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DPR

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1971, n. 1199

Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

Normativa italiana071U1199Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina i ricorsi amministrativi contro atti non definitivi (ricorso gerarchico) e definitivi (ricorso straordinario), con termini di 30 e 120 giorni, modalità di presentazione, istruttoria, decisione, sospensione ed effetti del silenzio. Prevede inoltre revocazione dei decreti di decisione e norme transitorie per i procedimenti già pendenti all’entrata in vigore.

Semplificazione dei ricorsi amministrativi

Semplificazione dei ricorsi amministrativi

Il decreto ridisegna la disciplina dei ricorsi amministrativi, distinguendo tra ricorso ordinario contro atti non definitivi e ricorso straordinario contro atti definitivi. La finalità è quella di semplificare e snellire il procedimento, assicurando termini certi, regole di istruttoria e forme di decisione amministrativa.

Ricorso ordinario contro atti non definitivi

Contro gli atti amministrativi non definitivi è ammesso ricorso in unica istanza all’organo sovraordinato, per motivi di legittimità e di merito, da parte di chi vi abbia interesse. Per gli atti dei Ministri, degli enti pubblici e degli organi collegiali il ricorso è ammesso nei casi, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge o dagli ordinamenti dei singoli enti.

La comunicazione dell’atto impugnabile deve indicare il termine per ricorrere e l’organo competente a ricevere il ricorso.

Termine e presentazione del ricorso ordinario

Il ricorso va proposto entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell’atto, oppure da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il ricorso può essere presentato:

  • all’organo indicato nella comunicazione;
  • oppure all’organo che ha emanato l’atto.

La presentazione può avvenire direttamente, mediante notificazione o per raccomandata con avviso di ricevimento. Se inviato per posta, fa fede la data di spedizione. I ricorsi tempestivamente presentati a un organo diverso ma appartenente alla medesima amministrazione non sono dichiarati irricevibili e devono essere trasmessi d’ufficio all’organo competente.

Sospensione dell’esecuzione

L’organo decidente può sospendere l’esecuzione dell’atto impugnato, d’ufficio o su domanda del ricorrente, per gravi motivi. La domanda può essere inserita nel ricorso o proposta successivamente con le forme previste per la presentazione del ricorso.

Istruttoria e partecipazione degli interessati

L’organo decidente comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati e individuabili sulla base dell’atto impugnato, salvo che vi abbia già provveduto il ricorrente. Gli interessati possono presentare deduzioni e documenti entro 20 giorni dalla comunicazione. L’organo può inoltre disporre gli accertamenti ritenuti utili ai fini della decisione.

Esiti del ricorso ordinario

La decisione deve essere motivata e comunicata all’organo o ente che ha emanato l’atto, al ricorrente e agli altri interessati.

Gli esiti possibili sono:

  • inammissibilità, se il ricorso non poteva essere proposto;
  • assegnazione di un termine per regolarizzare, in caso di irregolarità sanabile, con improcedibilità se la regolarizzazione non avviene;
  • rigetto, se il ricorso è infondato;
  • annullamento con rimessione all’organo competente, se l’atto è viziato da incompetenza;
  • annullamento o riforma, se il ricorso è fondato per altri motivi di legittimità o di merito, con eventuale rinvio all’organo che ha emanato l’atto.

Silenzio sull’istanza

Se trascorrono 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza comunicazione della decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti. In tal caso è esperibile il ricorso giurisdizionale competente, oppure il ricorso straordinario previsto dal capo III.

Ricorso in opposizione

Nei casi previsti dalla legge, il ricorso in opposizione si propone all’organo che ha emanato l’atto. Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano in quanto compatibili le norme del capo I.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario per soli motivi di legittimità, da parte di chi vi abbia interesse. Non è ammesso se lo stesso interessato ha già impugnato l’atto con ricorso giurisdizionale.

Termine, notificazione e contraddittorio nel ricorso straordinario

Il ricorso straordinario deve essere proposto entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’atto, oppure da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Entro lo stesso termine il ricorso deve:

  • essere notificato ad almeno uno dei controinteressati nei modi previsti per i ricorsi giurisdizionali;
  • essere presentato, con prova della notificazione, all’organo che ha emanato l’atto o al Ministero competente.

L’organo ricevente trasmette immediatamente il ricorso al Ministero competente. Ai controinteressati è assegnato un termine di 60 giorni dalla notificazione per presentare deduzioni e documenti, e, se del caso, ricorso incidentale. Se non tutti i controinteressati sono stati notificati, il Ministero dispone l’integrazione del contraddittorio indicando soggetti, modalità e termini.

Opposizione dei controinteressati e scelta del rito

I controinteressati possono chiedere, entro 60 giorni dalla notificazione del ricorso, che la controversia sia decisa in sede giurisdizionale, mediante atto notificato al ricorrente e all’organo che ha emanato l’atto.

Se il ricorrente intende proseguire, deve costituirsi davanti al giudice amministrativo competente entro 60 giorni dal ricevimento dell’opposizione, notificando l’atto di costituzione all’organo emanante e ai controinteressati. Il giudizio segue allora le regole del processo amministrativo richiamate dal decreto.

Il testo riporta anche una pronuncia della Corte costituzionale che ha inciso sull’art. 10, ampliando l’equiparazione tra controinteressati e alcuni enti pubblici diversi dallo Stato ai fini della scelta del rito e della preclusione all’impugnazione successiva.

Istruttoria del ricorso straordinario e parere del Consiglio di Stato

Il Ministero competente istruisce il ricorso e, entro 120 giorni dalla scadenza del termine assegnato ai controinteressati, trasmette il fascicolo al Consiglio di Stato per il parere.

Se il termine decorre inutilmente, il ricorrente può chiedere se il ricorso sia stato trasmesso; in caso di risposta negativa o di mancata risposta entro 30 giorni, può depositarne copia direttamente presso il Consiglio di Stato.

I ricorsi contro atti di enti pubblici, in materie non collegate a uno specifico Ministero, sono presentati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che cura l’istruttoria.

Il parere è espresso dalla sezione o commissione speciale competente; se emergono contrasti giurisprudenziali o questioni di massima particolarmente importanti, il ricorso può essere rimesso all’Adunanza generale.

Esito del parere e decisione sul ricorso straordinario

L’organo consultivo può integrare l’istruttoria, chiedere chiarimenti o documenti, disporre nuove verificazioni e, se necessario, ordinare l’integrazione del contraddittorio. Se rileva una questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata, sospende il parere e trasmette gli atti alla Corte costituzionale secondo la disciplina richiamata.

Se l’istruttoria è completa e il contraddittorio regolare, il parere può essere per:

  • inammissibilità;
  • assegnazione di un termine per regolarizzare, con possibile improcedibilità;
  • reiezione;
  • accoglimento con rimessione all’organo competente per incompetenza;
  • accoglimento per altri motivi di legittimità, con ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

Decreto di decisione e pubblicità degli annullamenti

La decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato conforme al parere del Consiglio di Stato.

Se il decreto annulla atti amministrativi generali a contenuto normativo, l’amministrazione interessata deve darne pubblicità entro 30 giorni nelle stesse forme previste per la pubblicazione degli atti annullati. Se l’amministrazione omette la pubblicazione, può provvedervi la parte interessata, con spese a carico dell’amministrazione.

Revocazione

I decreti che decidono i ricorsi straordinari possono essere impugnati per revocazione nei casi dell’art. 395 c.p.c.

Il termine è di 60 giorni:

  • nei casi di cui ai nn. 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c., dalla notificazione, comunicazione amministrativa o pubblicazione del decreto;
  • negli altri casi, dal giorno della scoperta o dell’accertamento del dolo o della falsità, oppure del recupero dei documenti.

Alla revocazione si applicano le norme del medesimo capo.

Regime transitorio e abrogazioni

Le norme transitorie salvano, per i ricorsi già proponibili in più gradi o i cui termini fossero ancora pendenti alla data di entrata in vigore, l’applicazione delle norme anteriori. I termini per i ricorsi già in corso continuano a decorrere fino alla scadenza originaria, ma se superiori a 30 giorni restano prorogati a 30 giorni se inferiori.

La disciplina sull’assegnazione del ricorso straordinario all’Adunanza generale si applica anche ai ricorsi già trasmessi al Consiglio di Stato ma non ancora decisi al momento dell’entrata in vigore.

Sono infine abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il decreto.

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