Cassazione Civile, Sentenza n. 25558/2022 del 31/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sull'applicazione dell'aliquota IRAP 2007: l'Agenzia contestava l'applicabilità di un'aliquota regionale maggiorata pari al 5,25% (4,25% + 0,85%) per le attività con codici Ateco radice 66 (attività ausiliarie dei servizi finanziari), mentre la ricorrente, consorzio di garanzia collettiva fidi (confidi, codice Ateco 66.4.1), sosteneva di essere esclusa dall'aumento in quanto i confidi determinano la base imponibile IRAP secondo l'art. 10 del d.lgs. n. 446/1997 e, alla data del 31.12.2006, non risultavano soggetti all'aliquota regionale maggiorata del 4,40% prevista per banche/enti finanziari; la questione centrale è dunque l'interpretazione dell'art. 5 L.R. Toscana n. 64/2006 e del relativo Allegato A (nota [1]) e se l'incremento dello 0,85% si applicasse a tutti i soggetti con attività Ateco 66 o solo a quelli che già al 31.12.2006 erano soggetti all'aliquota del 4,40% (quindi escludendo i confidi).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso: ha interpretato la nota [1] dell'Allegato A della L.R. Toscana n. 64/2006 nel senso che l'aumento dello 0,85% si applica solo ai soggetti per i quali, alla data del 31.12.2006, era già in vigore l'aliquota del 4,40% (ossia i soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 446/1997, quali banche/enti finanziari/assicurazioni). Di conseguenza i confidi, che alla predetta data avevano aliquota 4,25% e determinano la base imponibile secondo l'art. 10, sono esclusi dalla maggiorazione. La Corte ha cassato la sentenza impugnata della Ctr Toscana, annullato l'avviso di accertamento relativo all'IRAP 2007 e disposto la compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
Legge Regione Toscana n. 64 del 2006, art. 5 e Allegato A
per le attività di cui ai codici Ateco 2002 nn. 64, 65 e 66 è previsto un incremento dell'IRAP nella misura dello 0,85% (nota [1]: "l'aliquota vigente al 31 dicembre 2006 è al 4,40%")
La Corte ha ritenuto che la nota [1] abbia valore normativo integrativo: l'incremento dello 0,85% si applica solo a quei soggetti per i quali, al 31.12.2006, era già prevista l'aliquota del 4,40% (quindi non ai confidi che erano soggetti all'aliquota 4,25%).
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 10
determinazione della base imponibile IRAP secondo le modalità dell'art. 10
I confidi determinano la base imponibile IRAP secondo l'art. 10 (metodo retributivo), distinta dalla disciplina applicabile a banche e enti finanziari (artt. 6 e 7); questo differenzia il trattamento e giustifica l'esclusione dalla maggiorazione regionale.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 16
l'aliquota base dell'IRAP fosse fissata al 4,25%, con possibilità per le Regioni di aumentarla ... fino ad un massimo di un punto percentuale
Fornisce il quadro normativo per le aliquote IRAP e la competenza regionale ad aumentarle; la Corte ha usato tale criterio per confrontare aliquote vigenti alla data indicata dalla norma regionale.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 6 e 7
Regolano il trattamento IRAP di banche e altri enti finanziari/assicurativi; la legge regionale L.R. 43/2002 e la L.R. 64/2006 hanno fatto riferimento a tali categorie per individuare i soggetti cui applicare la maggiorazione, differenziandoli dai confidi.
D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, art. 13, commi 45 e 47
"Ai fini delle imposte sui redditi i confidi, comunque costituiti, si considerano enti commerciali"; "Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive i confidi, comunque costituiti, determinano in ogni caso il valore della produzione netta secondo le modalità contenute nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"
Norma nazionale che esclude i confidi dalla disciplina IRAP degli enti finanziari/bancari e stabilisce il metodo di determinazione della base imponibile per i confidi secondo l'art. 10, motivo per il quale la maggiorazione regionale pensata per le categorie indicate agli artt. 6-7 non poteva automaticamente ricomprendere i confidi.
Legge Regione Toscana n. 43 del 2002, art. 2
prevedeva l'aumento dell'IRAP al 4,40% per banche, enti e società finanziarie ed imprese di assicurazione
Ha fissato l'aumento al 4,40% per le categorie bancarie/finanziarie, e tale aumento era pacificamente applicato solo a quelle categorie, escludendo i confidi; la L.R. 64/2006 rinvia alla situazione esistente al 31.12.2006 identificata da questa norma.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 5 del 19.1.2015
L'Amministrazione finanziaria, con la risoluzione, ha confermato l'interpretazione secondo cui i confidi, che determinano la base imponibile col metodo retributivo (art. 10), non devono applicare la maggiorazione di aliquota prevista per i soggetti di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/1997; la Corte ha richiamato tale risoluzione a supporto della propria interpretazione.
Massime di principio
- Quando una legge regionale applica un aumento d'imposta rinviando a codici di attività (Ateco) ma contiene note o specificazioni nella tabella allegata, tali note vanno interpretate come parte integrante della normativa e possono limitarne il campo di applicazione.
- Se la norma regionale richiama situazioni soggettive o aliquote vigenti ad una data anteriore (es. "aliquota vigente al 31.12.2006"), occorre verificare la collocazione normativa e la disciplina nazionale che, per talune categorie (es. confidi), può prevedere un trattamento diverso e quindi l'esclusione dall'aumento.
- Le categorie individuate per codice di attività non esauriscono automaticamente la valutazione: la natura giuridica e le norme nazionali che disciplinano il metodo di determinazione della base imponibile (art. 10 vs artt. 6-7 del d.lgs. 446/1997) possono escludere l'applicazione di una maggiorazione regionale.
- In caso di dubbio sull'estensione temporale o soggettiva di una maggiorazione d'aliquota regionale, è rilevante anche l'interpretazione amministrativa consolidata (es. risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate) che può essere utilizzata come elemento di conferma dell'interpretazione giurisprudenziale.
- Se la questione giuridica è nuova o complessa, il giudice può disporre la compensazione delle spese di lite; inoltre la Corte di legittimità, accertata la questione di diritto, può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. senza rinvio.
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