Cassazione Civile, Ordinanza n. 22107/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento IVA per l'anno 2011 con cui l'Ufficio aveva negato il regime di non imponibilità/esenzione per cessioni di autoveicoli a operatori intracomunitari, ritenendo non provata la fuoriuscita fisica dei beni dal territorio italiano. La CTR, in riforma della decisione di primo grado favorevole alla società, aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. In cassazione la contribuente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 41 del d.l. 331/1993 per avere la CTR preteso una prova "ufficiale" del trasferimento all'estero, senza valorizzare fattura, documentazione bancaria, contratti, documentazione commerciale, cancellazione dal PRA ed elenchi INTRASTAT; (2) violazione dell'art. 53 d.l. 331/1993, degli artt. 18 e 19 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 23 e 53 Cost., per avere ritenuto legittimo il recupero IVA e per aver imposto una prova in contrasto con il principio di neutralità dell'imposta; (3) violazione degli artt. 2697 e 1375 c.c. per avere negato la prova della buona fede; (4) violazione dell'art. 115 c.p.c. per omesso esame della documentazione prodotta; (5) omessa pronuncia sui motivi riproposti in appello; (6)-(8) vizio di motivazione, motivazione apparente o mancante ai sensi degli artt. 101 Cost., 113 e 132 c.p.c., 36 d.lgs. 546/1992 e 111 Cost.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che, nelle cessioni intracomunitarie, il cedente deve provare che il bene sia stato spedito o trasportato in altro Stato membro e abbia effettivamente lasciato il territorio dello Stato; tale prova può essere data anche con documenti diversi dal documento di trasporto, ma deve comunque essere documentale e idonea a dimostrare l'effettiva dislocazione della merce. Nel caso concreto, la CTR aveva accertato in fatto che la società non aveva fornito una prova documentale sufficiente della fuoriuscita dei veicoli, essendo non decisivi la radiazione dal PRA, la rimozione delle targhe, la consegna diretta all'acquirente e gli impegni contrattuali a trasferire i beni all'estero, in assenza di documenti che attestassero l'effettivo adempimento di tali impegni o altre iniziative utili della contribuente. Quanto alle censure motivazionali, la Corte ha escluso il vizio di motivazione apparente, ritenendo la sentenza d'appello comprensibile e sorretta da un percorso argomentativo sufficiente al "minimo costituzionale". Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
"cesioni di beni c.d. franco fabbrica"
La non imponibilità per cessioni intracomunitarie richiede la prova del trasferimento del bene in altro Stato membro; non è imposto un mezzo di prova tipico, ma la prova deve essere idonea a dimostrare i requisiti sostanziali dell'operazione.
Richiamato quale norma invocata dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità della pretesa fiscale, ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della CTR sulla carenza di prova del requisito intracomunitario.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della neutralità IVA, ma senza incidere sull'esito, poiché mancava la prova documentale del trasferimento all'estero.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto alla detrazione e alla neutralità dell'IVA; la Corte non ha ravvisato violazioni in presenza del mancato assolvimento dell'onere probatorio.
art. 23 Cost.
Invocato dalla ricorrente per denunciare una asserita doppia imposizione; la censura è stata respinta insieme alle altre.
art. 53 Cost.
Invocato dalla ricorrente per contestare la pretesa impositiva; la Corte ha escluso l'errore della CTR.
La prova della fuoriuscita dei beni e dei presupposti dell'esenzione grava sul cedente che invoca il regime intracomunitario.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la propria buona fede; la Corte non ha ravvisato un errore decisivo sulla relativa valutazione.
La Corte non ha ravvisato omesso esame delle prove, ritenendo che la CTR abbia valutato la documentazione e l'abbia ritenuta insufficiente.
La doglianza di omessa pronuncia è stata respinta perché la motivazione della CTR era ritenuta sufficiente e comprensiva delle questioni decise.
Richiamato dalla ricorrente in tema di riproposizione dei motivi in appello; la censura è stata disattesa.
art. 101 Cost.
La motivazione è censurabile solo se manca del tutto o è solo apparente, secondo il parametro costituzionale del minimo motivazionale.
Richiamato nei motivi di legittimità sul difetto di motivazione; la Corte ha escluso la violazione.
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione comprensibile; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto soddisfatto.
art. 111 Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale e non copre il mero difetto di sufficienza.
La motivazione apparente o mancante integra vizio denunciabile solo nei casi estremi indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro per le censure di violazione di legge sostanziale formulate dalla ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato come parametro per le censure processuali (omessa pronuncia, motivazione mancante/apparente).
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte ribadisce che, per le sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012, il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale.
art. 12 preleggi
Richiamato per l'interpretazione del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. secondo i canoni ermeneutici generali.
art. 7, comma 1, lett. f), d.P.R. 633/1972
Richiamato per distinguere le operazioni intracomunitarie dalle ipotesi di uscita dal territorio doganale.
Ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riducendo il sindacato motivazionale al minimo costituzionale.
Legge di conversione del d.l. 83/2012, richiamata nel quadro della riforma del vizio di motivazione.
d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato in dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle cessioni intracomunitarie il cedente che invoca la non imponibilità deve provare, con idonea documentazione, che il bene è stato effettivamente spedito o trasportato in un altro Stato membro e ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato.
- La prova del trasferimento intracomunitario non è vincolata a un mezzo tipico: può essere fornita anche tramite documenti privati o elementi secondari, purché siano documentalmente idonei a dimostrare l'effettiva dislocazione del bene all'estero.
- Gli impegni contrattuali dell'acquirente o di altri soggetti a trasferire la merce fuori dal territorio nazionale non bastano, se non è documentato il loro concreto adempimento o non risultano ulteriori iniziative utili del cedente per procurarsi la relativa prova.
- La mera radiazione dal pubblico registro, la rimozione delle targhe o la consegna del bene all'acquirente non equivalgono, di per sé, alla prova dell'uscita del bene dal territorio dello Stato.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, per le sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012, è confinato all'anomalia motivazionale che integra violazione costituzionale del minimo costituzionale; non è deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di percepire il fondamento della decisione o richiederebbe integrazioni con congetture estranee al testo della sentenza.
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