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Parere

Parere n. 630/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla signora Angela Maria Mistretta contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora Ministero dell’università e della ricerca) per l’annullamento del D.M. n. 100 del 17 dicembre 2009, relativo all’inserimento negli elenchi prioritari per il conferimento di supplenze temporanee.

Giustizia amministrativa201203667

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del D.M. n. 100 del 17 dicembre 2009, nella parte relativa all'inserimento negli elenchi prioritari per il conferimento di supplenze temporanee.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente, avendo prestato servizio nell'anno scolastico 2008/2009 per oltre 180 giorni come supplente temporanea in diverse istituzioni scolastiche sulla base di più contratti, ha contestato la disciplina del D.M. n. 100 del 17 dicembre 2009 nella parte in cui riconosce il beneficio della priorità ai docenti che abbiano svolto almeno 180 giorni di supplenza nella stessa istituzione scolastica, in forza di un unico contratto. Sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del decreto-legge n. 134 del 2009, l'eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, la disparità di trattamento e la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Il ricorso era corredato da istanza cautelare.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le censure e ha espresso parere per il rigetto del ricorso. Il D.M. n. 100 del 2009 è stato qualificato come pedissequa attuazione della normativa primaria contenuta nell'art. 1 del decreto-legge n. 134 del 2009, convertito dalla legge n. 167 del 2009. La disciplina degli elenchi prioritari non avrebbe adottato un criterio meramente quantitativo, fondato sul solo cumulo di 180 giorni di servizio, ma avrebbe valorizzato il profilo qualitativo della supplenza e, in particolare, la continuità operativa e didattica presso la medesima istituzione scolastica. La ricorrente, avendo prestato servizio in più istituti mediante diversi contratti, non si trovava nella stessa situazione di fatto dei destinatari della disciplina agevolativa. La scelta normativa è stata quindi ritenuta ragionevole e non discriminatoria, in quanto coerente con la finalità di assicurare qualità e continuità del servizio scolastico, oltre che con la natura eccezionale delle misure cosiddette "salva precari". Nonostante i pareri interlocutori e i solleciti istruttori, non risultano riscontri delle parti sulla persistente attualità dell'interesse, ma il Collegio ha comunque deciso sulla base degli atti disponibili.

Osservazioni

Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del d.l. n. 134 del 2009

La censura è infondata. Il D.M. n. 100 del 2009 costituisce attuazione della norma primaria, la quale consente l'inserimento negli elenchi prioritari in funzione della qualità e della continuità del servizio scolastico, non sulla base del solo dato quantitativo dei 180 giorni complessivi di servizio.

Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà

Non sussiste irragionevolezza nella scelta di valorizzare la supplenza di almeno 180 giorni svolta nella stessa istituzione scolastica. Il criterio della continuità operativa e didattica è coerente con la finalità perseguita dalla disciplina derogatoria.

Disparità di trattamento e violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

La ricorrente non si trova nella stessa situazione di fatto dei soggetti beneficiari della disciplina, avendo lavorato in istituti diversi sulla base di più contratti. La differenziazione è pertanto giustificata e non arbitraria.

Istanza cautelare

Il parere conclusivo dispone il rigetto del ricorso e, conseguentemente, non riconosce la sospensione richiesta.

Norme richiamate

  • art. 1 d.l. n. 134/2009, convertito dalla l. n. 167/2009

    Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1 e al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo, per l'anno scolastico 2009-2010 ... l'amministrazione scolastica assegna le supplenze ... con precedenza assoluta ... al personale ... che abbia conseguito ... una supplenza di almeno 180 giorni ...

    La disposizione istituisce una disciplina eccezionale di favore per il personale precario, valorizzando non il solo numero complessivo dei giorni lavorati, ma la continuità della supplenza presso una determinata istituzione scolastica.

  • art. 64 l. n. 133/2008

    È richiamato quale fondamento delle misure di riduzione del personale docente e ATA che hanno preceduto i decreti cosiddetti "salva precari".

  • legge n. 124/1999

    La disciplina degli elenchi prioritari opera in deroga alle disposizioni ordinarie sul conferimento delle supplenze.

  • art. 1, comma 605, lettera c), l. n. 296/2006

    Individua le graduatorie ad esaurimento alle quali deve appartenere parte del personale destinatario della disciplina di priorità.

  • art. 554 d.lgs. n. 297/1994

    È richiamato con riferimento alle graduatorie permanenti del personale ATA.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    I parametri costituzionali di eguaglianza e buon andamento non risultano violati, poiché la differenza tra supplenze svolte nello stesso istituto e supplenze cumulate in istituti diversi corrisponde a situazioni non omogenee.

  • d.P.R. n. 1199/1971

    Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, oggetto del parere.

Massime di principio

  • Quando una disciplina eccezionale di priorità nel conferimento delle supplenze è finalizzata ad assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico, il requisito temporale minimo può essere interpretato in senso qualitativo, valorizzando la continuità presso la medesima istituzione scolastica, e non come mero cumulo dei giorni prestati in istituti diversi.
  • Non viola il principio di eguaglianza la differenziazione tra personale che abbia svolto almeno 180 giorni di supplenza nello stesso istituto mediante un unico rapporto e personale che abbia raggiunto la medesima durata complessiva attraverso più contratti presso istituti diversi, poiché le due situazioni non sono omogenee sotto il profilo della continuità didattica.
  • Un decreto ministeriale che individui, nell'ambito dei criteri stabiliti dalla legge, i beneficiari di elenchi prioritari non eccede il potere regolamentare quando si limita a dare attuazione alla ratio della norma primaria, senza introdurre un criterio incompatibile con essa.
  • Le misure temporanee di sostegno al personale precario, adottate in deroga alla disciplina ordinaria delle supplenze e nel contesto di interventi di riduzione della spesa pubblica, devono essere interpretate secondo i presupposti e le finalità specificamente individuati dal legislatore.

Elenchi prioritari per le supplenze scolastiche e requisito della continuità didattica

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una docente supplente contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, oggi Ministero dell'università e della ricerca. La ricorrente ha impugnato il D.M. n. 100 del 17 dicembre 2009, relativo agli elenchi prioritari per il conferimento delle supplenze nell'anno scolastico 2009/2010.

Premesse e svolgimento del procedimento

La ricorrente aveva prestato servizio nell'anno scolastico 2008/2009 per più di 180 giorni, ma in diverse istituzioni scolastiche e sulla base di più contratti di supplenza temporanea. Ha contestato la previsione che limitava il beneficio della priorità ai soggetti che avessero lavorato almeno 180 giorni nella stessa scuola.

Il ricorso, notificato il 21 aprile 2010, era accompagnato da un'istanza cautelare. Il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso e della sospensiva. Nel corso dell'istruttoria il Consiglio di Stato ha adottato due pareri interlocutori, rispettivamente nel 2013 e nel 2014, disponendo l'inoltro alla ricorrente della relazione ministeriale e chiedendo la prova documentale della relativa ricezione.

Nel 2025 la Sezione ha nuovamente sollecitato l'adempimento istruttorio e ha chiesto alle parti di comunicare se persistesse l'interesse alla decisione. Nessuna parte ha fornito riscontro. Il Collegio ha quindi esaminato il ricorso sulla base degli atti presenti nel fascicolo.

Censure dedotte

La ricorrente ha denunciato:

  • violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del d.l. n. 134 del 2009, convertito dalla l. n. 167 del 2009;
  • eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà;
  • disparità di trattamento;
  • violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

La tesi sostanziale era che il requisito dei 180 giorni dovesse essere considerato in senso meramente quantitativo, consentendo l'accesso agli elenchi prioritari anche a chi avesse raggiunto tale durata cumulando supplenze svolte presso istituti diversi.

Quadro normativo

L'art. 1, comma 2, del d.l. n. 134 del 2009 ha previsto, per l'anno scolastico 2009/2010 e in deroga alla disciplina ordinaria delle supplenze, l'assegnazione con precedenza assoluta delle supplenze per assenza temporanea dei titolari a determinate categorie di docenti e personale ATA.

Tra i destinatari rientravano, in particolare, i soggetti inseriti nelle graduatorie previste dalla legge che, nell'anno scolastico 2008/2009, avessero avuto un contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche oppure avessero conseguito, attraverso le graduatorie d'istituto, una supplenza di almeno 180 giorni, senza poter ottenere nell'anno successivo un contratto della stessa tipologia per carenza di posti disponibili.

Il D.M. n. 100 del 17 dicembre 2009 ha dato attuazione alla norma primaria, ampliando la platea dei beneficiari rispetto ai supplenti annuali o fino al termine delle attività didattiche già considerati dal D.M. n. 82 del 29 settembre 2009. La disciplina si inseriva nelle misure adottate a seguito dell'art. 64 della l. n. 133 del 2008, comunemente definite misure "salva precari", in un contesto di riduzione del personale scolastico e di contenimento pluriennale della spesa pubblica.

Valutazioni sulla ratio della disciplina

La Sezione ha ritenuto che il D.M. n. 100 del 2009 costituisca pedissequa attuazione della normativa primaria. La disciplina non è stata concepita per premiare qualsiasi cumulo di giornate lavorative, ma per offrire una possibilità aggiuntiva a chi, dopo aver svolto nell'anno precedente una supplenza caratterizzata da una significativa continuità, non fosse riuscito a riprodurre una situazione lavorativa analoga nell'anno successivo.

Secondo il parere, la norma primaria ha privilegiato il profilo qualitativo della supplenza. Il requisito dei 180 giorni deve essere collegato alla continuità operativa e didattica nell'ambito dello stesso istituto, poiché tale elemento consente di perseguire le finalità dichiarate della legge: assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo.

La Sezione ha richiamato precedenti pareri e decisioni del Consiglio di Stato, tra cui il parere della Sez. II n. 05458/2010 del 22 giugno 2011, il parere n. 2255/2014 del 4 luglio 2014 e la decisione n. 05451/2010 del 21 dicembre 2011.

Esame delle censure

La censura di violazione della norma primaria è stata respinta perché il decreto ministeriale non ha introdotto un criterio estraneo alla legge, ma ha specificato il requisito dei 180 giorni in coerenza con la finalità della continuità didattica.

Sono state respinte anche le censure di illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento. La ricorrente, avendo lavorato in istituti diversi con più contratti, non si trovava nella stessa situazione dei soggetti che avevano svolto almeno 180 giorni nella medesima scuola con un unico rapporto. La differenza di disciplina è stata quindi considerata ragionevole e non arbitraria.

Il Consiglio di Stato ha escluso che la disciplina adottasse un criterio puramente quantitativo. L'estensione del beneficio a chi avesse semplicemente cumulato 180 giorni presso istituzioni diverse avrebbe svuotato il criterio della continuità individuato dal legislatore e avrebbe alterato la portata eccezionale della deroga alla disciplina ordinaria delle graduatorie.

Conclusioni

La Sezione Prima ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. La scelta di subordinare l'accesso agli elenchi prioritari alla maturazione di almeno 180 giorni di servizio presso la stessa istituzione scolastica è stata ritenuta conforme alla legge, ragionevole e coerente con l'obiettivo di garantire la continuità del servizio scolastico.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiIstruzione e universitàPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelareEccesso di potere

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