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Parere

Parere n. 625/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Azienda Pubblica di Servizi Alla persona "Pubblica Assistenza della Spezia", Pres. Tiziano Battaglini, contro Regione Liguria, avverso delibera n. 500 del 23/05/2024 concernente disciplina in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali degli animali di affezione;

Giustizia amministrativa202500382

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 500 del 23 maggio 2024, recante disposizioni applicative in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e di tumulazione degli animali di affezione

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente impugna la deliberazione regionale n. 500/2024, deducendone l’illegittimità derivata dall’art. 6, comma 2, della legge regionale Liguria n. 15/2020, che consente l’esercizio dell’attività funebre esclusivamente a ditte individuali o società di persone o di capitali, escludendo ogni altra organizzazione pubblica o privata. Chiede, in via incidentale, la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell’art. 6, comma 2, per violazione degli artt. 3, 11, 41 e 117 Cost., nonché dei principi e delle disposizioni dell’ordinamento dell’Unione europea in materia di libertà di stabilimento, libera prestazione dei servizi, proporzionalità, concorrenza e libertà d’impresa. La ricorrente sostiene che l’esclusione delle ASP e degli enti non lucrativi sarebbe discriminatoria e non giustificata, anche perché l’attività funebre sarebbe esercitata con criteri imprenditoriali e i relativi ricavi sarebbero destinati alle finalità istituzionali. Deduce inoltre l’illegittimità derivata della deliberazione regionale, che non consentirebbe alle ASP di ottenere l’iscrizione nel registro regionale e di proseguire direttamente l’attività. Il Ministero riferente e la Regione Liguria sostengono invece che la disciplina persegua finalità pro-concorrenziali, evitando vantaggi fiscali o competitivi indebiti degli enti non lucrativi e imponendo la separazione rispetto alle attività pubbliche; richiamano inoltre la possibilità di svolgere l’attività mediante società distinta, con separazione giuridica, contabile e organizzativa. La Sezione ha ritenuto necessario acquisire elementi sull’effettiva lesività dell’atto, sulla prosecuzione dell’attività, sull’oggetto statutario e sulla prevalenza o strumentalità dell’attività funebre rispetto alle finalità istituzionali.

Il parere

Il Consiglio di Stato non ha definito il ricorso né in rito né nel merito. Ha rilevato che la decisione richiede ulteriori accertamenti, anche ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione della deliberazione n. 500/2024 e della verifica della sua effettiva, immediata e concreta lesività, considerato che la ricorrente ha dichiarato di esercitare ancora l’attività funebre al momento della proposizione del ricorso. La Sezione ha inoltre richiamato il quadro del Codice del Terzo settore, osservando che le ASP possono svolgere attività di interesse generale e, per gli ETS, attività commerciali diverse da quelle di interesse generale solo se secondarie e strumentali, mentre l’attività prevalentemente commerciale comporta gli ulteriori obblighi previsti dalla disciplina civilistica e del Terzo settore. Sono stati richiesti: l’indicazione di eventuali provvedimenti di diniego alla prosecuzione dell’attività e la conferma della sua attuale prosecuzione; copia dello statuto e dell’atto costitutivo, per verificare la previsione dell’attività e la sua qualificazione commerciale o non commerciale; copia dei bilanci dell’ultimo esercizio, con evidenziazione dei ricavi derivanti dall’attività funebre e della loro incidenza sul bilancio complessivo, al fine di stabilire se l’attività sia principale oppure sussidiaria e strumentale. È stato inoltre chiesto all’amministrazione di chiarire le ragioni per cui la disciplina regionale non violerebbe l’art. 3 Cost., con particolare riguardo alla distinzione tra enti lucrativi e non lucrativi. Tali elementi sono stati ritenuti rilevanti anche per valutare la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente. Il parere è stato quindi sospeso e la trattazione rinviata a una successiva adunanza.

Osservazioni

Ammissibilità e lesività della deliberazione n. 500/2024

È necessario verificare se la deliberazione impugnata produca una lesione effettiva, immediata e concreta della posizione della ricorrente, anche considerando che essa ha dichiarato di esercitare ancora l’attività funebre al momento della proposizione del ricorso.

Prosecuzione dell’attività e provvedimenti di diniego

Devono essere indicati eventuali provvedimenti con cui sia stata negata o impedita la prosecuzione dell’attività di trasporto, onoranze funebri o cremazione dei defunti, precisando se l’attività sia tuttora esercitata.

Statuto e atto costitutivo

Occorre depositare copia dello statuto e dell’atto costitutivo per verificare se l’attività funebre sia prevista e se il relativo esercizio sia qualificato come attività commerciale o non commerciale.

Bilanci e incidenza dell’attività funebre

Devono essere prodotti i bilanci dell’ultimo esercizio, evidenziando il volume dei ricavi derivanti dall’attività disciplinata dall’art. 6 della legge regionale n. 15/2020 e la loro incidenza sull’intero bilancio, così da stabilire se l’attività sia svolta in via principale oppure in via sussidiaria e strumentale.

Parità di trattamento tra enti lucrativi e non lucrativi

L’amministrazione deve chiarire le ragioni per cui l’esclusione degli enti privi di scopo di lucro dall’esercizio diretto dell’attività funebre non violerebbe l’art. 3 Cost., avuto riguardo alla posizione specifica di un’azienda pubblica di servizi alla persona.

Questione di legittimità costituzionale

Gli elementi istruttori richiesti sono necessari anche per valutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione relativa agli artt. 2, 3, 41 e 117 Cost., in relazione al diritto dell’Unione europea, alle libertà economiche e alla disciplina nazionale di liberalizzazione.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    È la disposizione in base alla quale il ricorso straordinario è stato direttamente proposto al Presidente della Repubblica.

  • art. 6, comma 2, legge regionale Liguria n. 15/2020

    L’attività funebre è consentita unicamente a ditte individuali o società di persone o di capitali

    La norma regionale limita l’esercizio dell’attività funebre agli imprenditori commerciali individuali o organizzati in forma societaria ed esclude ogni altro tipo di organizzazione pubblica e privata.

  • art. 6, comma 3, d.lgs. 207/2001

    È richiamato quale base normativa della possibilità per le ASP di costituire società o fondazioni di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali a quelle istituzionali e per la gestione del patrimonio.

  • art. 5 d.lgs. 117/2017

    Individua le attività di interesse generale esercitabili dagli enti del Terzo settore, comprese attività sociali e sociosanitarie; la Sezione ne richiama la possibile rilevanza per i servizi alla persona.

  • art. 6 d.lgs. 117/2017

    Consente agli ETS lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale solo se secondarie e strumentali, nei limiti stabiliti dalla normativa attuativa.

  • art. 13 d.lgs. 117/2017

    È richiamato in relazione agli obblighi contabili degli ETS che svolgano principalmente attività commerciale, con riferimento anche all’art. 2214 c.c.

  • art. 40 d.lgs. 117/2017

    È richiamato per il rinvio alla disciplina dell’impresa sociale di cui al d.lgs. 112/2017 e per gli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese nei casi indicati.

  • art. 117, commi 1, 2, lettera e), e 3, Cost.

    La questione coinvolge il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo, la competenza statale in materia di tutela della concorrenza e la competenza concorrente regionale in materia di igiene pubblica e tutela della salute.

  • art. 9 direttiva 2006/123/CE

    È invocato dalla ricorrente con riguardo ai requisiti dei regimi autorizzatori, alla non discriminazione e alla proporzionalità delle restrizioni all’accesso alle attività di servizi.

  • artt. 49 e 56 TFUE

    Sono richiamati in relazione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi.

  • artt. 3, 4 e 5 TUE

    Sono richiamati dalla ricorrente in relazione ai principi dell’ordinamento dell’Unione, inclusi sussidiarietà e proporzionalità.

  • artt. 16 e 17 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Sono invocati in relazione alla libertà d’impresa e alla tutela della proprietà.

  • art. 3 D.L. 138/2011

    È richiamato tra le disposizioni nazionali in materia di liberalizzazione.

  • art. 34 D.L. 201/2011

    È richiamato tra le disposizioni nazionali in materia di liberalizzazione.

  • art. 1 D.L. 1/2012

    È richiamato tra le disposizioni nazionali in materia di liberalizzazione.

  • art. 6, comma 3, legge regionale Liguria n. 33/2014

    È richiamato dalla ricorrente quale disposizione che consentirebbe alle ASP di svolgere attività strumentali anche mediante società o associazioni temporanee di scopo.

  • art. 115 r.d. 773/1931

    È richiamato dalla legge regionale per qualificare il disbrigo delle pratiche amministrative funebri come attività di agenzia d’affari.

  • d.P.R. 285/1990

    È indicato quale principale disciplina statale vigente in materia di polizia mortuaria, in assenza di una normativa nazionale uniforme più recente.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 62/2025

    È richiamata dalla Regione come pronuncia che ha dichiarato incostituzionale un limite all’esercizio dell’attività funebre previsto dalla legislazione calabrese.

  • Corte di giustizia, 27 febbraio 2003, causa C-373/00, Bestattung Wien

    È richiamata per il riconoscimento di un ampio margine di discrezionalità agli Stati nell’introdurre restrizioni all’attività funeraria, nel rispetto delle libertà fondamentali, della sussidiarietà e della proporzionalità.

  • Consiglio di Stato, sentenza n. 7950/2006

    È richiamata per la qualificazione dell’attività funebre come attività commerciale.

  • Consiglio di Stato, sentenza n. 4593/2015

    È richiamata per l’affermazione secondo cui la tutela del consumatore e dell’utente di servizi con esigenze igienico-sanitarie e di pubblica sicurezza può giustificare restrizioni alla libertà di iniziativa economica.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 98/2013

    È richiamata per il principio secondo cui la tutela della concorrenza può comprendere limiti alla liberalizzazione delle attività economiche quando giustificati da motivi di interesse generale e rispettosi di non discriminazione e proporzionalità.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 245/2013

    È richiamata insieme alla sentenza n. 98/2013 per i limiti alla libertà economica giustificati da interessi generali, purché non discriminatori e proporzionati.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, quando l’atto impugnato è una deliberazione applicativa o attuativa di una legge regionale, deve essere verificata la sua effettiva, immediata e concreta lesività, anche mediante l’accertamento dell’esistenza di un provvedimento applicativo che abbia concretamente negato o limitato l’attività del ricorrente.
  • La valutazione della rilevanza di una questione di legittimità costituzionale sollevata in sede consultiva richiede l’accertamento del rapporto concreto tra la norma censurata, la posizione del ricorrente e l’atto impugnato, nonché della concreta incidenza della disciplina sulla situazione dedotta.
  • La qualificazione dell’attività svolta da un ente senza scopo di lucro come principale oppure secondaria e strumentale può essere verificata attraverso l’esame dello statuto, dell’atto costitutivo e dei bilanci, con particolare riguardo alla quota dei ricavi derivanti dall’attività controversa rispetto al bilancio complessivo.
  • La disciplina dell’attività funebre può perseguire finalità di tutela della concorrenza, della libertà di scelta degli utenti, dell’igiene e della sicurezza; tuttavia, le restrizioni all’accesso al mercato devono essere valutate alla luce dei principi di non discriminazione, proporzionalità e ragionevolezza.
  • La possibilità per un’ASP o per un ente non lucrativo di svolgere attività funebre non può essere valutata esclusivamente in base alla forma soggettiva dell’ente, ma richiede l’esame della disciplina applicabile, della natura dell’attività e delle modalità organizzative, contabili e fiscali del suo esercizio.

Impugnazione della disciplina regionale sui servizi funebri

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Pubblica Assistenza della Spezia" contro la Regione Liguria. È impugnata la deliberazione della Giunta regionale n. 500 del 23 maggio 2024, recante disposizioni applicative della legge regionale n. 15/2020 in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali, nonché di tumulazione degli animali di affezione.

Posizione della ricorrente

La ricorrente, già IPAB e successivamente trasformata in ASP, dichiara di essere un ente pubblico dotato di personalità giuridica, autonomia statutaria, patrimoniale e contabile e privo di scopo di lucro. Tra le attività svolte indica il trasporto e le onoranze funebri e la cremazione dei defunti, con destinazione dei ricavi alle finalità istituzionali.

Sostiene che l’art. 6, comma 2, della legge regionale n. 15/2020, limitando l’esercizio dell’attività funebre alle ditte individuali e alle società di persone o di capitali, escluda illegittimamente le ASP e le altre organizzazioni pubbliche o private non riconducibili agli imprenditori commerciali. Da tale previsione deriverebbe l’illegittimità della deliberazione n. 500/2024, che non consentirebbe alle ASP di ottenere l’iscrizione nel registro regionale.

Motivi dedotti

La ricorrente chiede che sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge regionale, prospettando la violazione degli artt. 3, 11, 41 e 117 Cost. e dei principi europei in materia di libertà di stabilimento, libera prestazione dei servizi, libertà d’impresa, tutela della proprietà, proporzionalità e concorrenza.

In particolare, denuncia una discriminazione tra operatori lucrativi e non lucrativi e contesta che l’esclusione delle ASP sia necessaria per garantire la concorrenza, affermando di non beneficiare di agevolazioni fiscali o di risorse pubbliche tali da alterare il mercato. Deduce inoltre l’illegittimità derivata della deliberazione regionale.

Disciplina regionale e posizioni dell’amministrazione

L’art. 6 della legge regionale n. 15/2020 definisce l’attività funebre come comprensiva, in forma congiunta, del disbrigo delle pratiche amministrative, della fornitura di cofani e articoli funebri, del trasferimento e trasporto dei defunti e della cura, composizione e vestizione delle salme. Il comma 2 ammette all’attività soltanto ditte individuali o società di persone o di capitali che presentino SCIA e posseggano specifici requisiti organizzativi, strutturali e professionali.

Il Ministero riferente e la Regione Liguria sostengono che la disciplina persegua finalità pro-concorrenziali, impedendo che enti non lucrativi possano beneficiare di regimi fiscali o contributivi più favorevoli e concorrere quindi in condizioni non neutrali con le imprese commerciali. Richiamano la possibilità di operare indirettamente mediante società distinta, dotata di separazione giuridica, contabile e organizzativa.

La Regione evidenzia inoltre l’assenza di una disciplina statale uniforme e la competenza regionale concorrente in materia di igiene pubblica e tutela della salute, ferma la possibile interferenza con la competenza statale sulla tutela della concorrenza e con il diritto dell’Unione europea.

Richiami al diritto europeo e nazionale

Nel parere sono richiamati il d.P.R. n. 285/1990, quale disciplina statale di polizia mortuaria, la direttiva 2006/123/CE e gli artt. 49 e 56 TFUE. Sono inoltre richiamati gli artt. 3, 4 e 5 TUE, gli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e le disposizioni nazionali di liberalizzazione contenute negli artt. 3 D.L. 138/2011, 34 D.L. 201/2011 e 1 D.L. 1/2012.

La Regione richiama la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-373/00, Bestattung Wien, le sentenze della Corte costituzionale n. 98/2013 e n. 245/2013, nonché le sentenze del Consiglio di Stato n. 7950/2006 e n. 4593/2015. È altresì menzionata la sentenza della Corte costituzionale n. 62/2025, relativa a un limite analogo previsto dalla legislazione calabrese.

Codice del Terzo settore e ASP

La Sezione richiama gli artt. 5, 6, 11, 13, 40 e 57 del d.lgs. n. 117/2017. Osserva che il Codice del Terzo settore individua attività di interesse generale, comprese quelle sociali e sociosanitarie, e disciplina le attività diverse da quelle di interesse generale, ammesse per gli ETS soltanto se secondarie e strumentali.

La Sezione precisa tuttavia che il Codice del Terzo settore non avrebbe modificato, di per sé, la possibilità per le aziende che erogano servizi alla persona di svolgere attività commerciale. Se l’ente opera principalmente in forma commerciale, sono richiamati gli obblighi di iscrizione e di tenuta delle scritture contabili previsti dalla disciplina applicabile.

Necessità di istruttoria integrativa

La Sezione ritiene necessario acquisire ulteriori elementi prima di decidere, anche per stabilire se l’impugnazione sia ammissibile e se la deliberazione produca una lesione attuale e concreta. In particolare, richiede:

  • l’indicazione di eventuali provvedimenti di diniego alla prosecuzione dell’attività e la conferma dell’attuale esercizio dell’attività funebre;
  • lo statuto e l’atto costitutivo, per verificare la previsione dell’attività e la sua qualificazione commerciale o non commerciale;
  • i bilanci dell’ultimo esercizio, con indicazione dei ricavi dell’attività funebre e della loro incidenza sul bilancio complessivo;
  • chiarimenti dell’amministrazione sulle ragioni per cui la disciplina regionale non determinerebbe una discriminazione contraria all’art. 3 Cost. tra enti lucrativi e non lucrativi.

Tali informazioni sono ritenute rilevanti anche per valutare la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente, sotto i profili degli artt. 2, 3, 41 e 117 Cost. e delle norme europee richiamate.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha sospeso l’espressione del parere, lasciando impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito. Ha assegnato alla ricorrente il termine massimo di trenta giorni dalla notificazione per trasmettere gli elementi richiesti al Ministero, alla Regione Liguria e alla Sezione. La trattazione del ricorso è stata rinviata a una successiva adunanza.

Come è indicizzato

MaterieServizi cimiteriali e funebriRegioni e rapporti tra livelli di governoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiServizi pubbliciEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereQuestione di legittimità costituzionaleProporzionalità e ragionevolezzaConcorrenza ed evidenza pubblica

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