Cassazione Civile, Ordinanza n. 25658/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento emesso per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2008 nei confronti di un soggetto che svolgeva attività di intermediario di prodotti medicali. L’Amministrazione finanziaria contestava la deducibilità di alcune spese, ritenendo non adeguatamente provata la documentazione necessaria a dimostrarne certezza e inerenza. La CTR della Lombardia aveva accolto l’appello del contribuente ritenendo generica la motivazione della pronuncia di primo grado e osservando, in modo molto sintetico, che i costi erano verosimilmente sostenuti per un’attività particolarmente sofisticata e in continua evoluzione. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deduceva, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente, denunciando la violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., poiché la motivazione della CTR sarebbe stata composta da affermazioni astratte e apodittiche, non correlate ai fatti di causa e incapaci di far comprendere l’iter logico-giuridico seguito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che la motivazione della CTR era generica e apodittica, non idonea a rendere percepibili le ragioni della decisione né a confrontarsi con le specifiche contestazioni dell’Amministrazione finanziaria in tema di certezza e inerenza dei costi dedotti. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla motivazione apparente, ha qualificato il vizio come nullità della sentenza per error in procedendo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizi della motivazione che si traducono in error in procedendo.
art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Impone che la sentenza tributaria contenga la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato insieme alle norme processuali sulla motivazione della sentenza tributaria.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Richiede la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la sua violazione può determinare nullità della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiede la specificazione del percorso argomentativo della decisione giudiziale.
Massime di principio
- Ricorre la motivazione apparente, e quindi la nullità della sentenza, quando il testo della decisione contiene formule solo formalmente espressive di motivazione ma non consente di comprendere le ragioni effettive della statuizione.
- La motivazione è apparente anche quando è generica, apodittica o perplessa e non si confronta con i punti decisivi della controversia, impedendo il controllo sull’iter logico seguito dal giudice.
- In sede di legittimità non è censurabile la mera insufficienza della motivazione; è invece censurabile la motivazione solo quando presenti un’anomalia radicale costituzionalmente rilevante, quale l’assenza, l’apparenza, la perplessità o il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
- Quando il giudice di merito ritiene deducibili costi o spese, deve indicare gli elementi documentali e fattuali dai quali desume certezza e inerenza dei costi, specialmente se tali elementi sono specificamente contestati dall’Amministrazione finanziaria.
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