Cassazione Civile, Ordinanza n. 25665/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Un avvocato aveva promosso un pignoramento presso terzi contro un debitore; nel procedimento erano intervenuti, ex art. 511 c.p.c., altri creditori del procedente. Il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'improcedibilità della procedura esecutiva per sopravvenuto difetto di titolo esecutivo, liberando il terzo pignorato. Il creditore procedente aveva proposto opposizione agli atti esecutivi contro tale ordinanza, ma il tribunale aveva rigettato l'opposizione, ritenendo corretta la chiusura anticipata dell'esecuzione. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 281-sexies c.p.c.; 2) violazione dell'art. 669-terdecies c.p.c. per asserita efficacia decisoria vincolante di una precedente ordinanza cautelare emessa in altro giudizio e foro; 3) omesso esame del difetto di interesse a contraddire delle intervenute Tidei e Aliberti, anche con riguardo alla condanna alle spese in loro favore; 4) omesso esame della eccepita tardività dell'intervento delle stesse. I controricorrenti hanno eccepito, tra l'altro, l'intempestività del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha rilevato che il ricorso per cassazione era stato proposto oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. La sentenza impugnata era stata depositata e pubblicata il 22.2.2023; trattandosi di opposizione esecutiva, non operava la sospensione feriale dei termini, sicché il ricorso andava notificato entro il 22.8.2023. Poiché la notifica è avvenuta solo il 24.8.2023, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre osservato che, trattandosi di sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., la pubblicazione coincide con la sottoscrizione del verbale che la contiene e con il deposito immediato, circostanza avvenuta il 22.2.2023; la diversa deduzione del ricorrente circa una conoscibilità solo successiva non era documentalmente provata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c.
Consente alla parte di difendersi personalmente nel giudizio.
art. 511 c.p.c.
intervennero ex art. 511 c.p.c.
Richiamato per l'intervento dei creditori nella procedura esecutiva.
art. 327 c.p.c.
ricorso è inammissibile, giacché proposto oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c.
Il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza e, se spirato, rende l'impugnazione inammissibile.
art. 133 c.p.c.
dunque, pubblicata, a mente dell'art. 133 c.p.c.
La sentenza si considera pubblicata secondo le regole sul deposito e sulla pubblicazione in cancelleria.
art. 281-sexies c.p.c.
si tratta pur sempre di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
La sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata.
art. 669-terdecies c.p.c.
violazione o falsa applicazione dell'art.669 terdecies c.p.c.
Invocato dal ricorrente per sostenere un vincolo derivante da un'ordinanza cautelare resa in altro giudizio, ma il ricorso non è stato esaminato nel merito.
art. 2697 c.c.
spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione
L'onere di dimostrare la tempestività dell'impugnazione grava sull'impugnante quando la decorrenza del termine è contestata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di inammissibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
a norma del comma 1-bis dello stesso artico
È la base del contributo unificato aggiuntivo richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la tempestività del ricorso va verificata con riferimento alla data di pubblicazione della sentenza impugnata e al termine lungo ex art. 327 c.p.c.; se il ricorso è notificato oltre tale termine, è inammissibile.
- Nelle opposizioni esecutive non opera la sospensione feriale dei termini: il termine per impugnare decorre quindi senza interruzioni nel periodo feriale.
- Per le sentenze rese ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., pubblicazione e deposito coincidono con la sottoscrizione del verbale contenente la decisione e il suo immediato deposito in cancelleria.
- Quando la parte deduce che la sentenza sia stata conoscibile solo in un momento successivo al deposito, grava sull'impugnante l'onere di provarlo con idonea documentazione.
- Il giudice di legittimità può definire il ricorso come inammissibile senza esaminare i singoli motivi quando riscontra una preclusione processuale assorbente, quale la tardività dell'impugnazione.
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