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Parere

Parere n. 629/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con istanza sospensiva proposto dalla ditta individuale Vacca Mario, in persona del titolare, sig. Mario Vacca, contro il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) nonché nei confronti dell’AZIENDA AGRICOLA ERNESTO’S HOUSE DI MIGNANELLI DARIO S.S., in persona del l.r.p.t., nonché nei confronti dell’AZIENDA AGRICOLA GABRIELLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA, in persona del l.r.p.t. –controinteressate- per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento emesso dall’INAIL sede di Frosinone in data 29 giugno 2023 avente ad oggetto la mancata ammissione al finanziamento (Avviso pubblico ISI 2021).

Giustizia amministrativa202400148

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento INAIL del 29 giugno 2023 di non ammissione al finanziamento previsto dall’Avviso pubblico ISI 2021

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente aveva presentato domanda nell’ambito dell’Asse 5 dell’Avviso ISI INAIL 2021, Misura 2a, intervento a), per l’acquisto di un sollevatore telescopico destinato alla meccanizzazione di operazioni agricole precedentemente svolte manualmente e caratterizzato da una riduzione delle emissioni inquinanti. La domanda era stata inserita nella graduatoria definitiva, ma, in sede di verifica tecnico-amministrativa, l’INAIL aveva rilevato inizialmente che il mezzo era omologato come trattore, anziché come macchina agricola, in contrasto con la soluzione tecnica selezionata. Dopo il preavviso negativo, l’INAIL aveva consentito la modifica del progetto con un mezzo omologato come macchina agricola. La ricorrente aveva però prodotto documentazione relativa alle emissioni di un motore diverso da quello installato sul nuovo macchinario. Il successivo provvedimento negativo aveva quindi rilevato l’assenza di documentazione ufficiale del fabbricante attestante la potenza, la fase e le emissioni del motore effettivamente riferito alla macchina oggetto della domanda. Con l’unico motivo di ricorso la ditta ha dedotto l’illegittimità del diniego, lamentando una condotta negligente dell’amministrazione, violazione dell’art. 28 Cost. e del principio di buon andamento, nonché carenze nella preparazione e nell’informazione tecnica del personale INAIL. Il ricorso comprendeva anche un’istanza cautelare.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso e ha espresso parere per il suo rigetto, dichiarando assorbito l’esame dell’istanza cautelare. L’INAIL ha agito in modo collaborativo, consentendo alla ricorrente di modificare il progetto, benché tale possibilità non fosse espressamente prevista dall’Avviso, e chiedendo la documentazione necessaria per verificare il requisito ambientale. La documentazione prodotta non dimostrava, con riferimento al motore effettivamente installato sulla macchina sostitutiva, il livello di emissioni richiesto dalla Misura 2a, intervento a), dell’Avviso e dall’Allegato 5. La dichiarazione proveniva dal venditore e non dal fabbricante; inoltre, la documentazione sulle emissioni riguardava un motore diverso da quello indicato per il nuovo macchinario. Il diniego è stato ritenuto fondato su premesse coerenti, non affetto da errori macroscopici, illogicità, irragionevolezza o carenza istruttoria. La Sezione ha richiamato la natura tecnico-discrezionale delle valutazioni INAIL in materia di finanziamenti per la salute e sicurezza sul lavoro e i limiti del sindacato amministrativo, circoscritto ai casi di manifesta erroneità, illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, omissione o disparità di trattamento.

Osservazioni

Unico motivo - Violazione dell’art. 28 Cost. e del principio di buon andamento

La censura è infondata. L’INAIL ha tenuto una condotta responsabile e collaborativa, consentendo la modifica del progetto e richiedendo la documentazione necessaria. Non è stata dimostrata alcuna condotta negligente o illegittima dell’amministrazione.

Valutazione tecnico-discrezionale dell’INAIL

Il giudizio di non ammissione al finanziamento comporta una valutazione tecnico-discrezionale sull’idoneità del progetto rispetto alle finalità dell’Avviso. Tale valutazione è sindacabile soltanto in presenza di errori macroscopici, illogicità manifeste, irragionevolezza, contraddittorietà, omissioni o evidenti errori di fatto, non riscontrati nel caso concreto.

Documentazione delle emissioni del macchinario

La ricorrente non ha documentato il livello di emissioni del motore effettivamente riferito alla macchina agricola sostitutiva. Ha trasmesso documentazione relativa a un motore diverso e una dichiarazione del venditore, non sufficiente a comprovare ufficialmente l’identità delle emissioni rispetto al motore oggetto della domanda.

Carenza istruttoria

Non sussiste carenza istruttoria, poiché l’INAIL ha richiesto proprio la documentazione prevista dall’Allegato 5 dell’Avviso per dimostrare la riduzione percentuale delle emissioni rispetto ai limiti normativi. La richiesta non è stata soddisfatta dalla ricorrente.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971

    Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, oggetto dell’affare consultivo.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    È richiamato quale fondamento del dovere di leale collaborazione nei rapporti tra amministrazione e privato; la Sezione ritiene che l’INAIL lo abbia rispettato mediante la possibilità concessa alla ricorrente di modificare il progetto e mediante le richieste documentali formulate.

  • art. 11, comma 5, d.lgs. 81/2008

    Costituisce la base normativa dell’attività dell’INAIL volta a promuovere interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro mediante incentivi e finanziamenti.

  • Avviso pubblico ISI INAIL 2021, Misura 2a, intervento a)

    il trattore o la macchina agricola o forestale, alimentati con motore a gasolio, rispettino una determinata riduzione percentuale delle emissioni rispetto ai limiti fissati dalla normativa

    Impone la dimostrazione documentale della riduzione delle emissioni del macchinario effettivamente oggetto della domanda di finanziamento.

  • Allegato 5 all’Avviso pubblico ISI INAIL 2021

    Richiede, per la verifica delle emissioni, uno stralcio della documentazione di omologazione con i dati della potenza nominale, delle emissioni e della fase del motore oppure una dichiarazione del fabbricante contenente tali dati.

  • regolamento (UE) 2016/1628

    È richiamato dall’Avviso quale fonte dei valori limite delle emissioni applicabili alla specifica macchina.

  • regolamento (UE) 167/2013

    È richiamato per distinguere i sollevatori telescopici immessi sul mercato come trattori da quelli immessi come macchine.

  • direttiva 2006/42/CE

    È richiamata quale disciplina secondo cui i fabbricanti possono dichiarare determinati sollevatori telescopici conformi alla disciplina delle macchine.

  • art. 28 Cost.

    La violazione dedotta dalla ricorrente non è stata ritenuta dimostrata.

Massime di principio

  • Nelle procedure di finanziamento gestite dall’INAIL ai sensi dell’art. 11, comma 5, del d.lgs. 81/2008, la verifica non si limita ai requisiti soggettivi e alla corrispondenza formale del progetto al bando, ma comprende la valutazione dell’effettiva idoneità tecnica dell’intervento rispetto alle finalità di salute e sicurezza perseguite.
  • Le valutazioni tecnico-discrezionali dell’INAIL in materia di ammissione ai finanziamenti sono sindacabili soltanto quando risultino manifestamente illogiche, irragionevoli, contraddittorie, inattendibili, affette da omissioni rilevanti o da evidenti errori di fatto; il giudice non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’amministrazione.
  • Quando un bando richiede la dimostrazione di una determinata riduzione delle emissioni, il partecipante deve produrre documentazione ufficiale riferita alla specifica macchina e al motore effettivamente oggetto della domanda; non è sufficiente una dichiarazione del venditore o la documentazione relativa a un motore diverso.
  • La richiesta dell’amministrazione di integrare la documentazione tecnica prevista dal bando non costituisce carenza istruttoria quando è funzionale alla verifica di un requisito essenziale e specificamente richiesto dalla lex specialis.
  • Il dovere di leale collaborazione dell’amministrazione può risultare adempiuto anche mediante la concessione, in sede istruttoria, della possibilità di modificare il progetto, pur quando tale facoltà non sia espressamente prevista dall’avviso, purché restino fermi i requisiti sostanziali e documentali richiesti dal bando.

Non ammissione al finanziamento ISI INAIL 2021 per mancata prova delle emissioni del macchinario

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una ditta individuale agricola contro il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’INAIL, per l’annullamento del provvedimento del 29 giugno 2023 con cui l’INAIL ha negato l’ammissione al finanziamento previsto dall’Avviso pubblico ISI 2021. La Sezione Prima ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il rigetto, con assorbimento dell’istanza cautelare.

Domanda di finanziamento e progetto presentato

La ricorrente aveva partecipato alla procedura telematica dell’Avviso ISI 2021, nell’ambito dell’Asse 5, chiedendo un finanziamento per l’acquisto di un sollevatore telescopico Merlo, completo di accessori. Il progetto era stato presentato per la meccanizzazione di operazioni colturali o zootecniche precedentemente svolte manualmente e per la riduzione delle emissioni inquinanti.

La domanda, inoltrata mediante la procedura del click day, era stata inizialmente inserita nella graduatoria provvisoria e poi in quella definitiva del 28 marzo 2023. La ricorrente aveva caricato sul portale INAIL la documentazione indicata dall’Avviso.

Verifiche dell’INAIL e modifica del progetto

In sede di verifica tecnico-amministrativa, l’INAIL aveva espresso una valutazione negativa perché il sollevatore risultava omologato come trattore ai sensi della normativa europea, mentre la soluzione tecnica selezionata dalla ricorrente richiedeva l’acquisto di una macchina agricola o forestale destinata a meccanizzare un’operazione precedentemente manuale.

A seguito del preavviso negativo, la ricorrente aveva chiesto di sostituire il bene indicato con un mezzo dello stesso modello, omologato come macchina agricola. L’INAIL aveva accolto tale richiesta e aveva domandato ulteriore documentazione tecnica. La ricorrente aveva quindi prodotto una dichiarazione di conformità relativa al nuovo mezzo, indicato come equipaggiato con un motore Perkins 5046/2200, sostenendo che i valori di emissione fossero identici a quelli della macchina originariamente indicata.

Ragioni del diniego definitivo

L’INAIL aveva rilevato che la documentazione sulle emissioni riguardava un diverso motore, identificato come Perkins 904J-E36TA. A fronte della richiesta di trasmettere una dichiarazione del fabbricante con i dati della potenza nominale, delle emissioni e della fase del motore effettivamente installato sul nuovo macchinario, la ricorrente aveva prodotto una dichiarazione del venditore e aveva nuovamente trasmesso la documentazione già riferita al diverso motore.

L’Allegato 5 dell’Avviso richiedeva invece una documentazione specifica, costituita dalla documentazione di omologazione della macchina oppure da una dichiarazione del fabbricante, dalla quale risultassero i dati tecnici necessari per verificare la riduzione delle emissioni rispetto ai valori limite previsti dal regolamento (UE) 2016/1628. Secondo l’INAIL, tale requisito non era stato dimostrato con riferimento alla macchina oggetto della domanda.

Motivo di ricorso

La ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento, lamentando una condotta negligente dell’amministrazione, la violazione dell’art. 28 Cost. e del principio di buon andamento, nonché una carente preparazione tecnica del personale incaricato dell’istruttoria.

Il Ministero e l’INAIL hanno sostenuto la correttezza del diniego, evidenziando che la documentazione presentata non consentiva di verificare il requisito ambientale previsto dalla Misura 2a, intervento a), dell’Avviso.

Dovere di leale collaborazione

La Sezione ha escluso che l’INAIL abbia violato il dovere di collaborazione previsto dall’art. 1, comma 2-bis, della l. 241/1990. Al contrario, l’Istituto aveva consentito alla ricorrente di modificare il progetto, nonostante tale possibilità non fosse espressamente prevista dall’Avviso, e aveva formulato una richiesta puntuale di integrazione documentale.

La ricorrente, tuttavia, non aveva fornito la documentazione ufficiale necessaria per dimostrare le emissioni della macchina sostitutiva. La mera dichiarazione del venditore non era sufficiente a sostituire la dichiarazione del fabbricante richiesta dall’Avviso.

Limiti del sindacato sulle valutazioni tecniche INAIL

La Sezione ha richiamato il proprio precedente parere n. 1472/2019 e la giurisprudenza del Consiglio di Stato, tra cui le sentenze n. 5947/2021, n. 3504/2018 e n. 2902/2008. È stato ribadito che la valutazione dei progetti presentati per ottenere finanziamenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha natura tecnico-discrezionale.

L’INAIL deve verificare non soltanto la presenza dei requisiti formali, ma anche l’effettiva idoneità del progetto rispetto alle finalità del bando e della legge. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, superficialità, incompletezza, disparità di trattamento, inattendibilità scientifica o evidente errore di fatto. Non è consentito sostituire la valutazione tecnica dell’amministrazione con una diversa valutazione giudiziale.

Valutazione della Sezione

Nel caso concreto, il diniego è stato ritenuto fondato su premesse coerenti. L’INAIL aveva correttamente richiesto la prova della riduzione delle emissioni prodotte dalla macchina agricola oggetto della domanda, ma la ricorrente non aveva indicato il livello di emissioni conseguibile con il nuovo macchinario né aveva prodotto documentazione del fabbricante riferita al motore effettivamente installato.

Non è stata quindi ravvisata né una carenza istruttoria dell’amministrazione né una manifesta irragionevolezza della valutazione tecnica. La mancata dimostrazione di un requisito espressamente previsto dall’Avviso giustificava la non ammissione al finanziamento.

Conclusioni

La Sezione Prima ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto. L’esame della domanda cautelare è stato considerato assorbito dall’esito negativo del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaPartecipazione al procedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaBuona fede e correttezza della PADifetto di istruttoriaEccesso di potere

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