Cassazione Civile, Ordinanza n. 25657/2025 del 19/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006, con cui l’Amministrazione finanziaria contestava alla società e ai soci, ai fini IVA e IRAP, la soggettiva inesistenza di alcune fatture e il difetto di inerenza di costi sostenuti per sponsorizzazioni. La CTR aveva respinto l’appello dei contribuenti, ritenendo applicabile il raddoppio dei termini per l’accertamento per la presenza di fatti penalmente rilevanti, qualificando inoltre i costi come spese di rappresentanza e non di pubblicità, quindi deducibili solo in parte. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme sul raddoppio dei termini e difetto di motivazione; 2) violazione delle norme TUIR e dell’art. 2697 c.c. per l’erronea qualificazione dei costi come spese di rappresentanza invece che di pubblicità; 3) violazione delle norme IRAP sulla deducibilità dei costi; 4) violazione delle norme processuali tributarie e IVA, nonché omesso esame, per la mancata considerazione delle doglianze sulla detraibilità dell’IVA. La Corte ha ritenuto fondati, nei limiti indicati, il primo e il secondo motivo; ha dichiarato assorbito il terzo; ha dichiarato inammissibile il quarto per tardiva e non specifica contestazione dell’inesistenza soggettiva delle operazioni. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente ai capi accolti e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
La decisione
La Corte ha accolto parzialmente il ricorso: ha confermato che il raddoppio dei termini non opera per l’IRAP, con conseguente decadenza dell’accertamento IRAP, mentre ha ritenuto legittimo l’accertamento IVA sotto il profilo del raddoppio dei termini. Ha inoltre cassato la decisione di merito sulla qualificazione delle spese di sponsorizzazione, perché la CTR aveva valutato l’efficacia del mezzo pubblicitario e non la finalità perseguita dal contratto. Il terzo motivo è stato assorbito e il quarto è stato dichiarato inammissibile perché la contestazione sull’inesistenza soggettiva delle fatture era nuova e non specifica. La sentenza è stata cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il raddoppio dei termini di accertamento opera, per i periodi e gli avvisi disciplinati ratione temporis, in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di denuncia penale; la disciplina transitoria salva gli avvisi già notificati. Non si applica all’IRAP, perché per tale imposta le violazioni non sono presidiate da sanzioni penali.
art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Per l’IVA, nella versione applicabile, i termini di accertamento sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che impongano la denuncia penale.
art. 3 della l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sul raddoppio dei termini, ma la Corte non ne fonda la decisione su una specifica interpretazione autonoma.
artt. 108, comma 2, e 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Le spese vanno qualificate in base alla finalità concretamente perseguita: pubblicità se promozionali rispetto ai prodotti; rappresentanza se volte a incrementare immagine, prestigio e conoscenza dell’ente.
Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova sulla natura e deducibilità dei costi, ma la Corte concentra la censura sulla errata qualificazione giuridica delle spese operata dal giudice di merito.
artt. 4 e 5-bis del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Il raddoppio dei termini non si estende all’IRAP; quindi l’accertamento IRAP relativo ai costi indebitamente dedotti è decaduto.
artt. 36, 53 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamati a sostegno della doglianza processuale sul mancato esame delle questioni di appello, ma il motivo è stato poi dichiarato inammissibile per la parte relativa all’IVA.
artt. 54 e 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamati in relazione alla detraibilità dell’IVA e alla disciplina dell’imposta, ma il motivo è stato giudicato inammissibile per novità e difetto di specificità.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.
Norme sul vizio di violazione di legge e sul vizio motivazionale utilizzate come parametro dei motivi di ricorso.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento tributario, nella disciplina applicabile ratione temporis, richiede la presenza di seri indizi di reato tali da far sorgere l’obbligo di denuncia penale; per l’IVA tale meccanismo può operare, mentre non è estensibile automaticamente all’IRAP se la relativa violazione non è penalmente presidiata.
- In tema di imposte sui redditi, la distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza dipende dalla finalità immediatamente perseguita: sono pubblicitarie le spese con funzione promozionale diretta dei prodotti, mentre sono di rappresentanza quelle dirette a valorizzare l’immagine, il prestigio e la conoscenza dell’impresa o dell’ente.
- Nel qualificare una spesa come di pubblicità o di rappresentanza, il giudice non deve sindacare l’efficacia concreta del mezzo pubblicitario prescelto, perché la valutazione dell’opportunità e dell’efficacia della scelta imprenditoriale resta rimessa all’operatore economico, salvo il controllo sulla coerenza funzionale della spesa rispetto alla finalità perseguita.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta contestazioni nuove su presupposti fattuali non specificamente dedotti nei gradi di merito; la censura è inammissibile se manca la necessaria specificità e se pretende di ribaltare una qualificazione fattuale non tempestivamente contestata.
- In materia di IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza, o conoscibilità con l’ordinaria diligenza, della frode da parte del cessionario; tuttavia la contestazione di tali presupposti deve essere ritualmente e specificamente proposta nei gradi di merito.
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