L.R. Liguria 15/2020
DISCIPLINA IN MATERIA DI ATTIVITÀ E SERVIZI NECROSCOPICI, FUNEBRI E CIMITERIALI E NORME RELATIVE ALLA TUMULAZIONE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Liguria disciplina servizi necroscopici, funebri e cimiteriali, requisiti di imprese e strutture, trasporto e cremazione, vigilanza e sanzioni, nonché la tumulazione delle ceneri degli animali d’affezione. Prevede atti attuativi della Giunta e adeguamenti comunali entro 180 giorni; alcuni termini transitori per l’adeguamento delle imprese sono stati prorogati fino al 30 giugno 2026.
Disciplina dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali in Liguria e tumulazione degli animali d’affezione
Disciplina dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali in Liguria
La legge regionale Liguria 10 luglio 2020, n. 15 detta la disciplina organica delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali nel territorio regionale, nel rispetto della dignità del defunto, della libertà di scelta tra sepoltura e cremazione e della tutela della salute pubblica. Include anche regole specifiche sulla tumulazione delle ceneri degli animali di affezione.
Finalità e principi generali
La legge persegue la tutela della salute pubblica nelle funzioni connesse al decesso, valorizzando il rispetto delle convinzioni religiose e culturali e la libertà di scelta delle modalità di sepoltura o cremazione. La Regione promuove inoltre l’informazione sulla cremazione e su forme di sepoltura a minore impatto ambientale, nel rispetto degli usi funerari delle diverse comunità.
Definizioni rilevanti
La norma chiarisce nozioni essenziali per l’applicazione della disciplina, tra cui accertamento di morte, avviso e dichiarazione di morte, salma, cadavere, feretro, resti mortali, trasporto funebre, casa funeraria, sala del commiato, tempio laico, attività funebre e attività cimiteriali. È rilevante anche la distinzione tra periodo di osservazione, denuncia della causa di morte e medico necroscopo.
Funzioni della Regione, dei Comuni e delle ASL
La Regione svolge funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, orientate alla semplificazione amministrativa e all’efficienza della vigilanza sanitaria. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve definire requisiti strutturali e gestionali di cimiteri, crematori, obitori, mezzi funebri e autorimesse, nonché i requisiti per l’attività funebre, le cappelle private, le tumulazioni privilegiate, l’elenco delle malattie infettive rilevanti e la modulistica unificata.
I Comuni esercitano le funzioni di polizia mortuaria, rilasciano autorizzazioni previa SCIA, approvano il regolamento di polizia mortuaria, disciplinano cimiteri, concessioni, urne cinerarie, trasporto funebre in caso di indigenza o disinteresse dei familiari, e pianificazione cimiteriale. Le ASL assicurano il servizio di medicina necroscopica, vigilano sugli aspetti igienico-sanitari e rilasciano pareri, certificazioni e nulla osta previsti dalla normativa nazionale.
Attività funebre: requisiti, divieti e incompatibilità
L’attività funebre è consentita solo a ditte individuali o società di persone o di capitali che presentino SCIA al Comune competente e che dispongano dei requisiti organizzativi minimi: carro funebre, autorimessa, sede o filiale aperta al pubblico, direttore tecnico con rapporto continuativo, personale necroforo formato e, per più sedi o per l’offerta di servizi a terzi, ulteriori requisiti quantitativi e organizzativi. La legge consente in alcuni casi l’acquisizione di mezzi, autorimessa e personale tramite contratti di appalto, fornitura o forme consortili, con obblighi di registrazione, deposito e comunicazione ai Comuni e alla clientela.
Sono previsti numerosi divieti e cause ostative: l’attività è preclusa a chi si trovi in stato di fallimento o sia stato colpito da determinati provvedimenti, nonché a chi abbia riportato specifiche condanne o misure di prevenzione. È vietata l’intermediazione intesa come mero procacciamento di clientela e il conferimento di incarichi all’interno di strutture sanitarie, socioassistenziali, obitori e cimiteri. L’attività funebre è incompatibile con camere mortuarie, obitori, locali di osservazione pubblici, attività sanitarie o parasanitarie e gestione di cimiteri. Sono vietati anche rapporti economici illeciti per ottenere o facilitare servizi funebri.
Formazione professionale degli addetti
La Giunta regionale deve definire requisiti professionali e contenuti dei corsi formativi per le figure del settore funebre e cimiteriale, con durata variabile da 24 a 60 ore a seconda del profilo. I corsi sono erogati da enti accreditati o associazioni del settore. Il possesso dei requisiti formativi è prerequisito per l’esercizio dell’attività funebre. Sono previste riduzioni o esenzioni per chi dimostri una lunga continuità lavorativa nel settore; per i corsi dedicati a responsabile e addetto alla trattazione degli affari è prevista una verifica finale davanti a commissione esterna.
Accertamento di morte, denuncia della causa di morte e periodo di osservazione
Dopo dichiarazione o avviso di morte, il medico necroscopo accerta il decesso e redige il certificato necroscopico, senza diritti sanitari. La denuncia della causa di morte deve essere effettuata dal medico curante entro 24 ore dall’accertamento del decesso; in assenza di assistenza medica provvede il medico necroscopo. La visita necroscopica va eseguita non prima di 15 ore dal decesso e comunque non oltre 30 ore, salvo casi particolari.
Il periodo di osservazione dura 24 ore dal decesso, salvo eccezioni in caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione. Durante tale periodo la salma può essere tenuta a domicilio, in obitorio o in casa funeraria, ma non può essere trattata con conservativi, refrigerata, autopsiata o chiusa in cassa. È ammessa la sorveglianza anche a distanza con apparecchiature dedicate.
Trasferimento della salma durante l’osservazione
Durante le 24 ore di osservazione, su richiesta dei familiari, la salma può essere trasferita a domicilio, in obitorio, in deposito di osservazione o in casa funeraria, sulla base di certificazione medica che escluda rischi per la salute pubblica. Il trasferimento può avvenire anche in altro Comune della Liguria e, in caso di riduzione dell’osservazione tramite accertamento con elettrocardiogramma, verso altre regioni con analoghe disposizioni, secondo il principio di reciprocità. Sono previste comunicazioni obbligatorie all’ufficiale di stato civile e all’ASL. In casi particolari il trasferimento dopo le 24 ore è consentito entro 48 ore per prelievo di organi o riscontro diagnostico; per speciali onoranze è richiesta autorizzazione del Sindaco.
Strutture obitoriali, casa funeraria, sala del commiato e tempio laico
Le strutture obitoriali accolgono salme in osservazione in casi di abitazione inadatta, decesso in luogo pubblico o cadaveri ignoti, e svolgono anche funzioni di deposito per autopsie, accertamenti medico-legali e trattamenti di cadaveri radioattivi. Nei presidi sanitari e socioassistenziali devono essere presenti locali per ricevere i deceduti interni alla struttura.
La casa funeraria è gestita da soggetti autorizzati all’attività funebre e può ospitare, custodire ed esporre salme e cadaveri per osservazione, trattamenti conservativi consentiti, tanatocosmesi, vestizione, composizione e onoranze. Il Comune autorizza tramite SCIA realizzazione e gestione; sono stabiliti requisiti strutturali e impiantistici, tra cui locali di osservazione, camera ardente, preparazione defunti, servizi igienici, sala per onoranze, cella frigorifera, deposito materiali e sorveglianza continua. Le case funerarie non possono trovarsi all’interno o entro 100 metri da strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali con oltre 35 posti letto, né possono essere convenzionate con tali strutture.
La sala del commiato è una struttura distinta, destinata a ricevere e custodire per brevi periodi il feretro per riti di commemorazione e commiato; richiede destinazione d’uso esclusiva e specifici requisiti edilizi e igienico-sanitari. Il tempio laico è ammesso nelle aree cimiteriali e nei crematori per l’esposizione del feretro sigillato durante il rito.
Trasporto funebre
Il trasporto funebre comprende ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso, accertamento o rinvenimento fino a sepoltura o cremazione. Deve essere svolto da imprese funebri con mezzi idonei e personale sufficiente; l’addetto al trasporto è incaricato di pubblico servizio e verifica identità del defunto e correttezza del feretro, redigendo verbale secondo modello regionale.
Il trasporto e il seppellimento di cadaveri, resti mortali e ceneri richiedono autorizzazione comunale; per resti mortali, parti anatomiche e ceneri già conferiti in cimitero o affidati in ambito domiciliare, l’autorizzazione compete al Comune del cimitero. Per i trasporti all’estero interviene l’ASL. Il Comune può imporre ai soggetti funebri, tramite turnazione o bandi, il trasporto gratuito in casi di indigenza, bisogno o disinteresse familiare, nonché il recupero dei deceduti sulla pubblica via, con oneri a carico del Comune. Sono disciplinati anche i trasporti di ossa e ceneri, liberamente eseguibili da chi abbia titolo, con autorizzazione comunale.
Cofani, mezzi di trasporto e prodotti del concepimento
Le casse devono rispettare le norme nazionali in materia di tenuta, resistenza, biodegradabilità e combustibilità; per la cremazione devono essere usati feretri conformi alle norme UNI 11519 e 11520. I mezzi funebri devono essere esclusivamente destinati al trasporto funebre, efficienti, sicuri, dotati di comparto separato e lavabile per il feretro, con libretto sanitario rilasciato dall’ASL e autocertificazione annuale del mantenimento dei requisiti. Le autorimesse sono autorizzate dal Comune e devono consentire pulizia e sanificazione.
Per prodotti del concepimento e prodotti abortivi non dichiarati nati morti, l’ASL rilascia il nulla osta al trasporto, seppellimento o cremazione; il trasporto può essere eseguito anche dai familiari con mezzi propri e contenitori idonei.
Cimiteri: costruzione, gestione e requisiti minimi
Ogni Comune deve prevedere almeno un cimitero nella pianificazione cimiteriale. La costruzione, l’ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri richiedono il previo parere dell’ASL. Il Comune può affidare la gestione cimiteriale a terzi, ma la gestione dei registri e delle attività connesse resta soggetta ai limiti di legge. In determinati casi, il Comune può consentire che le imprese funebri svolgano anche alcune operazioni cimiteriali di completamento del servizio funebre.
La gestione cimiteriale comprende custodia, registri, trasmissione documentale, inumazioni, vigilanza, verde, concessioni, esumazioni ordinarie e gestione dei templi laici. Essa è incompatibile con l’attività funebre e con l’attività commerciale marmorea e lapidea. Ogni cimitero deve garantire servizio di custodia e conservazione delle autorizzazioni e dei registri. È disciplinata anche la possibilità di affidare a marmisti abilitati la chiusura dei loculi, su indicazione degli aventi titolo.
I cimiteri devono disporre almeno di campo di inumazione, campo di inumazione speciale, camera mortuaria, ossario comune e cinerario comune; in relazione alle esigenze della popolazione possono essere realizzati anche loculi, celle ossario, celle cinerarie e spazi per la dispersione delle ceneri.
Inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni
L’inumazione avviene nel terreno per il tempo necessario alla mineralizzazione, ordinariamente pari a 10 anni; il terreno deve avere caratteristiche geologiche e idriche idonee. I campi di inumazione speciale servono per la reinumazione dei resti mortali dopo esumazione o estumulazione, con rotazione abbreviabile a 5 anni e durata di 2 o 5 anni a seconda dell’uso di sostanze biodegradanti.
La tumulazione consiste nel collocamento del feretro in loculo conservato per almeno 20 anni; sono ammessi loculi areati secondo prescrizioni regionali. Le sepolture private possono essere concesse a privati ed enti, ma non a soggetti con fine di lucro.
Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo 10 anni e non richiedono la presenza di operatori sanitari; il Comune può stabilire turni diversi per ragioni geofisiche con parere ASL. Le estumulazioni ordinarie avvengono alla scadenza della concessione o, anticipatamente, dopo 20 anni da sepoltura stagna o 10 anni da sepoltura areata. I resti mortali derivanti da esumazione o estumulazione devono essere reinumati o cremati. Le ossa completamente mineralizzate vanno nell’ossario comune, salvo diversa richiesta degli interessati; il Comune può disporne la cremazione secondo la legge statale sulla cremazione.
Tumulazioni extracineteriali, cremazione e destinazione delle ceneri
È ammessa la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero o la conversione di cappelle esistenti, previa autorizzazione comunale e parere ASL; deve esistere una zona di rispetto di proprietà, non inferiore a quella prevista per i cimiteri, con vincolo di inedificabilità e inalienabilità. La tumulazione privilegiata fuori cimitero è ammessa per eccezionali benemerenze o speciali onoranze, sulla base dei requisiti definiti dalla Giunta regionale.
La cremazione trasforma cadavere, resti mortali o ossei in ceneri; ogni feretro è cremato singolarmente. I crematori devono essere realizzati nell’area cimiteriale e possono essere gestiti dai Comuni, anche in associazione, direttamente o tramite terzi. Il soggetto titolare dell’impianto e il gestore non possono svolgere congiuntamente attività funebre senza effettiva separazione societaria, organizzativa e operativa e con proprietà diverse.
L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall’ufficiale di stato civile del Comune di decesso, previo certificato necroscopico e secondo la volontà del defunto o dei familiari; per i resti mortali il certificato necroscopico non è necessario. È regolata anche la gestione dei defunti con pacemaker, che possono essere cremati senza rimozione preventiva se non alimentati con batterie a radio nuclidi.
Le ceneri sono raccolte in urna cineraria sigillata e destinate al cinerario comune, ma possono essere affidate per conservazione in cimitero, affidamento familiare o dispersione. La conservazione in cimitero può avvenire in celle cinerarie, in spazi di interramento o in loculi e tombe congiunte con feretri di congiunti. Ogni variazione del luogo o del soggetto affidatario va comunicata all’ufficiale di stato civile.
La dispersione delle ceneri è consentita in aree cimiteriali apposite, in natura e in aree private, con divieto nei centri abitati; in mare, laghi e fiumi è ammessa solo nei tratti liberi da natanti e manufatti. La dispersione in aree private richiede il consenso del proprietario, deve avvenire all’aperto e non può avere fini di lucro; in ogni caso deve essere eseguita in modo controllato e nel rispetto delle zone di tutela delle acque.
Trattamenti particolari e restrizioni per ragioni sanitarie
In caso di decesso per malattie infettive incluse nell’elenco regionale o se il cadavere è portatore di radioattività, l’ASL impartisce prescrizioni per tutte le fasi del procedimento. Il medico che accerta tali circostanze deve comunicarle tempestivamente all’ASL e al Comune.
Se sussiste grave rischio per la salute pubblica, il Sindaco, su proposta dell’ASL, può imporre restrizioni fino al divieto dello svolgimento delle onoranze funebri.
Sanzioni, vigilanza e poteri comunali
Il Comune esercita controllo sull’attività e sulla struttura, avvalendosi del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’ASL per i profili igienico-sanitari. Le violazioni della legge comportano le sanzioni amministrative previste dalla legge n. 689/1981 e dalla stessa legge regionale. Sono previste sanzioni specifiche per le violazioni dei requisiti dell’attività funebre, delle case funerarie e delle sale del commiato, nonché la possibilità di sospensione o revoca dell’autorizzazione in caso di recidiva o di particolare gravità.
Il Comune e il Sindaco possono adottare provvedimenti e ordinanze per assicurare igiene pubblica, salute della comunità e rispetto delle norme.
Tumulazione degli animali di affezione
La legge consente, in aggiunta alla disciplina regionale sui cimiteri per animali, la tumulazione delle ceneri degli animali di compagnia o di affezione nella tomba o nel loculo del proprietario o nella tomba di famiglia, previa cremazione e in urna separata, se prevista dal defunto o dai suoi eredi. L’operazione deve rispettare la normativa igienico-sanitaria applicabile ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. I costi sono a carico di chi dispone la tumulazione e sono determinati dal Comune in relazione alla durata residua della concessione.
Disposizioni transitorie e attuazione
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore, i Comuni devono adeguare i regolamenti e le ASL devono diffondere la modulistica uniforme. Le imprese funebri devono adeguarsi ai requisiti regionali nei termini fissati dai provvedimenti attuativi. I soggetti diversi da ditte individuali e società di persone o capitali che già esercitavano l’attività funebre devono adeguare la forma giuridica entro il termine transitorio, oggi prorogato al 30 giugno 2026; nello stesso termine devono procedere alla separazione societaria se svolgono anche attività sanitarie di trasporto o soccorso. Se il gestore del cimitero svolge anche attività funebre, è obbligatoria la separazione societaria con proprietà diverse entro 12 mesi, salvo scadenza della gestione precedente.
Norma finanziaria e coordinamento con la disciplina statale
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Per quanto non espressamente previsto, continuano ad applicarsi le disposizioni del d.p.r. 285/1990 e la normativa statale richiamata dalla legge.
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