la domanda originaria.
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