L.R. Liguria 33/2014
DISCIPLINA DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA E FONDAZIONI DERIVANTI DALLA TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale ligure disciplina le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) nate dalla trasformazione delle IPAB e, separatamente, le fondazioni e associazioni privatizzate. Regola organi, statuti, bilanci, patrimonio, personale, vigilanza, fusioni, trasformazioni ed estinzione. Le norme transitorie sugli organi si applicano dal primo rinnovo successivo al 12 novembre 2014.
Disciplina delle ASP e delle fondazioni/associazioni derivate da IPAB in Liguria
Disciplina delle ASP e degli enti privatizzati da IPAB in Liguria
La legge disciplina, nel territorio della Regione Liguria, le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) derivanti dalla trasformazione delle IPAB, nonché le fondazioni e associazioni di diritto privato sorte dalla medesima trasformazione. Il testo definisce l’assetto organizzativo, il controllo pubblico, i profili patrimoniali e contabili, oltre ai procedimenti di fusione, trasformazione ed estinzione.
Ambito di applicazione e natura degli enti
Le ASP sono qualificate come enti pubblici senza fini di lucro, dotati di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, e operanti con criteri imprenditoriali. L’attività deve rispettare efficienza, efficacia ed economicità, con obbligo di pareggio di bilancio. Le ASP sono inserite nella rete di protezione sociale e partecipano alla programmazione sanitaria e sociale secondo le sedi e gli strumenti previsti dalla normativa di settore.
La legge disciplina anche le fondazioni e associazioni derivate dalla trasformazione delle IPAB, riconoscendole come persone giuridiche private senza fini di lucro, autonome sul piano statutario e gestionale, ma inserite nella rete di protezione sociale quando svolgono attività assistenziali o sociali.
Autonomia gestionale, strumenti operativi e rapporti con altri enti
Le ASP possono compiere tutti gli atti e negozi, anche di diritto privato, necessari al perseguimento delle finalità istituzionali e degli impegni assunti nella programmazione regionale. Possono costituire società o associazioni temporanee di scopo per attività strumentali e per la gestione e manutenzione del patrimonio. L’eventuale affidamento esterno della gestione patrimoniale deve avvenire con criteri comparativi rispondenti all’esclusivo interesse dell’ente.
Le Aziende devono dotarsi di regolamenti organizzativi e di sistemi interni di valutazione della gestione tecnica e amministrativa. È inoltre previsto un coordinamento tra ASP per trattare temi di interesse comune e designare rappresentanti ai tavoli di programmazione regionale o locale.
I comuni singoli o associati possono avvalersi delle ASP per l’erogazione di servizi, purché vi sia compartecipazione di risorse strumentali, umane e finanziarie oppure esperienza e professionalità adeguate, con prevalente utilizzo di risorse proprie dell’ente. Per i servizi a carico del Servizio sanitario regionale, le ASP soggetti erogatori pubblici devono stipulare con le ASL gli accordi previsti dalla normativa regionale su autorizzazione e accreditamento.
Statuto e organi delle ASP
Lo statuto deve indicare denominazione, sede, scopo, patrimonio, modalità di gestione patrimoniale, durata e competenze degli organi e del direttore generale, criteri di nomina, funzionamento, decadenza, revoca e ordinamento amministrativo. Le modifiche statutarie sono approvate dalla Giunta regionale.
Gli organi ordinari sono: Consiglio di amministrazione, Presidente, Revisore unico e, se statutariamente prevista e per le sole ASP derivanti da IPAB associative, Assemblea dei soci. La legge consente, mediante modifica statutaria, di sostituire Consiglio di amministrazione e Presidente con un Amministratore unico e una Assemblea degli enti composta dai rappresentanti degli enti originariamente competenti alla nomina dei consiglieri.
In caso di opzione per l’Amministratore unico, il consiglio uscente resta di regola in carica fino a fine mandato; può cessare anticipatamente solo con deliberazione unanime. In ogni caso, gli organi uscenti devono curare l’insediamento di quelli nuovi entro 45 giorni, garantendo l’ordinaria amministrazione nel frattempo.
Consiglio di amministrazione, Presidente, Assemblea degli enti e Amministratore unico
Il Consiglio di amministrazione è composto da non più di cinque membri, scelti per competenza ed esperienza gestionale o nel settore di attività dell’ente e privi di cause di incompatibilità, ineleggibilità, inconferibilità o incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013, per quanto applicabili. Un componente è nominato rispettivamente dalla Regione e dal Comune sede dell’Azienda; gli altri secondo lo statuto. L’incarico di consigliere e quello di Presidente sono gratuiti, salvo rimborso delle spese documentate.
Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto, definisce obiettivi e programmi, nomina il Direttore, approva bilanci, modifiche statutarie e regolamenti interni, e svolge funzioni di indirizzo e verifica.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Azienda e svolge le ulteriori funzioni previste dallo statuto.
L’Assemblea degli enti è composta dai rappresentanti degli enti che erano competenti alla nomina dei consiglieri; per la Regione la nomina spetta alla Giunta. Elegge un proprio Presidente ed è organo permanente, non soggetto a rinnovi periodici. Non sono previsti compensi o rimborsi. Le sue funzioni sono nominare all’unanimità l’Amministratore unico, decidere l’opzione per il ritorno al Consiglio di amministrazione al termine del mandato dell’Amministratore unico e, nei casi previsti, attribuire all’Amministratore unico l’incarico di Direttore. Anche l’uscente Amministratore unico deve assicurare la transizione ai nuovi organi entro 45 giorni.
L’Amministratore unico, quando previsto dallo statuto, ha rappresentanza legale, funzioni di indirizzo e verifica, approva bilanci, modifiche statutarie e regolamenti interni, definisce obiettivi e programmi e nomina il Direttore. Dura tre anni ed è rinnovabile; l’incarico è gratuito con solo rimborso spese. Se ne possiede i requisiti statutari, può cumulare anche l’incarico di Direttore.
Direttore e gestione del personale dirigenziale
La direzione dell’Azienda è affidata a un Direttore responsabile della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa, nonché del raggiungimento degli obiettivi fissati dall’organo di amministrazione. Il Direttore è nominato dall’organo amministrativo secondo criteri e modalità statutarie, anche fuori dalla dotazione organica; può essere scelto anche tra dipendenti dell’Azienda non dirigenti, se in possesso di laurea o di esperienza almeno decennale in posizione funzionale utile all’accesso alla dirigenza.
Il rapporto è di diritto privato, con durata non superiore a quella dell’organo che lo ha nominato. Il trattamento economico è fissato dall’organo di amministrazione e non può superare il 50% della retribuzione dei Direttori generali della Regione. L’incarico è incompatibile con qualsiasi altro lavoro, dipendente o autonomo; per i dipendenti comporta aspettativa senza assegni e conservazione del posto. Per esigenze di contenimento della spesa, l’Azienda può avvalersi, tramite convenzione, dell’attività a tempo parziale di un dirigente di altra Azienda.
Revisione contabile e controllo economico-finanziario
La vigilanza contabile e amministrativa è affidata a un Revisore unico nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti al registro dei revisori legali. Il Revisore controlla la gestione contabile e finanziaria secondo la normativa vigente. Ai compensi dei revisori si applicano i limiti previsti per i revisori degli enti strumentali regionali.
Bilancio, contabilità e utilizzo degli utili
Le ASP adottano la contabilità economico-patrimoniale e devono perseguire il pareggio di bilancio. Entro il 30 aprile di ogni anno approvano il bilancio di esercizio e lo trasmettono alla Giunta regionale entro 15 giorni. Per gravi necessità, su richiesta motivata, può essere concessa proroga fino al 30 giugno. Se il bilancio non è approvato nei termini, previa diffida, la Giunta nomina un Commissario ad acta.
La Giunta può fissare indirizzi e criteri uniformi per la contabilità, al fine di omogeneizzare rilevazione, valutazione, classificazione, aggiornamento dei valori e contenuti del bilancio, e può definire la documentazione da inviare per monitoraggio e controllo. Le Aziende possono collaborare con altre Aziende o con altri soggetti gestori per servizi e funzioni comuni; i soggetti privati devono essere scelti con procedure ad evidenza pubblica. Possono inoltre aderire alle convenzioni regionali di centrale di committenza.
Gli eventuali utili di esercizio devono essere destinati allo sviluppo delle attività istituzionali, alla riduzione dei costi delle prestazioni e alla conservazione, valorizzazione e potenziamento del patrimonio.
Patrimonio e beni destinati a pubblico servizio
Il patrimonio delle ASP comprende beni mobili e immobili appartenenti all’ente e quelli acquisiti successivamente nell’attività o per liberalità. L’inventario dei beni, redatto all’atto della trasformazione o successivamente aggiornato, va aggiornato annualmente e trasmesso alla Regione entro il 30 aprile.
I beni mobili e immobili destinati a pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile ai sensi del codice civile. Il vincolo di indisponibilità si trasferisce sui beni sostitutivi in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, ovvero sui nuovi immobili acquistati o ristrutturati in caso di trasferimento dei servizi. I beni sostituiti entrano automaticamente nel patrimonio disponibile, con le necessarie annotazioni contabili.
Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili, se non effettuati con asta pubblica o licitazione privata, devono essere trasmessi alla Regione per autorizzazione preventiva. L’autorizzazione è negata se l’atto pregiudica le attività istituzionali o se la vendita avviene sottocosto rispetto al valore di mercato.
Nell’ambito di processi di riequilibrio strutturale e risanamento, le ASP possono costituire tra loro società per svolgere attività proprie e per gestire, valorizzare o dismettere il patrimonio non strumentale, previa approvazione di un piano di fattibilità che dimostri l’equilibrio economico-finanziario.
Vigilanza regionale, monitoraggio e poteri sostitutivi
La Regione esercita un monitoraggio generale sui risultati di esercizio e sugli esiti della gestione, oltre a verificare la qualità dei servizi tramite le procedure di accreditamento. Le Aziende devono trasmettere annualmente bilancio e relazione sull’andamento della gestione e sulla situazione economico-finanziaria. La Regione può chiedere informazioni, chiarimenti, documenti ulteriori e disporre ispezioni.
La Giunta regionale può sciogliere il Consiglio di amministrazione o revocare l’Amministratore unico, sentita l’Assemblea degli enti, e nominare un Commissario straordinario in caso di: gravi violazioni di legge, regolamento o statuto; gravi irregolarità amministrative o patrimoniali; irregolare costituzione dell’organo di governo; inadeguatezza dei servizi con danno all’utenza, accertata ispettivamente; dissesto economico-patrimoniale. Può inoltre intervenire per gravi perdite ripetute per almeno tre esercizi, intendendosi per gravi perdite un risultato negativo di esercizio superiore al 10% del patrimonio netto per tre esercizi consecutivi.
Il Comune competente alla nomina dei rappresentanti nel Consiglio o nell’Assemblea degli enti svolge anche una funzione di monitoraggio dei servizi e delle attività, in forma singola o associata, tenendo conto della fruizione e del bacino di utenza.
Piano di risanamento e fusione tra Aziende
Se dai bilanci emergono perdite strutturali, l’Azienda, su richiesta della Regione o di propria iniziativa, deve predisporre un piano di risanamento pluriennale per ripristinare l’equilibrio economico-finanziario. Il piano è trasmesso alla Regione, che ne prende atto entro 60 giorni con deliberazione della Giunta e stabilisce le modalità di monitoraggio. Eventuali scostamenti dagli obiettivi devono essere motivati. Ai fini del risanamento, l’Azienda può proporre la fusione con altra Azienda, presentando un piano unico se le imprese coinvolte sono più di una.
La fusione può avvenire per incorporazione o mediante costituzione di una nuova Azienda. La decisione richiede il parere favorevole vincolante della Giunta regionale, che valuta l’impatto sui servizi sociosanitari e la coerenza con la programmazione regionale. Il parere è reso entro 60 giorni su progetto di fusione di massima corredato da relazione motivazionale e bilanci degli ultimi due esercizi.
Il progetto definitivo è deliberato dagli organi amministrativi delle Aziende interessate insieme al nuovo statuto e deve contenere: deliberazione di fusione e adozione dello statuto, inventario del patrimonio con perizia asseverata, ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, relazione illustrativa e bilanci degli ultimi due esercizi con documentazione prescritta. Il nuovo statuto deve garantire la continuità delle finalità istituzionali originarie. Il progetto è trasmesso e pubblicato sui siti istituzionali; trascorsi 30 giorni dall’ultima pubblicazione, la fusione è disposta dalla Giunta entro 90 giorni dall’ultima istanza dei legali rappresentanti, con approvazione dello statuto dell’ente risultante.
Trasformazione delle Aziende in fondazioni o associazioni private
Le Aziende possono trasformarsi in fondazioni o associazioni di diritto privato senza scopo di lucro, mantenendo le originarie finalità statutarie. Anche qui è necessario il parere favorevole vincolante della Giunta regionale sulla coerenza con la programmazione sociosanitaria e sull’impatto sui servizi.
Il parere è reso entro 60 giorni dalla presentazione del progetto di trasformazione, corredato da relazione motivazionale e dagli ultimi due bilanci. Dopo il parere favorevole, l’organo di amministrazione delibera la trasformazione e approva il nuovo statuto in forma di atto pubblico, eventualmente aggiornando gli scopi alle finalità pubbliche concretamente perseguite.
L’Azienda presenta istanza alla Giunta per l’avvio del riconoscimento della personalità giuridica privata secondo la disciplina regionale sulle persone giuridiche private. La Giunta dispone la trasformazione, il contestuale riconoscimento della personalità giuridica mediante iscrizione nel registro regionale e l’approvazione dello statuto aggiornato. Le fondazioni o associazioni trasformate subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle originarie Aziende.
Estinzione delle Aziende
Le Aziende i cui scopi siano esauriti, divenuti impossibili o non più attuabili per insufficienza di risorse possono essere estinte dalla Giunta regionale, su iniziativa degli organi statutari o d’ufficio. Accertati i presupposti, la Giunta dispone soppressione e liquidazione, nominando un Commissario liquidatore. Conclusa la liquidazione, la Giunta dichiara l’estinzione e la devoluzione del patrimonio residuo; i relativi provvedimenti devono intervenire entro 90 giorni dall’avvio del procedimento.
Il patrimonio residuo è devoluto al Comune ove ha sede legale l’Azienda, con vincolo di destinazione ai servizi sociali.
Disciplina degli enti privatizzati
Le fondazioni e associazioni già trasformate in soggetti di diritto privato ai sensi della normativa statale e del regolamento regionale sono persone giuridiche private senza fini di lucro, autonome sul piano statutario e gestionale e finalizzate a scopi di utilità sociale. Se svolgono attività assistenziali o sociali, partecipano alla programmazione regionale e locale e si coordinano tramite organismi rappresentativi a livello regionale.
Il loro patrimonio è quello esistente al momento della trasformazione, oltre alle successive implementazioni. Nell’inventario devono essere separatamente indicati immobili e beni di valore storico-artistico destinati alle finalità istituzionali. Lo statuto deve prevedere maggioranze qualificate per deliberare la dismissione di tali beni e il reinvestimento dei proventi in beni più funzionali, senza riduzione del valore patrimoniale attualizzato.
La Regione esercita controllo e vigilanza sulle fondazioni privatizzate ai sensi del codice civile. Gli atti di dismissione, vendita o costituzione di diritti reali sui beni destinati alle finalità istituzionali, se non eseguiti con asta pubblica o licitazione privata, richiedono autorizzazione preventiva; questa è negata se l’atto pregiudica gravemente l’attività istituzionale o è sottocosto.
Personale degli enti privatizzati
Ai dipendenti delle ex IPAB e delle Aziende trasformate in associazioni o fondazioni si applicano le disposizioni statali richiamate in materia di trattamento contributivo e previdenziale.
Abrogazioni e disciplina transitoria
La legge abroga numerose disposizioni regionali precedenti e gran parte della disciplina regolamentare sulle IPAB, mantenendo però in vita alcuni articoli specifici dei regolamenti regionali citati. Le nuove regole sulla composizione degli organi hanno efficacia dal primo rinnovo successivo all’entrata in vigore della legge; agli organi già in carica al 12 novembre 2014 continuano ad applicarsi le previgenti regole fino al rinnovo.
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