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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30471/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento con cui il Comune aveva liquidato l'IMU per gli anni 2013, 2014 e 2015 su un impianto smista colli posseduto dalla società. La Corte di merito aveva ritenuto che il bene dovesse essere tassato come unità immobiliare, perché manufatto prefabbricato appoggiato al suolo ma stabile nel tempo e dotato di autonomia funzionale e reddituale, escludendo la necessità di una consulenza tecnica e ritenendo irrilevante la deduzione, proposta solo in appello e comunque non provata, secondo cui il bene sarebbe appartenuto a terzi ed era in leasing. In cassazione la società ha dedotto due motivi: con il primo, violazione delle norme sul catasto e sulla base imponibile IMU, sostenendo che la perizia tecnica giurata dimostrasse che l'impianto non era autonomamente accatastabile, non aveva autonomia reddituale e funzionale, non era incorporato nell'edificio e non era stabile in senso tale da essere tassabile; ha inoltre ribadito che il bene era mobile, a composizione variabile, strumentale e di proprietà di terzi. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 7 d.lgs. 546/1992 per mancato esame della richiesta di CTU e della documentazione tecnica prodotta.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha affermato che, nel regime previgente alla riforma del 2016, rilevano ai fini catastali e quindi dell'IMU gli impianti funzionali al processo produttivo che abbiano connessione strutturale e funzionale con l'unità immobiliare, anche se amovibili e non incorporati materialmente nell'edificio. Ha richiamato la normativa catastale e l'orientamento consolidato secondo cui la rilevanza deriva da essenzialità, stabilità nel tempo e autonomia funzionale/reddituale dell'insieme, non dall'inamovibilità. Ha quindi ritenuto corretta la decisione di merito che aveva qualificato il manufatto come unità immobiliare tassabile, e ha giudicato inammissibile, perché nuova, la questione della proprietà del bene in capo a terzi. Quanto al diniego di CTU, ha osservato che la scelta di disporla è discrezionale e che, una volta esclusa la rilevanza dell'incorporazione al suolo, la Corte territoriale aveva motivato in modo sufficiente il rigetto dell'istanza. Ha inoltre considerato non decisivo il mancato recepimento della perizia di parte, implicitamente disattesa nei suoi argomenti. La società ricorrente è stata condannata alle spese e, per effetto del rigetto, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro del primo motivo, articolato come violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato il parametro del secondo motivo, prospettato come vizio processuale per omesso esame della CTU e della documentazione tecnica.

  • art. 10 della legge 11 luglio 1942

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme catastali asseritamente violate; la Corte lo colloca nel quadro della disciplina catastale previgente.

  • art. 5, commi 2 e 3, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Richiamato dalla ricorrente sulla base imponibile IMU; la Corte ne conferma la lettura in coerenza con la rilevanza catastale degli impianti funzionali al processo produttivo.

  • d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    Richiamato dalla ricorrente in tema di IMU; la Corte lo inserisce nella disciplina dell'imposta oggetto di applicazione.

  • d.lgs. 27 dicembre 2013, n. 147

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al quadro normativo IMU.

  • art. 1, comma 21, L. 28 dicembre 2015, n. 208

    applicazione "a decorrere dal 1° gennaio 2016"

    La Corte lo qualifica come norma innovativa e non retroattiva, applicabile solo dal 1 gennaio 2016.

  • art. 4 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    "Si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti"

    È richiamato come base della nozione catastale di immobile urbano; la stabilità non coincide con l'inamovibilità del bene.

  • art. 2, comma 3, d.m. 2 gennaio 1998, n. 28

    "sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale"

    La Corte lo usa per affermare che anche manufatti prefabbricati appoggiati al suolo possono essere unità immobiliari se stabili e autonomi sotto il profilo funzionale e reddituale.

  • art. 1, quinquies, d.l. 31 marzo 2005, n. 44

    Richiamato come conferma dell'inclusione, nella rendita catastale, degli impianti strutturalmente e funzionalmente connessi alla centrale o all'opificio.

  • art. 1, comma 244, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    Richiamato come intervento che ha recepito i criteri tecnico-estimativi della circolare catastale per gli impianti funzionali al processo produttivo.

  • Circolare dell'Agenzia del Territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012

    È richiamata per i criteri di inclusione degli impianti nella rendita catastale, fondati su essenzialità, fissità e stabilità nel tempo.

  • art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per censurare il mancato esame della CTU e della perizia di parte; la Corte ribadisce la discrezionalità del giudice nel disporre consulenza tecnica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel regime previgente alla riforma del 2016, ai fini della rendita catastale e della base imponibile IMU rilevano anche gli impianti e i macchinari che, pur amovibili, siano strutturalmente e funzionalmente connessi all'unità immobiliare e ne caratterizzino la destinazione produttiva.
  • Il requisito della stabilità richiesto dalla disciplina catastale non implica necessariamente l'inamovibilità materiale del bene: è sufficiente una connessione stabile al ciclo produttivo e una autonomia funzionale e reddituale del complesso.
  • La deduzione relativa alla proprietà del bene in capo a terzi è inammissibile in cassazione se proposta per la prima volta in appello e comunque richiede adeguata prova.
  • La consulenza tecnica d'ufficio è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, che può negarla motivatamente quando ritenga di poter decidere sulla base di corretti criteri giuridici e degli elementi già acquisiti.
  • La mancata adesione alla perizia di parte non integra di per sé vizio di legittimità quando il giudice di merito ne abbia implicitamente disatteso le conclusioni per ragioni giuridiche non illogiche.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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