Cassazione Civile, Ordinanza n. 25667/2025 del 19/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite origina da un sinistro stradale occorso a un ciclista nel 2000 in corrispondenza dell'incrocio tra una strada provinciale e una strada comunale nel territorio di Ucria. Il danneggiato aveva agito contro il Comune e la Provincia chiedendo il risarcimento dei danni, assumendo la concorrente responsabilità del conducente dell'autovettura e dei due enti per omessa o insufficiente segnaletica e mancata manutenzione di uno specchio parabolico. Il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità degli enti nella misura del 50% e liquidato i danni; in appello proposto dal solo Comune la Corte territoriale aveva rigettato la domanda verso il Comune e dichiarato passate in giudicato le decisioni di primo grado nei confronti della Provincia/Città Metropolitana. Quest'ultima aveva quindi promosso revocazione della sentenza d'appello sostenendo che la Corte avesse erroneamente ritenuto rituale la notifica dell'appello nei suoi confronti, mentre dagli atti emergeva che la notifica non era stata perfezionata secondo legge. La Corte d'appello, nella sentenza impugnata in cassazione, ha dichiarato inammissibile la revocazione perché la regolarità della notifica era stata questione esaminata e decisa nel giudizio di appello, sicché l'eventuale errore sarebbe stato di giudizio e non di fatto. In cassazione la Città Metropolitana ha dedotto: 1) violazione dell'art. 395 n. 4 c.p.c. per erronea declaratoria di inammissibilità della revocazione; 2) nullità della sentenza e del procedimento di appello per omessa/nulla notifica dell'impugnazione a litisconsorte necessario processuale, con conseguente necessità di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.; 3) violazione degli artt. 1306, 2051 e 2055 c.c., sostenendo l'inscindibilità della posizione dei coobbligati nella domanda risarcitoria; 4) violazione degli artt. 2051 e 2055 c.c. sul merito della responsabilità tra Comune e Provincia. La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la declaratoria di inammissibilità della revocazione perché la questione sulla ritualità della notifica era stata effettivamente oggetto di valutazione del giudice di merito e quindi non integrava errore revocatorio. Ha accolto il secondo motivo, rilevando che la cartolina di ricevimento della notifica dell'appello era priva di timbro postale e quindi non dimostrava il perfezionamento della consegna, con nullità della notifica e del procedimento di appello. Ha accolto anche il terzo motivo, affermando che, una volta accertata la nullità della notifica dell'appello, la Corte d'appello avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Città Metropolitana, dato il litisconsorzio necessario processuale tra i coobbligati la cui responsabilità alternativa era in discussione. Il quarto motivo è stato assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo relativo alla revocazione, ma ha accolto i motivi concernenti la nullità della notifica dell'appello e la mancata integrazione del contraddittorio. Ne è seguita la cassazione della sentenza n. 367/2019 della Corte d'appello di Messina, con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione, affinché rinnovi il giudizio di appello nel contraddittorio integro e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La sentenza che aveva dichiarato inammissibile la revocazione resta così confermata sul punto; il merito della controversia risarcitoria non è stato deciso dalla Cassazione, essendo stato assorbito il relativo motivo.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio presuppone una falsa percezione di un fatto che non sia stato oggetto di discussione e non può consistere in un errore di giudizio o valutazione compiuto dal giudice di merito.
Il termine per proporre ricorso per cassazione può essere sospeso fino alla definizione del giudizio di revocazione; la Corte ha ritenuto comunque tempestivo il ricorso proposto dopo la definizione di tale giudizio.
Quando la nullità della notificazione dell'impugnazione impedisca la regolare instaurazione del contraddittorio, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa.
La responsabilità da cosa in custodia era dedotta come fonte del sinistro in relazione alla mancata manutenzione e segnalazione del punto di incrocio; il suo esame sul merito è stato però assorbito.
È stata invocata la responsabilità solidale per fatto dannoso imputato a più soggetti; la Corte ha rilevato che, in presenza di responsabilità alternativa tra coobbligati, il contraddittorio deve essere integro anche in appello.
È stata richiamata per sostenere che la posizione dei coobbligati solidali non fosse autonoma rispetto agli effetti dell'impugnazione proposta da uno solo di essi.
art. 8 L. 20 novembre 1982, n. 890
La mancanza del timbro postale sulla cartolina di ricevimento impedisce di ritenere provato il perfezionamento della notifica a mezzo posta.
La disciplina della notificazione postale richiede prova idonea del recapito/consegna; la mera spedizione del plico non basta.
La notifica in proprio dell'atto di appello da parte del difensore deve risultare perfezionata secondo le forme di legge per produrre effetti processuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto della sua applicabilità in relazione alla proposizione del ricorso avverso la sentenza n. 624/2023.
artt. 102, 105, 140, 156, 161, 267, 329, 331, 332, 336 c.p.c.
Sono stati evocati dal ricorrente per sostenere la nullità del procedimento di appello e le conseguenze della mancata notifica al litisconsorte, ma la Corte ha decisivamente fondato l'accoglimento sul difetto di notifica e sulla necessità di integrazione del contraddittorio.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti, purché quel fatto non sia stato oggetto di discussione tra le parti; se invece la questione è stata valutata nel merito, l'errore è di giudizio e non è revocabile.
- La regolarità della notificazione dell'impugnazione deve essere provata in modo completo: la sola prova della spedizione del plico non basta se manca la documentazione idonea a dimostrare il perfezionamento della consegna secondo le forme previste dalla legge.
- Se l'impugnazione non è validamente notificata a una parte necessaria o comunque la sua posizione è inscindibilmente collegata a quella delle altre parti, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio; in difetto, il procedimento e la sentenza sono nulli.
- Quando la responsabilità di più soggetti è dedotta in via alternativa o concorrente e la decisione su uno incide sulla posizione degli altri, l'impugnazione deve svolgersi nel contraddittorio di tutti i soggetti interessati, specie se la controversia riguarda l'individuazione dell'effettivo obbligato al risarcimento.
- In presenza di nullità della notificazione dell'appello, il giudice d'impugnazione non può pronunciare come se la parte non fosse costituita, ma deve verificare la necessità di rinnovazione della notifica o di integrazione del contraddittorio prima di decidere nel merito.
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