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Parere

Parere n. 627/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento del provvedimento prefettizio prot. n. -OMISSIS-dell'8 febbraio 2023 di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il decreto questorile di revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo nonché per l'annullamento di quest'ultimo decreto adottato in data 7 ottobre 2022, notificato in data 28 novembre 2022.

Giustizia amministrativa202400133

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto questorile di revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo e del successivo provvedimento prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale il privato

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il decreto questorile del 7 ottobre 2022, notificato il 28 novembre 2022, con cui era stata revocata la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, nonché il provvedimento prefettizio dell’8 febbraio 2023 di rigetto del ricorso gerarchico. Ha dedotto la violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, per mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale e mancata audizione richiesta nel ricorso gerarchico, nonché eccesso di potere quanto alle ragioni della revoca, sostenendo l’irreprensibilità della propria condotta e l’assenza di precedenti penali. Il Ministero ha riferito che la revoca era stata adottata dopo il ritiro cautelare di armi, munizioni e titolo di polizia, a seguito del deferimento all’autorità giudiziaria per i reati di cui agli artt. 612 e 339 c.p., connessi a una lite con un vicino di casa, e ha sostenuto che l’urgenza connessa alla tutela dell’incolumità pubblica giustificasse l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento. Nel corso dell’istruttoria è emerso che il procedimento penale era stato archiviato il 29 marzo 2023 per carenza di querela e che la Prefettura aveva successivamente archiviato anche il procedimento amministrativo relativo al divieto di detenzione delle armi, dichiarando l’assenza di motivi ostativi alla loro restituzione, previa acquisizione dei necessari nulla osta e permessi.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’archiviazione del procedimento amministrativo relativo alle misure interdittive previste dall’art. 39 del T.U.L.P.S., intervenuta dopo l’archiviazione del procedimento penale, avesse integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente. Ha quindi distinto la cessazione della materia del contendere dalla sopravvenuta carenza di interesse, richiamando il principio secondo cui la prima ricorre quando l’attività successiva dell’amministrazione determina un assetto integralmente satisfattivo dell’interesse azionato. Pur avendo motivato nel senso della cessazione della materia del contendere, nel dispositivo ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile.

Osservazioni

Violazione del contraddittorio procedimentale

La censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento e alla mancata audizione richiesta dal ricorrente non è stata esaminata nel merito, poiché l’archiviazione del procedimento amministrativo ha determinato la piena soddisfazione dell’interesse azionato e quindi l’improcedibilità del ricorso.

Eccesso di potere e ragioni della revoca

La censura concernente l’asserita illegittimità sostanziale della revoca della licenza non è stata esaminata nel merito, essendo venuto meno l’interesse alla decisione a seguito dell’archiviazione del procedimento amministrativo relativo al divieto di detenzione delle armi e della possibilità di restituzione delle armi, previa acquisizione dei titoli necessari.

Cessazione della materia del contendere e improcedibilità

L’operato successivo della pubblica amministrazione è stato ritenuto integralmente satisfattivo dell’interesse del ricorrente. La Sezione ha pertanto ravvisato la cessazione della materia del contendere e ha conclusivamente espresso il parere per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    comunicazione di avvio del procedimento

    Il Ministero ha sostenuto che l’urgenza derivante dalla necessità di tutelare l’incolumità delle persone consentisse di omettere la comunicazione di avvio del procedimento; la questione non è stata decisa nel merito per la sopravvenuta improcedibilità del ricorso.

  • art. 39 T.U.L.P.S.

    misure interdittive relative alla detenzione delle armi

    L’archiviazione del procedimento amministrativo relativo alle misure interdittive è stata ritenuta idonea a soddisfare integralmente l’interesse del ricorrente.

  • artt. 612 e 339 c.p.

    Le contestazioni penali hanno costituito il presupposto fattuale indicato dall’amministrazione per il ritiro cautelare delle armi e la revoca della licenza; il procedimento penale è stato successivamente archiviato per carenza di querela.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    tutela dei diritti o della dignità dell’interessato

    Ha costituito il presupposto, insieme agli artt. 5 e 6 del regolamento UE 2016/679, per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    principi applicabili al trattamento dei dati personali

    Richiamati a fondamento della tutela dei dati personali del ricorrente mediante oscuramento delle informazioni identificative.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere si verifica quando un’attività successiva della pubblica amministrazione o un ulteriore provvedimento determina un assetto integralmente satisfattivo dell’interesse sostanziale azionato dal ricorrente.
  • La cessazione della materia del contendere si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima presuppone la soddisfazione integrale dell’interesse mediante un nuovo assetto del rapporto, mentre la seconda ricorre quando la decisione diviene inutile o l’interesse alla pronuncia viene meno per altre ragioni.
  • L’archiviazione del procedimento amministrativo presupposto da un provvedimento restrittivo può determinare la piena soddisfazione dell’interesse del destinatario e comportare l’improcedibilità del ricorso straordinario, senza necessità di esaminare i vizi dedotti contro l’atto originariamente impugnato.

Revoca della licenza di porto di fucile e sopravvenuta improcedibilità del ricorso

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto contro la revoca questorile della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo e contro il successivo rigetto prefettizio del ricorso gerarchico. Il ricorrente aveva contestato la mancata comunicazione di avvio del procedimento, la mancata audizione richiesta e l’assenza di ragioni sufficienti per la revoca.

Premesse e richiesta

La licenza era stata revocata dopo il ritiro cautelare di armi, munizioni e titolo di polizia disposto dai Carabinieri. Il ricorrente era stato deferito all’autorità giudiziaria in relazione a una lite con un vicino di casa, con contestazione degli artt. 612 e 339 c.p. Il Ministero dell’interno aveva sostenuto che l’urgenza connessa alla tutela dell’incolumità pubblica consentisse di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990.

Sopravvenienze rilevanti

Nel corso dell’istruttoria è emerso che il procedimento penale era stato archiviato il 29 marzo 2023 per carenza di querela. Successivamente era stato archiviato anche il procedimento amministrativo relativo al divieto di detenzione delle armi, nel quale la Prefettura aveva dato atto dell’archiviazione penale.

La Prefettura aveva inoltre comunicato di non avere adottato alcun divieto di detenzione delle armi e di non ravvisare motivi ostativi alla loro restituzione, previa richiesta alla Questura del nulla osta alla detenzione e del permesso di trasporto, essendo nel frattempo scaduta l’autorizzazione precedentemente posseduta.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto che l’archiviazione del procedimento amministrativo relativo alle misure interdittive previste dall’art. 39 del T.U.L.P.S. avesse integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale del ricorrente. È stato richiamato il principio secondo cui la cessazione della materia del contendere ricorre quando l’operato successivo della pubblica amministrazione determina un nuovo assetto integralmente satisfattivo del rapporto controverso.

Il Collegio ha distinto tale ipotesi dalla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, che può derivare, tra l’altro, dalla mancata impugnazione di atti presupposti, dall’esistenza di autonome ragioni non censurate, dalla sopravvenienza di fatti che rendano inutile l’annullamento o dalla dichiarazione della parte di non avere più interesse.

Conclusioni

Pur ravvisando nella motivazione la cessazione della materia del contendere, la Sezione ha espresso nel dispositivo il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile. Non sono stati quindi esaminati nel merito i motivi relativi alla partecipazione procedimentale, all’audizione richiesta e alla legittimità sostanziale della revoca.

È stato infine disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePartecipazione procedimentaleSilenzio della pubblica amministrazione

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