Codice del Terzo settore
Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto legislativo riordina organicamente la disciplina degli enti del Terzo settore, definendone categorie, finalità, attività di interesse generale, requisiti di non lucratività, iscrizione al RUNTS, obblighi contabili e di trasparenza, governance, volontariato, assicurazioni e controlli. Si applica agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, con regole specifiche per enti religiosi, imprese commerciali e soggetti con discipline particolari.
Codice del Terzo settore
Codice del Terzo settore
Il decreto legislativo riordina e revisiona organicamente la disciplina degli enti del Terzo settore (ETS), promuovendo cittadinanza attiva, solidarietà, inclusione, coesione sociale e partecipazione. Il regime è destinato agli enti privati senza scopo di lucro iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), salvo discipline speciali e deroghe espressamente previste.
Principi generali e ambito soggettivo
Sono riconosciuti il valore sociale dell’associazionismo, del volontariato e della cultura del dono. È favorito il loro apporto al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche tramite collaborazione con amministrazioni pubbliche.
Rientrano tra gli ETS:
- organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
- enti filantropici, imprese sociali e cooperative sociali;
- reti associative e società di mutuo soccorso;
- associazioni, fondazioni e altri enti privati diversi dalle società, privi di scopo di lucro e iscritti al RUNTS.
Sono esclusi, tra gli altri, enti pubblici, partiti e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali, associazioni di rappresentanza di categorie economiche e associazioni datoriali, nonché gli enti da essi controllati o diretti, salve le eccezioni previste per determinati soggetti della protezione civile, dei vigili del fuoco e per alcune ex IPAB private.
Agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle fabbricerie la disciplina si applica limitatamente alle attività di interesse generale e alle eventuali attività diverse, purché sia adottato e depositato nel RUNTS un regolamento conforme al Codice. Per tali attività devono essere costituiti un patrimonio destinato e scritture contabili separate; la responsabilità per le obbligazioni è limitata al patrimonio destinato.
Attività di interesse generale e attività diverse
Gli ETS, diversi dalle imprese sociali e dalle cooperative sociali, svolgono in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, senza scopo di lucro. L’elenco comprende, tra le altre:
- servizi sociali, sanitari e sociosanitari;
- educazione, istruzione, formazione e ricerca scientifica;
- tutela dell’ambiente, degli animali, del patrimonio culturale e del paesaggio;
- attività culturali, artistiche, ricreative, turistiche e sportive dilettantistiche;
- cooperazione allo sviluppo, commercio equo e solidale e agricoltura sociale;
- inserimento lavorativo, alloggio sociale, accoglienza e integrazione dei migranti;
- beneficenza, sostegno a distanza e cessione gratuita di beni a persone svantaggiate;
- promozione della legalità, della pace, dei diritti umani e delle pari opportunità;
- adozione internazionale, protezione civile e riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o confiscati.
L’elenco può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta ministeriale, previa intesa in Conferenza unificata e parere delle Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla trasmissione.
Gli ETS possono svolgere attività diverse da quelle di interesse generale soltanto se previste dall’atto costitutivo o dallo statuto e se secondarie e strumentali. Criteri e limiti sono stabiliti con decreto ministeriale. Per gli ETS iscritti anche nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche resta salva la disciplina speciale prevista dal decreto legislativo n. 36/2021, purché i relativi proventi siano impiegati in attività di interesse generale sportive dilettantistiche.
Raccolta fondi
La raccolta fondi comprende le attività dirette a finanziare le attività di interesse generale, anche mediante richieste a terzi di lasciti, donazioni e contributi non corrispettivi. Può essere svolta in forma organizzata e continuativa, tramite sollecitazione del pubblico o cessione di beni e servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza e delle linee guida ministeriali.
Patrimonio e assenza di scopo di lucro
Il patrimonio, i ricavi, le rendite e ogni altra entrata devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento dell’attività statutaria e al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o scioglimento del rapporto associativo.
Costituiscono distribuzione indiretta, tra l’altro:
- compensi agli amministratori non proporzionati all’attività, alle responsabilità e alle competenze o superiori a quelli di enti analoghi;
- retribuzioni superiori del 40% ai livelli previsti dai contratti collettivi per la stessa qualifica, salvo comprovate esigenze di specifiche competenze;
- acquisti a prezzi superiori al valore normale senza valide ragioni economiche;
- cessioni o prestazioni a condizioni di favore a soggetti collegati all’ente, salvo che costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale;
- interessi passivi, verso soggetti diversi da banche e intermediari autorizzati, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.
In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’ufficio competente, ad altri ETS secondo statuto o deliberazione dell’organo competente oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine, si intende positivo. Gli atti di devoluzione compiuti senza parere o in difformità sono nulli.
Gli ETS dotati di personalità giuridica e iscritti nel registro delle imprese possono costituire patrimoni destinati a uno specifico affare secondo la disciplina civilistica.
Iscrizione, denominazione e pubblicità
L’iscrizione al RUNTS è obbligatoria e gli estremi devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Gli ETS che svolgono attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono iscriversi anche al registro delle imprese.
Per le imprese sociali, l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese vale anche come iscrizione al RUNTS e, per quelle costituite come associazioni o fondazioni, produce effetti anche ai fini dell’acquisto della personalità giuridica.
La denominazione deve contenere l’indicazione “ente del Terzo settore” o l’acronimo “ETS”, da utilizzare negli atti e nelle comunicazioni. Tale indicazione, o espressioni equivalenti o ingannevoli, non può essere utilizzata da soggetti diversi dagli ETS, salvo gli enti religiosi cui si applica la specifica disciplina prevista dal Codice.
Bilancio, scritture contabili e trasparenza
Gli ETS devono redigere il bilancio di esercizio composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Gli ETS privi di personalità giuridica con entrate non superiori a 300.000 euro possono redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa. Per tutti gli ETS con entrate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può riportare entrate e uscite in forma aggregata.
I bilanci devono essere redatti secondo i modelli ministeriali. Gli enti che svolgono attività principalmente o esclusivamente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili civilistiche e depositare il bilancio nel registro delle imprese, salvo la possibilità, per gli enti non qualificati come imprese sociali, di utilizzare i modelli del Codice.
Il carattere secondario e strumentale delle attività diverse deve essere documentato nella relazione di missione, nel rendiconto per cassa o nella nota integrativa. Gli ETS non iscritti nel registro delle imprese depositano il bilancio nel RUNTS.
Gli ETS con entrate superiori a 1 milione di euro devono depositare nel RUNTS e pubblicare sul proprio sito il bilancio sociale, redatto secondo linee guida ministeriali. Gli enti con entrate superiori a 100.000 euro annui devono pubblicare e aggiornare sul sito gli emolumenti, compensi e corrispettivi attribuiti agli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
Libri sociali
Gli ETS devono tenere:
- il libro degli associati o aderenti;
- il libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo e degli eventuali altri organi sociali.
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall’atto costitutivo o dallo statuto, salvo la specifica esclusione prevista per gli enti religiosi disciplinati separatamente.
Lavoro e limiti retributivi
I lavoratori degli ETS hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi applicabili. La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può superare il rapporto di uno a otto, calcolato sulla retribuzione annua lorda; il rapporto può arrivare a uno a dodici in presenza di comprovate esigenze di acquisizione di specifiche competenze per le attività di interesse generale. Il rispetto dei parametri deve risultare dal bilancio sociale o, in mancanza, dalla relazione di missione.
Volontariato e assicurazione
Gli ETS possono avvalersi di volontari e devono iscrivere in un apposito registro quelli che svolgono attività non occasionale. Il volontario opera liberamente, personalmente, spontaneamente e gratuitamente, senza finalità di lucro, neppure indirette, esclusivamente per solidarietà.
L’attività volontaria non può essere retribuita. Sono rimborsabili soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, entro limiti e condizioni stabiliti preventivamente dall’ente; sono vietati i rimborsi forfetari. È possibile il rimborso tramite autocertificazione entro i limiti di:
- 10 euro giornalieri;
- 150 euro mensili.
La modalità tramite autocertificazione deve essere autorizzata dall’organo competente e non si applica alla donazione di sangue e organi. La qualifica di volontario è incompatibile con rapporti di lavoro subordinato, autonomo o comunque retribuiti con l’ente o tramite esso, salvo le eccezioni previste per specifici operatori di soccorso delle Province autonome di Trento e Bolzano. I lavoratori subordinati che svolgono volontariato hanno diritto alle forme di flessibilità o turnazione previste dalla contrattazione collettiva, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.
Gli ETS che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro infortuni e malattie connessi all’attività e per la responsabilità civile verso terzi. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni con le amministrazioni pubbliche e i relativi oneri sono a carico dell’amministrazione convenzionata.
Le disposizioni sul volontariato non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale volontario impiegato all’estero nella cooperazione internazionale e agli operatori soggetti alla disciplina speciale richiamata dal Codice.
Promozione della cultura del volontariato
Le amministrazioni pubbliche promuovono la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche in ambito scolastico, universitario ed extrauniversitario. Possono essere riconosciuti crediti formativi universitari per attività di volontariato certificate e possono essere definite modalità di riconoscimento delle competenze acquisite in ambito scolastico e lavorativo.
Atto costitutivo, statuto e personalità giuridica
Il Codice si applica agli ETS costituiti come associazioni riconosciute o non riconosciute e fondazioni. L’atto costitutivo deve indicare, tra gli altri elementi:
- denominazione, sede e durata eventuale;
- assenza di scopo di lucro e finalità perseguite;
- attività di interesse generale;
- patrimonio iniziale;
- regole di ordinamento, amministrazione e rappresentanza;
- diritti, obblighi e requisiti di ammissione degli associati;
- primi componenti degli organi sociali e, se previsto, revisore legale;
- destinazione del patrimonio residuo.
Lo statuto è parte integrante dell’atto costitutivo e, in caso di contrasto, prevale sulle clausole dell’atto costitutivo.
Associazioni e fondazioni possono acquistare la personalità giuridica mediante iscrizione al RUNTS, in deroga alla disciplina generale del d.P.R. n. 361/2000. Il notaio deve depositare l’atto e chiedere l’iscrizione entro venti giorni. Se ritiene mancanti le condizioni o il patrimonio minimo, deve comunicarlo entro trenta giorni; fondatori, amministratori o, in mancanza, ciascun associato possono presentare domanda direttamente all’ufficio del registro entro i successivi trenta giorni. Se l’ufficio non provvede o non comunica un diniego motivato entro sessanta giorni dalla domanda, l’iscrizione si intende negata.
Il patrimonio minimo richiesto è pari a:
- 15.000 euro per le associazioni;
- 30.000 euro per le fondazioni.
Per patrimoni costituiti da beni diversi dal denaro è necessaria una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nel relativo registro. Se il patrimonio diminuisce di oltre un terzo per effetto di perdite, devono essere adottate le misure previste per la ricostituzione, trasformazione, prosecuzione come associazione non riconosciuta, fusione o scioglimento.
Le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l’iscrizione nel RUNTS. Per le associazioni e fondazioni riconosciute risponde delle obbligazioni esclusivamente l’ente con il proprio patrimonio.
Ammissione degli associati e assemblea
L’ammissione dei nuovi associati avviene, salvo diversa previsione statutaria, con deliberazione dell’organo amministrativo. Il rigetto deve essere motivato e comunicato entro sessanta giorni; l’interessato può chiedere entro ulteriori sessanta giorni la pronuncia dell’assemblea o di altro organo eletto dalla stessa.
Hanno diritto di voto gli associati iscritti da almeno tre mesi, salvo diversa previsione statutaria. Ogni associato dispone di un voto; agli associati ETS possono essere attribuiti fino a cinque voti, in proporzione al numero degli aderenti dell’ente rappresentato. Sono ammesse deleghe scritte, con un limite di tre rappresentati per associazioni con meno di 500 associati e di cinque per quelle con almeno 500 associati.
Lo statuto può consentire partecipazione e voto mediante strumenti telematici o per corrispondenza, purché siano verificabili identità, buona fede e parità di trattamento. Le associazioni con almeno 500 associati possono prevedere assemblee separate.
Sono competenze inderogabili dell’assemblea, salvo le deroghe previste per associazioni con almeno 500 associati:
- nomina e revoca degli organi sociali e del revisore, quando previsto;
- approvazione del bilancio;
- deliberazione sulla responsabilità degli organi sociali;
- esclusione degli associati, se non attribuita ad altro organo;
- modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
- approvazione del regolamento assembleare;
- scioglimento, trasformazione, fusione e scissione;
- ogni altra materia attribuita dalla legge o dallo statuto.
Amministrazione e responsabilità
Ogni associazione e fondazione deve avere un organo di amministrazione. Nelle associazioni, la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra persone fisiche associate o indicate dagli enti associati, salvo le specifiche deroghe previste. Gli amministratori devono essere iscritti nel RUNTS entro trenta giorni dalla nomina, con indicazione dei dati personali e dei poteri di rappresentanza.
Il potere di rappresentanza è generale. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non risultano iscritte nel RUNTS o se non si dimostra che i terzi ne erano a conoscenza. Ai conflitti di interesse si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2475-ter del codice civile.
Amministratori, direttori generali, componenti dell’organo di controllo e revisori rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori, del fondatore, degli associati e dei terzi secondo le disposizioni civilistiche richiamate dal Codice.
Almeno un decimo degli associati, l’organo di controllo, il revisore legale o il pubblico ministero possono agire ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile. Gli associati possono denunciare fatti censurabili all’organo di controllo; quando la denuncia è presentata da almeno un ventesimo degli associati, l’organo deve attivarsi secondo la disciplina civilistica.
Organo di controllo e soglie dimensionali
Nelle fondazioni l’organo di controllo è obbligatorio. Nelle associazioni è obbligatorio quando, per due esercizi consecutivi, risultano superati almeno due dei seguenti limiti:
- attivo dello stato patrimoniale: 150.000 euro;
- ricavi, rendite, proventi o entrate: 300.000 euro;
- dipendenti medi: 7 unità.
L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, non viene superato alcuno dei predetti limiti. La nomina è comunque obbligatoria in presenza di patrimoni destinati.
L’organo di controllo vigila sul rispetto della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Monitora inoltre il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riferimento alle attività di interesse generale, alle attività diverse, alla raccolta fondi e all’assenza di scopo di lucro. Attesta la conformità del bilancio sociale alle linee guida ministeriali e può svolgere la revisione legale quando ricorrono i presupposti previsti dal Codice. I suoi componenti possono effettuare in ogni momento ispezioni e controlli e chiedere informazioni agli amministratori.
Obsolescenza
Il provvedimento non è considerato deprecato: costituisce il Codice del Terzo settore e contiene la disciplina generale di riferimento per gli ETS, pur essendo soggetto a successive modifiche e integrazioni non riportate integralmente nel contenuto fornito.
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