Cassazione Civile, Ordinanza n. 16778/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di merito promosso da una lavoratrice nei confronti del datore di lavoro per il riconoscimento di somme di denaro; il tribunale aveva riconosciuto solo parte della domanda, mentre la corte d’appello, in parziale riforma, ha ulteriormente ridotto l’importo liquidato escludendo una voce relativa all’indennità di alloggio perché la lavoratrice risultava convivente. Le spese del grado d’appello sono state compensate per un terzo e poste per i residui due terzi a carico del datore di lavoro, che ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Sosteneva che la corte territoriale avrebbe dovuto considerare che egli era appellato e vittorioso sul proprio appello incidentale, oltre che resistente rispetto all’appello principale della controparte, e che ciò avrebbe escluso o ridotto la sua soccombenza ai fini della liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, ai fini della regolazione delle spese, il giudice deve avere riguardo all’esito globale della lite e non al solo risultato dei singoli gradi o delle singole impugnazioni; la valutazione della soccombenza reciproca e della misura della compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c. è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione, salvo violazioni di legge non ravvisate nel caso concreto. Non essendosi la parte intimata difesa, non sono state liquidate spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre applicato la sanzione ex art. 96, comma 4, c.p.c. con condanna del ricorrente al pagamento di euro 1.500 in favore della cassa delle ammende e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere che la regolazione delle spese avrebbe dovuto seguire la soccombenza nei singoli gradi, ma la Corte ribadisce che conta l’esito complessivo della lite
la valutazione della soccombenza reciproca e la ripartizione o compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiedono proporzionalità esatta tra domande accolte e spese
richiamato per la proposta di definizione agevolata e per la successiva decisione in camera di consiglio
applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
richiamato per l’accertamento dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Ai fini della regolazione delle spese processuali, il giudice deve guardare all’esito globale della lite, considerato nell’insieme del processo, e non isolatamente ai risultati dei singoli gradi o delle singole impugnazioni.
- La valutazione della soccombenza reciproca e la scelta di compensare, in tutto o in parte, le spese ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c. appartengono al prudente apprezzamento del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se adeguatamente esercitate.
- Non è necessaria una corrispondenza matematica tra la percentuale di accoglimento della domanda e la misura della ripartizione delle spese.
- La vittoriosità su un singolo motivo o su un’impugnazione incidentale non esclude, di per sé, la soccombenza complessiva della parte ai fini della disciplina delle spese.
Come è indicizzato
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