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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25561/2022 del 31/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR Piemonte che aveva confermato l'avviso di accertamento ICI relativo al 2007, con il quale il Comune aveva ritenuto alcune porzioni di cortile e aree adiacenti come aree edificabili (e quindi imponibili), nonché aveva contestato la mancata/difettosa dichiarazione di tali particelle. La ricorrente sosteneva che le aree erano pertinenziali al fabbricato e quindi non soggette ad autonoma tassazione, contestando altresì la motivazione della sentenza di secondo grado e la motivazione dell'avviso di accertamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: la CTR ha adeguatamente motivato che, a seguito di frazionamento catastale, stipula della convenzione urbanistica, presentazione della denuncia di inizio attività e rilascio del permesso di costruire per l'attuazione del P.E.C.L.I., la natura pertinenziale dei cortili era venuta meno e l'area era da considerare edificabile già dall'anno 2007 (quindi soggetta a ICI sul valore dell'area secondo le norme vigenti). La Corte ha inoltre ritenuto che l'avviso di accertamento fosse sufficientemente motivato e che il giudice di merito non avesse omesso questioni rilevanti. Sono state condannate le spese alla ricorrente e disposte le conseguenze sul contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504 - art. 1, comma 2

    Presupposto dell'imposta est il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa

    Definisce i presupposti impositivi ICI; la Corte ricorda che solo fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli costituiscono i presupposti d'imposta e che la qualificazione urbanistica incide sull'individuazione dell'applicabilità dell'ICI.

  • D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504 - art. 2

    Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1: a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione ...

    Stabilisce la nozione di fabbricato, pertinenza e area fabbricabile ai fini ICI. La Corte applica la norma nel senso che la pertinenzialità rende un'area parte del fabbricato ma questa può venire meno se viene meno la destinazione durevole di servizio/ornamento.

  • D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504 - art. 5, comma 6

    In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero ... la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori ...

    Regola la determinazione della base imponibile ICI nelle ipotesi di utilizzazione edificatoria o demolizione: durante i lavori l'area è considerata fabbricabile e si tassa sul valore dell'area.

  • Art. 11-quaterdecies, comma 16, D.L. 30 settembre 2005 n. 203 (conv. L. 2 dicembre 2005 n. 248)

    Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b) dello stesso decreto si interpreta nel senso che un'area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo

    Interpretazione autentica che consente di considerare un'area fabbricabile sulla base del piano regolatore generale anche in assenza di strumenti attuativi; la Corte la applica per giustificare la qualificazione delle aree come edificabili già prima dell'attuazione materiale.

  • Art. 36, comma 2, D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (conv. L. 4 agosto 2006 n. 248)

    Ai fini dell'applicazione del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ... e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo

    Conferma e ribadisce che l'edificabilità può essere ricavata dallo strumento urbanistico generale, rafforzando l'interpretazione circa la qualificazione come area edificabile ai fini tributari.

  • Art. 817 cod. civ.

    Nozione normativa di pertinenza civile (oggettivo e soggettivo) adottata anche per l'accertamento tributario: la pertinenza richiede destinazione duratura al servizio/ornamento e volontà di instaurare vincolo durevole; onere probatorio grava sul contribuente.

  • Art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.

    Regime di motivazione delle decisioni di merito: la Corte ha ritenuto che la CTR avesse fornito motivazione sufficiente e che non sussistesse 'motivazione apparente' o omessa.

  • Art. 7, Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Principi sul dovere di motivazione degli atti impositivi: la Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento avesse indicato sufficientemente gli elementi essenziali per consentire la difesa della contribuente.

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto delle conseguenze sul versamento aggiuntivo del contributo unificato a carico della ricorrente se dovuto.

Massime di principio

  • La qualificazione di un'area come fabbricabile ai fini ICI può desumersi dallo strumento urbanistico generale e dagli atti preparatori all'attuazione (convenzione urbanistica, frazionamento, DIA/permesso), anche prima della realizzazione materiale delle opere.
  • La pertinenzialità rileva e può escludere l'autonoma tassazione solo se provata in modo concreto e duraturo: occorrono sia la destinazione oggettiva (funzione di servizio/ornamento) sia la volontà soggettiva di instaurare un vincolo durevole; l'onere della prova grava sul contribuente.
  • È possibile la coesistenza, nella stessa porzione immobiliare, di pertinenzialità e di edificabilità, ma la pertinenzialità prevale solo se esclude effettivamente e stabilmente lo ius edificandi: se il vincolo è facilmente revocabile o l'uso edificatorio è ormai avviato, l'area può essere considerata edificabile.
  • In presenza di demolizione, di utilizzazione edificatoria o di lavori in corso, l'area è considerata fabbricabile ai fini ICI e la base imponibile si determina sul valore dell'area (art. 5, comma 6), non sul valore del fabbricato.
  • Il contribuente che non ha evidenziato in dichiarazione la sussistenza di una pertinenza non può limitarsi a farne valere l'esistenza per la prima volta solo in sede di giudizio: la mancata dichiarazione riduce la possibilità di successo processuale.
  • L'avviso di accertamento deve contenere l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi della pretesa e il presupposto giuridico; non è richiesta una disamina completa dei fatti ma una motivazione che permetta al contribuente di conoscere l'objet della pretesa e difendersi efficacemente.

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