Cassazione Civile, Ordinanza n. 16777/2025 del 23/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato a un lavoratore per una frase rivolta a una collega di sesso femminile, ritenuta dalla società incompatibile con il codice etico aziendale e integrare una molestia sessuale, con conseguente lesione del vincolo fiduciario e giusta causa di recesso. La corte d'appello aveva invece escluso che la frase costituisse molestia sessuale, qualificandola come inappropriata ma non tale da giustificare il licenziamento, e aveva applicato la tutela reintegratoria attenuata per insussistenza del fatto contestato. La società ricorrente ha proposto tre motivi: violazione dell'art. 26 d.lgs. n. 198/2006, degli artt. 2087 e 1362 c.c., degli artt. 4 e 5 del codice etico, dell'art. 7 st. lav., degli artt. 115 c.p.c. e 54 del contratto collettivo, per avere escluso la molestia sessuale; violazione degli artt. 2087 e 1362 c.c., 4 e 5 del codice etico, 2094 e 41 Cost., per non aver considerato i fatti come molestie secondo il codice etico; violazione dell'art. 2119 c.c., dell'art. 54 del contratto collettivo e dell'art. 18, comma 4, st. lav., per non aver ritenuto che la violazione del codice etico e la lesione dell'elemento fiduciario imponessero il licenziamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, in primo luogo, che le dedotte violazioni del codice etico non erano sindacabili come violazioni di fonti normative rilevanti ex art. 360 n. 3 c.p.c.; inoltre il ricorrente aveva invocato l'art. 1362 c.c. senza specificare in concreto in che modo il criterio interpretativo fosse stato violato. Quanto al resto, la censura mirava in realtà a una nuova valutazione del merito della vicenda, attività non consentita in sede di legittimità, essendo la corte territoriale giunta alla propria conclusione sulla base del contesto, delle dichiarazioni della presunta persona offesa e delle altre prove, nel rispetto degli artt. 115 e 116 c.p.c. Resta quindi ferma la decisione di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento e applicato la reintegrazione attenuata ex art. 18, comma 4, st. lav. La società è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 26 d.lgs. n. 198/2006
richiamato dalla ricorrente per sostenere la configurabilità della molestia sessuale; la Corte non ne affronta il merito perché la doglianza è inammissibile
art. 2087 c.c.
richiamato come parametro di tutela della persona del lavoratore, ma la censura viene ritenuta inammissibile perché in sostanza diretta al riesame del merito
art. 1362 c.c.
la ricorrente ne invoca la violazione, ma senza indicare in modo specifico come il criterio interpretativo sarebbe stato disatteso
art. 115 c.p.c.
la Corte rileva che la valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice di merito è avvenuta nel rispetto della norma
art. 116 c.p.c.
la Corte rileva che la corte territoriale ha valutato le prove nel rispetto della norma
art. 7 l. n. 300/1970
richiamato nel primo motivo in relazione alla contestazione disciplinare, ma la censura è dichiarata inammissibile
art. 54 contratto collettivo
richiamato come base disciplinare del licenziamento, ma le doglianze sono dichiarate inammissibili
art. 2094 c.c.
richiamato nel secondo motivo in relazione alla posizione del prestatore di lavoro, senza che la Corte ne entri nel merito
art. 41 Cost.
richiamato nel secondo motivo, senza specifica incidenza sulla decisione
art. 2119 c.c.
richiamato nel terzo motivo per sostenere la giusta causa di recesso; la Corte non lo applica perché la censura è inammissibile
art. 18, comma 4, l. n. 300/1970
richiamato e applicato dal giudice di merito quale tutela reintegratoria attenuata in caso di insussistenza del fatto contestato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Le clausole o previsioni del codice etico aziendale, da sole, non sono automaticamente fonti normative rilevanti ai fini del vizio di violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c.; la loro dedotta violazione deve essere correttamente incanalata e specificamente argomentata.
- La censura di violazione dell'art. 1362 c.c. richiede l'indicazione puntuale del criterio ermeneutico asseritamente violato e del modo in cui il giudice di merito se ne sarebbe discostato; un richiamo astratto alla norma non è sufficiente.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito o delle prove; se il giudice di appello ha esaminato il contesto fattuale e il compendio probatorio nel rispetto degli artt. 115 e 116 c.p.c., la cassazione non può sostituire una diversa lettura dei fatti.
- Quando il giudice di merito accerta l'insussistenza del fatto contestato, può applicare la tutela reintegratoria attenuata prevista dall'art. 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori.
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