Cassazione Civile, Ordinanza n. 16782/2025 del 23/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro subordinato. In appello la corte territoriale ha condannato il datore di lavoro al pagamento di differenze retributive e trattamento di fine rapporto in favore del lavoratore, e ha respinto la domanda riconvenzionale del datore di lavoro volta a ottenere il risarcimento dei danni per la perdita di commesse e il rallentamento della produzione asseritamente causati dall’assenza del dipendente. Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) ha denunciato violazione dell’art. 348 c.p.c. e nullità della sentenza per la mancata comparizione dell’appellante incidentale all’udienza ex art. 437 c.p.c.; (2) ha dedotto vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., assumendo che la sottoscrizione delle buste paga da parte della lavoratrice costituirebbe rinuncia tacita alle differenze retributive; (3) ha lamentato violazione degli artt. 132 n. 4, 156, comma 2, e 118 disp. att. c.p.c. per asserita mancanza di motivazione della sentenza d’appello; (4) ha dedotto nullità della sentenza per assenza di motivazione sulla eccezione di nullità del ricorso introduttivo per genericità. La Corte ha esaminato tali censure ritenendo infondati il primo e il terzo motivo e inammissibili il secondo e il quarto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l’art. 348 c.p.c. non fosse applicabile nel senso prospettato dal ricorrente, perché la mancata comparizione si era verificata non alla prima udienza ma all’ultima udienza di trattazione, dopo CTU e deposito dell’elaborato. Ha inoltre osservato che la dedotta rinuncia tacita alle differenze retributive era, in sostanza, una censura di omessa pronuncia e non un vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c., e comunque la questione risultava implicitamente disattesa dalla decisione di merito che aveva disposto la CTU. Quanto alla motivazione della sentenza impugnata, la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, idonea a integrare il minimo costituzionale. La censura sulla nullità del ricorso introduttivo è stata giudicata inammissibile perché non attinente a un fatto decisivo e perché le eccezioni di rito devono intendersi implicitamente rigettate quando il giudice decide nel merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese, con distrazione, e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 348 c.p.c.
La disposizione, richiamata con riferimento al rito del lavoro, riguarda la mancata comparizione dell’appellante alla prima udienza e non consente di impedire la decisione del gravame quando l’assenza avvenga all’ultima udienza dopo ampia trattazione della causa.
art. 437 c.p.c.
È la norma processuale richiamata per l’udienza nel rito del lavoro; la mancata comparizione dell’appellante incidentale a tale udienza non ha determinato la nullità invocata.
art. 360 n. 4 c.p.c.
Le censure che denunciano omessa pronuncia o nullità processuale devono essere veicolate come vizi di nullità e non come vizio motivazionale.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando non investe un fatto storico decisivo, ma tende in realtà a prospettare un’omessa pronuncia o una diversa valutazione della causa.
art. 132 n. 4 c.p.c.
La sentenza è valida se contiene una motivazione sufficiente, anche per relationem, idonea a esprimere il minimo costituzionale.
art. 156, comma 2, c.p.c.
La nullità non ricorre quando l’atto o la sentenza raggiungono lo scopo, essendo presente una motivazione minimamente sufficiente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione per relationem può essere idonea a soddisfare l’obbligo motivazionale.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro della ragionevole durata del processo, incompatibile con condotte processuali dilatorie dell’appellante.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, la disciplina sulla mancata comparizione dell’appellante non può essere utilizzata per paralizzare la decisione del gravame quando l’assenza intervenga all’ultima udienza dopo che la causa sia stata già trattata nel merito.
- La mera sottoscrizione delle buste paga non vale, di per sé, come rinuncia tacita alle differenze retributive; la relativa doglianza, se prospettata come vizio motivazionale, è inammissibile quando in realtà lamenta omessa pronuncia o mira a una rivalutazione del merito.
- La motivazione della sentenza è sufficiente quando, anche mediante rinvio alla decisione di primo grado, consenta di comprendere la ratio decidendi e raggiunga il minimo costituzionale richiesto.
- Le eccezioni in rito possono ritenersi implicitamente disattese quando il giudice definisce la controversia nel merito, senza che ciò comporti automaticamente nullità della sentenza.
- Le censure ex art. 360 n. 5 c.p.c. devono riguardare un fatto storico decisivo e non possono essere usate per dedurre meri errori di qualificazione del motivo o omesse pronunce.
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