Parere n. 631/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento n. -OMISSIS-del 12.10.2022 di diniego di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato il 12 ottobre 2022.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il diniego è stato motivato sulla base di due precedenti penali — un decreto penale per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali e una sentenza di applicazione della pena su richiesta per bancarotta fraudolenta — nonché dell’omessa dichiarazione della posizione giudiziaria nella domanda. Il ricorrente, senza articolare specifiche censure, ha dedotto una carenza istruttoria e un vizio motivazionale, sostenendo che i fatti penalmente rilevanti sarebbero successivi alla presentazione dell’istanza e che l’amministrazione non avrebbe valutato gli elementi sintomatici del suo inserimento nella comunità. Il Ministero dell’interno ha chiesto il rigetto, evidenziando l’ampia discrezionalità nella valutazione dei precedenti penali e la rilevanza autonoma dell’omessa dichiarazione. La Sezione ha rilevato, in via preliminare, che il ricorso è stato presentato personalmente e che non risulta provata la corretta integrazione del contraddittorio, non essendo stata trasmessa al ricorrente la relazione istruttoria ministeriale.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha adottato un parere interlocutorio e non ha ancora deciso nel merito il ricorso. Ha disposto che il Ministero dell’interno trasmetta al ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere, la relazione istruttoria. Il ricorrente potrà presentare osservazioni e controdeduzioni nei successivi trenta giorni, inviandole al Ministero e depositandole contestualmente presso la Segreteria della Sezione. Il Ministero dovrà quindi trasmettere al Consiglio di Stato la relazione definitiva. In caso di ingiustificato mancato adempimento, l’affare potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo. La trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel terzo trimestre del 2026.
Osservazioni
Integrazione del contraddittorio e trasmissione della relazione istruttoria
Non risulta provata la trasmissione al ricorrente della relazione istruttoria ministeriale. Il Ministero deve pertanto inviarla al ricorrente entro trenta giorni dalla comunicazione del parere, consentendo la presentazione di eventuali osservazioni e controdeduzioni nei successivi trenta giorni.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
È la disposizione in base alla quale il ricorrente ha presentato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana.
art. 10-bis legge 7 agosto 1990, n. 241
Il Ministero ha comunicato al richiedente la valutazione negativa dell’istanza, invitandolo a presentare osservazioni entro dieci giorni.
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Il Ministero ha richiamato l’obbligo di dichiarazione della posizione giudiziaria e l’art. 75 quale fondamento della rilevanza dell’omissione dichiarativa, anche indipendentemente dalla configurabilità del reato di falso.
art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Secondo la prospettazione ministeriale, l’omessa dichiarazione dei precedenti può assumere autonoma rilevanza ai fini del rigetto della domanda.
art. 2-bis decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463
È la fattispecie penale per la quale il ricorrente è stato destinatario di un decreto penale di condanna per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.
art. 216, comma 1, n. 1, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
È la fattispecie di bancarotta fraudolenta cui si riferisce la sentenza di applicazione della pena su richiesta considerata dall’amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando la relazione istruttoria dell’amministrazione non risulta essere stata trasmessa al ricorrente, il Consiglio di Stato deve assicurare il contraddittorio disponendo la comunicazione della relazione e un termine per osservazioni e controdeduzioni prima della decisione definitiva.
- L’omessa trasmissione della relazione istruttoria al ricorrente giustifica l’adozione di un parere interlocutorio e il rinvio della trattazione, senza che ciò comporti una decisione anticipata sulla fondatezza dei motivi di ricorso.
- In caso di ingiustificato mancato adempimento dell’incombente istruttorio disposto, l’affare può essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo d’ufficio.
Diniego di cittadinanza italiana e parere interlocutorio
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un cittadino ivoriano contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato il 12 ottobre 2022. L’istanza era stata presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Vicenda amministrativa e precedenti penali
Il Ministero ha respinto l’istanza dopo aver rilevato, dal certificato del casellario giudiziale, due precedenti penali: un decreto penale di condanna per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 2-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, e una sentenza di applicazione della pena su richiesta relativa al reato di bancarotta fraudolenta previsto dall’art. 216, comma 1, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
L’amministrazione ha inoltre considerato rilevante il fatto che il richiedente non avesse dichiarato nella domanda la propria posizione giudiziaria ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. Secondo il Ministero, tale omissione avrebbe potuto integrare un’autonoma ipotesi di reato e sarebbe stata comunque idonea, anche alla luce dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, a giustificare il rigetto della domanda.
Censure del ricorrente e posizione del Ministero
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del diniego, senza formulare specifici motivi, deducendo sostanzialmente carenza istruttoria e difetto di motivazione. Ha sostenuto che i fatti penalmente rilevanti sarebbero successivi alla presentazione dell’istanza e che il Ministero avrebbe fondato il diniego esclusivamente sulla mancata dichiarazione dei procedimenti penali, senza valutare gli elementi indicativi del suo inserimento nella comunità italiana.
Il Ministero ha invece rivendicato la completezza dell’istruttoria e l’ampia discrezionalità dell’amministrazione nella valutazione dei precedenti penali ai fini della concessione della cittadinanza. Ha evidenziato l’obiettiva gravità delle vicende penali e la rilevanza autonoma dell’omessa dichiarazione. Ha inoltre riferito che la valutazione negativa era stata comunicata ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e che il ricorrente era stato invitato a presentare osservazioni entro dieci giorni, senza tuttavia fornire elementi utili a una definizione positiva dell’istanza.
Verifica del contraddittorio nel ricorso straordinario
La Sezione non ha esaminato definitivamente la fondatezza del diniego. Ha rilevato preliminarmente che il ricorso era stato presentato personalmente e che non risultava provata la corretta integrazione del contraddittorio processuale, poiché non risultava la trasmissione al ricorrente della relazione istruttoria ministeriale.
Incombenti istruttori disposti
La Sezione ha disposto che il Ministero dell’interno:
- trasmetta la relazione istruttoria al ricorrente entro trenta giorni dalla comunicazione del parere;
- consenta al ricorrente di presentare eventuali osservazioni e controdeduzioni nei successivi trenta giorni;
- riceva tali osservazioni, previo deposito contestuale anche presso la Segreteria della Sezione;
- trasmetta quindi al Consiglio di Stato la relazione definitiva.
Il parere precisa che, in caso di ingiustificato mancato adempimento dell’incombente, l’affare potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo d’ufficio.
Esito e prosecuzione del procedimento
Il parere è interlocutorio. La Sezione ha rinviato la trattazione a un’adunanza da fissarsi nel terzo trimestre del 2026, riservando a quel momento la decisione sul ricorso straordinario e, quindi, sulla legittimità del diniego di cittadinanza.
Oscuramento dei dati personali
In applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, è stato disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente.
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