Parere n. 626/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto del Prefetto di -OMISSIS-, notificato all'interessato in data 22 dicembre 2022, con cui era stato respinto il gravame gerarchico proposto avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca dell'avviso orale disposto dal Questore di -OMISSIS-, ai sensi dell'articolo 1, lett. b) e c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto prefettizio di rigetto del gravame gerarchico contro il diniego di revoca dell'avviso orale disposto dal Questore ai sensi dell'art. 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 159/2011.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di avviso orale e il successivo decreto del Prefetto che ha respinto il gravame gerarchico contro il diniego di revoca della misura. Ha contestato il giudizio di pericolosità sociale, sostenendo che alcuni procedimenti penali si erano conclusi con proscioglimento o con pene già espiate, che altri erano ancora pendenti senza accertamento definitivo di responsabilità, che la condanna ex art. 444 c.p.p. relativa alla detenzione di sostanze stupefacenti era stata quasi integralmente eseguita agli arresti domiciliari e che le prescrizioni del Questore erano state rispettate. La questione centrale riguardava quindi la sufficienza e l'attualità degli elementi posti a fondamento dell'avviso orale e la possibilità di fondare la prognosi di pericolosità sociale su risultanze indiziarie e su condotte non necessariamente assistite da un definitivo accertamento penale.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il rigetto. Ha ribadito che le misure di prevenzione personali hanno una relativa autonomia rispetto alla sanzione penale e possono essere applicate anche senza un definitivo accertamento di condotte penalmente rilevanti. Il giudizio di pericolosità sociale non richiede prove compiute equivalenti a quelle necessarie per una condanna penale, essendo sufficienti risultanze fattuali e indiziarie idonee a sostenere una prognosi oggettiva di inclinazione a comportamenti offensivi di beni socialmente rilevanti. Nel caso concreto, l'istruttoria è stata ritenuta accurata e conforme alla legge; inoltre, oltre agli indizi, risultavano pronunciamenti penali relativi a condotte non conformi, idonei a caratterizzare i profili di personalità rilevanti ai fini prognostici. La Sezione ha pertanto confermato la legittimità del mantenimento dell'avviso orale e del rigetto dell'istanza di revoca e del gravame gerarchico.
Osservazioni
Giudizio di pericolosità sociale
La contestazione relativa all'erronea valutazione dei fatti e dei presupposti è stata ritenuta infondata. La pericolosità sociale può essere desunta da risultanze fattuali e indiziarie e non richiede necessariamente un definitivo accertamento penale.
Autonomia delle misure di prevenzione rispetto alla sanzione penale
Il rapporto tra misure di prevenzione e sanzione penale è di relativa autonomia: l'avviso orale può essere adottato prima dell'accertamento definitivo della rilevanza penale e della punibilità delle condotte.
Valutazione complessiva della personalità
La prognosi può fondarsi sulla valutazione complessiva di condotte e precedenti, comprese risultanze non equivalenti a prove penali compiute, purché gli elementi siano oggettivi e idonei a sostenere un giudizio prognostico non arbitrario.
Istruttoria e motivazione dei provvedimenti
Nel caso concreto l'istruttoria è stata ritenuta accurata e conforme alla legge; i pronunciamenti penali e le ulteriori risultanze erano sufficienti a caratterizzare i profili di personalità posti a fondamento dell'avviso orale.
Norme richiamate
Richiamato quale base procedurale per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
art. 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 159/2011
persone pericolose per la sicurezza e la tranquillità pubblica
Individua le categorie soggettive e i presupposti di pericolosità sociale rilevanti per l'avviso orale e per le misure di prevenzione personali.
applicazione della pena su richiesta delle parti
Richiamato con riferimento alla condanna relativa alla detenzione di sostanze stupefacenti; la Sezione considera comunque rilevanti i pronunciamenti penali nel quadro complessivo della prognosi di pericolosità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
tutela dei diritti o della dignità dell'interessato
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati
Richiamato, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati identificativi dell'interessato.
Massime di principio
- Le misure di prevenzione personali sono funzionalmente autonome rispetto alla sanzione penale e possono essere applicate anche in assenza di un definitivo accertamento di una condotta penalmente rilevante.
- Ai fini dell'avviso orale, la pericolosità sociale può essere desunta da risultanze fattuali e indiziarie, purché oggettive, convergenti e idonee a sostenere una prognosi non arbitraria sull'inclinazione del soggetto a comportamenti offensivi di beni socialmente rilevanti.
- La prognosi di pericolosità sociale deve considerare il complesso delle condotte e dei profili di personalità dell'interessato e non è necessariamente esclusa dal proscioglimento in singoli procedimenti, dall'estinzione o dall'esecuzione delle pene o dalla pendenza di altri procedimenti.
- La legittimità dell'avviso orale richiede un'istruttoria adeguata e una motivazione ancorata a elementi concreti; quando tali elementi risultano accertati e valutati complessivamente, il sindacato sulla prognosi amministrativa non conduce alla sostituzione della valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza con una diversa valutazione meramente soggettiva.
Avviso orale e giudizio di pericolosità sociale
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una persona fisica contro il Ministero dell'interno, per l'annullamento del decreto prefettizio che aveva respinto il gravame gerarchico contro il diniego di revoca dell'avviso orale disposto dal Questore ai sensi dell'art. 1, lett. b) e c), del d.lgs. n. 159/2011.
Vicenda procedimentale
Il Questore aveva adottato l'avviso orale, notificato nel novembre 2021, invitando l'interessato a tenere una condotta conforme alla legge, in quanto ritenuto dedito alla commissione di reati lesivi della sicurezza e della tranquillità pubblica. L'istanza di revoca presentata dall'interessato era stata respinta; il successivo gravame gerarchico era stato rigettato dal Prefetto con decreto del 22 dicembre 2022. Contro il provvedimento questorile e il decreto prefettizio è stato proposto il ricorso straordinario.
Censure del ricorrente
Il ricorrente ha contestato la ricostruzione della propria pericolosità sociale, rilevando che:
- alcuni procedimenti penali si erano conclusi con proscioglimento o con condanne già espiate;
- altri procedimenti erano ancora pendenti, senza un definitivo accertamento della responsabilità penale;
- la condanna con applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., relativa alla detenzione di sostanze stupefacenti, era stata quasi integralmente eseguita agli arresti domiciliari;
- le prescrizioni del Questore, compreso il divieto di frequentare persone pregiudicate, erano state rispettate.
Posizione dell'amministrazione
Il Ministero dell'interno ha sostenuto che le misure di prevenzione sono dirette a prevenire i reati e possono quindi essere adottate ante delictum. Secondo la relazione ministeriale, la prognosi di pericolosità può essere fondata su elementi indiziari, circostanze di significato tendenziale, denunce e condotte non necessariamente qualificabili come reati, purché valutati nel loro complesso e idonei a sostenere un giudizio oggettivo.
La relazione ha richiamato numerosi procedimenti e precedenti relativi, tra l'altro, a violazioni della normativa doganale e dell'IVA, ricettazione, spendita di monete false, falsità in scrittura privata, resistenza a pubblico ufficiale, violenza privata, minaccia, lesioni aggravate, favoreggiamento personale e reati concernenti il traffico e la detenzione di sostanze stupefacenti. Il Ministero ha quindi ritenuto adeguatamente motivati sia l'avviso orale sia il rigetto del gravame gerarchico.
Quadro giuridico affermato dal Consiglio di Stato
La Sezione ha richiamato la propria giurisprudenza, anche alla luce degli orientamenti costituzionali, secondo cui il rapporto tra i presupposti delle misure di prevenzione e la sanzione penale è caratterizzato da relativa autonomia. L'applicazione della misura può pertanto prescindere dall'accertamento definitivo di condotte penalmente rilevanti.
Il giudizio di pericolosità sociale del soggetto destinatario dell'avviso orale non richiede prove compiute dello stesso livello di quelle necessarie per una sentenza penale. Sono sufficienti risultanze fattuali idonee a indurre l'autorità di pubblica sicurezza a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità, anche prima che sia stabilito se le condotte abbiano rilevanza penale e siano punibili.
Le fattispecie soggettive previste dall'art. 1 del d.lgs. n. 159/2011 sono accomunate dalla loro idoneità a qualificare il soggetto come socialmente pericoloso. Tale qualificazione si fonda su tratti caratteriali e comportamentali che depongano oggettivamente per un'inclinazione offensiva di beni socialmente rilevanti.
Valutazione del caso concreto
La Sezione ha ritenuto che l'affermazione della pericolosità sociale fosse stata preceduta da un'istruttoria accurata e conforme alla legge. Nel caso concreto non vi erano soltanto semplici indizi, ma anche pronunciamenti penali concernenti condotte non conformi, ritenuti idonei a caratterizzare i profili di personalità rilevanti per la prognosi.
La Sezione ha quindi ritenuto non irragionevole né arbitraria la valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza e non ha ravvisato elementi per discostarsi dall'orientamento consolidato in materia di valutazione prognostica della pericolosità sociale.
Conclusione
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. Il ricorrente non è risultato vittorioso. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificarlo, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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