Cassazione Civile, Sentenza n. 25557/2022 del 31/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Imposizione e contestazione di una plusvalenza non dichiarata relativa alla cessione, nel 2005, di un terreno edificabile a Morlupo; i ricorrenti impugnano l'avviso di accertamento (plusvalenza contestata e sanzioni), deducendo molteplici vizi: motivazione apparente della sentenza di appello, mancato esame e scorretta interpretazione delle perizie (in particolare perizia di affrancamento 2003 e la questione se il valore si riferisse alla cubatura edificabile o ai mq), uso irregolare dell'accertamento presuntivo ex art. 41-bis DPR 600/1973 in assenza di elementi certi, omissione di motivazione sull'aliquota media indicata nell'avviso, e contestazione sulla trasmissibilità delle sanzioni agli eredi
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per cassazione dei ricorrenti, ritenendo la motivazione della Commissione Tributaria Regionale meramente apparente e incomprensibile, perché non dava conto dell'istruttoria documentale e delle contestazioni tecniche sulle perizie. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo giudizio, demandando anche la regolazione delle spese di giudizio di legittimità
Norme richiamate
Norma mediante la quale sono stati articolati i motivi di ricorso per cassazione (vizi di diritto e di motivazione).
Richiamato in relazione al principio che la decisione deve rimanere nei limiti della domanda e deve essere adeguatamente motivata; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia violato tale principio fornendo motivazione meramente apparente.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 8
Richiamato dai ricorrenti in tema di limiti della cognizione del giudice tributario; la Corte ha valutato complessivamente i profili di motivazione e istruttoria richiesti dalla normativa sul processo tributario.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis
Norma sull'accertamento induttivo/presuntivo utilizzata dall'Agenzia; i ricorrenti contestavano l'applicazione in assenza di elementi certi. La Corte sottolinea che l'accertamento presuntivo deve essere sorretto da elementi idonei, e che la CTR non ha adeguatamente valutato le prove contrarie.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, secondo comma
Richiamato dai ricorrenti in rapporto ai criteri di determinazione della base imponibile nell'accertamento induttivo; la tesi è che la CTR non abbia affrontato le specifiche censure tecniche relative alla perizia.
Richiamata dai ricorrenti in tema di garanzie del contribuente e motivazione degli atti; utilizzata per criticare la carenza motivazionale dell'atto giudiziario impugnato.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, primo comma, lett. b)
Richiamato in relazione alla determinazione del reddito imponibile da plusvalenze fondiarie; i ricorrenti contestavano l'erronea applicazione/valutazione ai fini IRPEF.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, primo comma, lett. g) bis
Richiamato dai ricorrenti nella contestazione della qualificazione fiscale dell'operazione e della soggettività dell'imposizione; la Corte ha ritenuto necessario un più approfondito esame dei documenti tecnici.
artt. 2697, 2700, 2709, 2729 cod. civ.
Norme sul riparto dell'onere della prova e efficacia probatoria degli atti; i ricorrenti lamentavano che la CTR non avesse valutato correttamente le prove (perizie, documenti) depositate.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, secondo comma, n. 4
Richiamato nel quinto motivo in relazione all'omesso esame di fatti decisivi e documenti oggetto di discussione; la Corte ha ritenuto fondata la censura sulla motivazione insufficiente.
legge n. 448 del 2001, artt. 5 e 7
Richiamati dai ricorrenti in tema di presupposti di tassazione e norme collegate alla determinazione del valore catastale/tributario; la contestazione verteva sull'errata applicazione e mancato esame di elementi tecnici.
Costituzione (artt. 24, 53 e 111)
Richiamati in linea generale dai ricorrenti in tema di diritto alla difesa, capacità contributiva e giusto processo; la Corte ha valorizzato il principio di decisione motivata e di esame della prova.
Massime di principio
- Se il giudice d'appello motiva in modo sintetico o non affronta puntualmente le prove e le perizie prodotte, la decisione può essere annullata per motivazione meramente apparente e il giudizio rimandato per nuovo esame.
- Negli accertamenti basati su presunzioni (art. 41-bis DPR 600/1973) l'Amministrazione deve indicare elementi concreti e specifici che giustifichino la ricostruzione: l'assenza di tali elementi e il mancato confronto con le perizie del contribuente rendono debole l'accertamento.
- Quando la controversia verte su valutazioni tecniche (valore del terreno, cubatura vs. superficie), il giudice è tenuto a esaminare e motivare espressamente il trattamento delle perizie e dei documenti tecnici prodotti dalle parti.
- I ricorrenti che siano eredi possono proseguire il giudizio ma devono segnalare con precisione eventuali questioni di trasmissibilità delle sanzioni o altri profili processuali; se il giudice dell'appello decide oltre i limiti della domanda o senza affrontare questioni rilevanti, ciò costituisce motivo di impugnazione.
- Per ottenere l'annullamento per vizio di motivazione è utile indicare chiaramente quali elementi probatori non sono stati valutati e come la mancanza di esame abbia inciso sulla decisione di merito.
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