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Parere

Parere n. 628/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla Società agricola semplice “-OMISSIS-” con sede in -OMISSIS-, nonché dai signori -OMISSIS-, contro l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ed il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di accertamento definitivo del credito per indebita percezione di contributi comunitari emanato dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura con prot. n.-OMISSIS- del 20 giugno 2024, recante richiesta di restituzione della somma complessiva di € 92.424,08, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale.

Giustizia amministrativa202500385

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento AGEA di accertamento definitivo del credito per indebita percezione di contributi comunitari, con richiesta di restituzione di € 92.424,08 e ritiro dei diritti all’aiuto

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La società ricorrente e i soci hanno impugnato il provvedimento AGEA che ha revocato l’ammissibilità delle domande di aiuto relative alle campagne 2019 e 2020, disposto il ritiro dei diritti all’aiuto e accertato un credito di € 86.008,55, oltre interessi, per indebita percezione di contributi comunitari. I ricorrenti hanno dedotto la violazione delle garanzie partecipative previste dalla legge n. 241/1990 e il difetto di istruttoria; la violazione dell’art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 228/2001, assumendo che AGEA avrebbe dovuto attendere l’accertamento definitivo dei fatti in sede penale; la violazione degli artt. 21-bis e 21-nonies della legge n. 241/1990; l’eccesso di potere per irragionevolezza e sproporzione; la violazione dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, dell’art. 27 Cost. e dell’art. 6, par. 2, CEDU, per avere l’amministrazione fondato il recupero sulle risultanze dell’indagine penale e sul decreto di rinvio a giudizio. Il Collegio ha inoltre esaminato preliminarmente la questione di giurisdizione.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione, poiché le contestazioni riguardavano la fase precedente all’attribuzione del beneficio e la carenza ab origine dei presupposti per l’erogazione, non una mera inadempienza successiva del beneficiario. Nel merito ha respinto tutte le censure. Ha affermato che, in materia di aiuti PAC, le garanzie partecipative della legge n. 241/1990 operano in via residuale rispetto alla disciplina specifica e che il procedimento AGEA si svolge tramite il sistema SIAN, senza necessità di ulteriori moduli partecipativi quando l’Agenzia riceva elementi relativi a condotte elusive e debba procedere al recupero. Il provvedimento è stato qualificato come vincolato, con conseguente applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. È stata riconosciuta l’autonomia della valutazione amministrativa rispetto al procedimento penale, poiché AGEA deve verificare autonomamente la sussistenza dei presupposti degli aiuti e garantire il recupero delle somme indebitamente percepite. Non è stato ritenuto pertinente il richiamo all’autotutela ex art. 21-nonies, trattandosi non di un potere di secondo grado ma di un potere autonomo volto a rilevare la carenza originaria dei presupposti. Il Collegio ha inoltre ritenuto provata la mancata effettiva attività agricola dichiarata e legittimo il ricorso alle risultanze dell’indagine penale, senza violazione della presunzione di innocenza, del principio di proporzionalità o di ragionevolezza. L’istanza cautelare è stata assorbita.

Osservazioni

Garanzie partecipative e avviso di avvio del procedimento

In materia di aiuti previsti dalla PAC, gli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 si applicano in via residuale rispetto alla disciplina specifica. Quando AGEA procede, sulla base delle informazioni ricevute dagli organi competenti, all’annullamento dei titoli e al recupero dei contributi mediante il sistema SIAN, senza margini di discrezionalità sull’an e sul contenuto della misura, non è necessario un ulteriore avviso di avvio del procedimento o un modulo partecipativo esterno al sistema informatizzato.

Art. 33, comma 1, d.lgs. n. 228/2001 - Rapporti tra procedimento penale e amministrativo

Il procedimento amministrativo di verifica e recupero degli aiuti è autonomo rispetto al procedimento penale. AGEA può valutare le risultanze dell’indagine penale senza attendere l’accertamento definitivo della responsabilità penale, in particolare quando la disciplina dell’Unione europea impone agli Stati membri di tutelare il bilancio comunitario e recuperare le somme indebitamente percepite.

Artt. 21-bis e 21-nonies l. n. 241/1990 - Autotutela

Il recupero di contributi fondato sulla carenza originaria dei presupposti per l’erogazione non costituisce esercizio di un potere di secondo grado di annullamento d’ufficio. AGEA esercita un potere autonomo di verifica e recupero, sicché il richiamo all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 è inconferente.

Presunzione di innocenza, proporzionalità e prova dell’attività agricola

La disponibilità di un terreno non è sufficiente per ottenere legittimamente gli aiuti PAC: occorre l’effettivo esercizio dell’attività agricola. L’utilizzo artificioso della superficie al solo fine di abbinarla ai diritti all’aiuto integra una condotta abusiva, caratterizzata da un elemento oggettivo e da un intento di conseguire un vantaggio non conforme agli obiettivi del regime di aiuti. AGEA può legittimamente considerare le risultanze dell’indagine penale, senza violare l’art. 6, par. 2, CEDU, purché la decisione amministrativa sia fondata sulla verifica dei presupposti amministrativi dell’aiuto.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario costituisce il rimedio nel cui ambito il parere del Consiglio di Stato definisce la controversia sottoposta.

  • artt. 7 e ss. l. n. 241/1990

    Le garanzie partecipative si applicano in via residuale nei procedimenti relativi agli aiuti PAC, quando la disciplina specifica non preveda una diversa regolazione.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento quando per la natura vincolata del provvedimento, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

    La violazione dell’avviso di avvio non determina l’annullabilità di un provvedimento AGEA vincolato, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    Non si applica al recupero fondato sulla carenza originaria dei presupposti dell’aiuto, poiché tale recupero non costituisce autotutela decisoria ma esercizio di un potere autonomo.

  • art. 33, comma 1, d.lgs. n. 228/2001

    La norma non impone ad AGEA di attendere la definizione del procedimento penale prima di valutare amministrativamente i presupposti dell’aiuto e procedere al recupero.

  • artt. 60 e 63 regolamento (UE) n. 1306/2013

    Le condizioni create artificiosamente per ottenere gli aiuti non sono meritevoli di beneficio; il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità o degli obblighi relativi all’aiuto comporta mancata corresponsione, revoca e, se del caso, ritiro dei diritti all’aiuto.

  • art. 75 d.P.R. n. 445/2000

  • art. 27 Cost.

    Il recupero amministrativo degli aiuti, fondato sulla verifica dei presupposti oggettivi e non sull’accertamento della responsabilità penale, non viola la presunzione di non colpevolezza.

  • art. 6, par. 2, CEDU

    La considerazione amministrativa delle risultanze di un’indagine penale non viola la presunzione di innocenza quando l’amministrazione accerta autonomamente la carenza dei presupposti dell’aiuto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti.

  • art. 10 regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato ai fini dell’oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • La controversia sulla revoca o sul recupero di un finanziamento pubblico appartiene alla giurisdizione amministrativa quando riguarda la verifica della carenza originaria dei presupposti per l’attribuzione del beneficio o l’esercizio del potere amministrativo di ponderazione; appartiene invece alla giurisdizione ordinaria quando concerne esclusivamente l’inadempimento del beneficiario alle condizioni dell’erogazione o lo sviamento delle somme rispetto al programma finanziato.
  • In materia di aiuti PAC, le garanzie partecipative della legge n. 241/1990 operano in via residuale rispetto alla disciplina speciale e non impongono un autonomo contraddittorio quando il procedimento informatizzato e la disciplina unionale consentano ad AGEA di procedere al recupero sulla base di elementi già acquisiti e in presenza di un’attività amministrativa vincolata.
  • L’autonomia del procedimento amministrativo rispetto a quello penale consente ad AGEA di valutare le risultanze dell’indagine penale e di adottare le misure di recupero senza attendere la definitività dell’accertamento penale, poiché l’oggetto dei due procedimenti è diverso.
  • Il recupero di un aiuto per carenza originaria dei presupposti non costituisce annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990, ma esercizio di un potere autonomo di verifica e ripristino della legalità finanziaria.
  • Per ottenere aiuti PAC non è sufficiente la disponibilità giuridica di una superficie agricola: il richiedente deve dimostrare l’effettivo esercizio dell’attività agricola. L’acquisizione o la dichiarazione artificiosa della superficie al solo fine di abbinarla a diritti all’aiuto integra una condotta elusiva e comporta il divieto di pagamento e la restituzione degli importi indebitamente percepiti.

Recupero di contributi PAC e ricorso straordinario della società agricola

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società agricola semplice e dai suoi soci contro AGEA e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. È stato impugnato il provvedimento AGEA di accertamento definitivo del credito per indebita percezione di contributi comunitari, con richiesta di restituzione di € 92.424,08, revoca dell’ammissibilità delle domande relative alle campagne 2019 e 2020 e ritiro dei diritti all’aiuto.

Fatti e provvedimento AGEA

La società aveva ottenuto la disponibilità, mediante contratto di affitto, di una superficie complessiva di oltre 808 ettari di terreni rustici e aveva presentato domande di aiuto per le campagne 2019 e 2020, dichiarando l’utilizzo agricolo a ceduo di circa 491 ettari.

A seguito di un verbale della polizia giudiziaria forestale trasmesso ad AGEA nell’ambito di un procedimento penale, era emerso che la società non avrebbe svolto sui terreni l’effettiva attività agricola, forestale o silvo-pastorale dichiarata. AGEA ha quindi revocato l’ammissibilità delle domande, ritirato i diritti all’aiuto e accertato un credito di € 86.008,55, oltre interessi, nei confronti della società e dei soci indicati nel provvedimento.

Motivi del ricorso

I ricorrenti hanno dedotto:

  • la violazione delle garanzie partecipative e il difetto di istruttoria;
  • la violazione dell’art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 228/2001, sostenendo che AGEA avrebbe dovuto attendere la definizione del procedimento penale;
  • la violazione degli artt. 21-bis e 21-nonies della legge n. 241/1990;
  • l’irragionevolezza e la sproporzione del recupero;
  • la violazione dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, dell’art. 27 Cost. e dell’art. 6, par. 2, CEDU, in relazione alla presunzione di innocenza.

Giurisdizione

Il Collegio ha preliminarmente distinto tra le controversie relative all’inadempimento del beneficiario e quelle concernenti la legittimità dell’esercizio del potere amministrativo di attribuzione o recupero del beneficio.

La giurisdizione ordinaria ricorre quando la revoca dipende esclusivamente dall’inadempimento del beneficiario alle condizioni dell’erogazione o dallo sviamento delle somme rispetto al programma finanziato. La giurisdizione amministrativa sussiste invece quando occorre verificare la corretta ponderazione degli interessi o la carenza originaria dei presupposti per l’attribuzione del beneficio.

Poiché nel caso esaminato le contestazioni riguardavano la fase precedente all’attribuzione del beneficio e la mancanza ab origine dei requisiti per l’aiuto, il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 9927/2024, nonché Cass., Sez. un., nn. 146/2023 e 17757/2023.

Garanzie partecipative e natura vincolata del recupero

Il Collegio ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento. In materia di aiuti PAC, gli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 si applicano in via residuale, in assenza di una disciplina speciale.

AGEA, ricevuto il verbale degli organi competenti relativo a possibili condotte elusive, è legittimata ad avviare le verifiche e, accertata la carenza dei presupposti, deve procedere al recupero delle somme e al ritiro dei diritti all’aiuto. Il procedimento si svolge tramite il sistema telematico SIAN e non richiede necessariamente forme ulteriori di partecipazione.

Il provvedimento è stato qualificato come vincolato. Pertanto, anche l’eventuale violazione delle regole procedimentali non avrebbe potuto condurre all’annullamento, poiché il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. Il Collegio ha richiamato, in proposito, Cons. Stato, Sez. II, n. 4091/2021.

Autonomia del procedimento amministrativo rispetto a quello penale

Il Consiglio di Stato ha escluso che AGEA dovesse attendere la definizione del procedimento penale. Il procedimento amministrativo e quello penale perseguono finalità diverse: il primo mira a verificare la sussistenza dei presupposti per l’erogazione e a tutelare le risorse dell’Unione europea; il secondo mira ad accertare la responsabilità per un eventuale reato.

Di conseguenza, l’amministrazione può valutare autonomamente le risultanze dell’indagine penale, anche in presenza di un rinvio a giudizio, senza che ciò determini una violazione dell’art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 228/2001.

Inapplicabilità dell’autotutela decisoria

Il richiamo agli artt. 21-bis e 21-nonies della legge n. 241/1990 è stato ritenuto inconferente. AGEA non ha esercitato un potere di secondo grado su un provvedimento legittimo o su una sovvenzione già correttamente attribuita, ma ha accertato che i presupposti per l’erogazione erano mancanti fin dall’origine.

Il recupero costituisce quindi esercizio di un potere autonomo di verifica e ripristino della legalità finanziaria, non annullamento d’ufficio soggetto ai presupposti e ai limiti dell’art. 21-nonies.

Effettività dell’attività agricola e presunzione di innocenza

Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza della Corte dei conti e della Corte di giustizia dell’Unione europea secondo cui la mera disponibilità di un terreno non è sufficiente per beneficiare degli aiuti PAC. È necessario che il richiedente svolga realmente l’attività agricola cui il regime di sostegno è destinato.

L’utilizzo artificioso della superficie, ottenuta o dichiarata al solo fine di abbinarla ai diritti all’aiuto, integra una condotta abusiva. La condotta comprende:

  • un elemento oggettivo, consistente nell’erogazione del sostegno a soggetti che non esercitano effettivamente l’attività agricola o la esercitano in misura molto inferiore a quella desumibile dalla superficie dichiarata;
  • un elemento soggettivo, consistente nell’intento esclusivo di ottenere un vantaggio non conforme agli obiettivi del regime di aiuti.

Nel caso concreto, la documentazione prodotta dai ricorrenti non ha dimostrato l’esistenza delle superfici agricole dichiarate né l’effettivo esercizio del pascolo. Inoltre, il soggetto indicato come intestatario del codice aziendale riportato in una delle fotografie prodotte non risultava appartenere alla compagine societaria.

Il ricorso alle risultanze dell’indagine penale è stato pertanto ritenuto legittimo e non lesivo della presunzione di innocenza, poiché AGEA ha utilizzato tali risultanze per verificare amministrativamente i presupposti dell’aiuto e non per formulare un definitivo giudizio di responsabilità penale.

Esito

La Sezione ha espresso parere per il rigetto del ricorso. L’esame dell’istanza cautelare è stato dichiarato assorbito. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare i ricorrenti, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiInvalidità del provvedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiPrimato del diritto UE e disapplicazione

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