Cassazione Civile, Sentenza n. 25549/2022 del 31/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2007: recupero di deduzioni ai fini IRES e IRAP e di detrazioni IVA. In particolare contestati: a) costi per locazione finanziaria di un'imbarcazione ritenuta diporto; b) costi relativi a contratto di servizio integrato con la s.r.l. Hotel del Lago, ritenuti non inerenti; c) IVA detratta su prestazioni fatturate dalla s.r.l. Executive Team, ritenute esenti. La contribuente ha dedotto che i servizi della Executive Team erano funzionalmente collegati alla vendita di autoveicoli e quindi non esenti/detaccabili ai fini IVA.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i primi tre motivi del ricorso (nullità della motivazione della CTR; presunte carenze nell'indicazione dei presupposti dell'accertamento analitico-induttivo; errata valutazione dell'onere della prova in tema di inerenza dei costi). Ha invece accolto il quarto motivo relativo all'IVA: ha ritenuto che le prestazioni della Executive Team (intermediazione per finanziamenti agli acquirenti) erano strumentali e accessorie all'operazione principale di vendita degli autoveicoli, costituendo un'unica operazione ai fini IVA. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata quanto a questo profilo e la Corte, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso su detto punto. Per le questioni di novità coinvolte sono state compensate le spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 10, comma 1, n. 1
Disciplina l'esenzione IVA per talune prestazioni finanziarie; la Corte confronta l'applicabilità dell'esenzione con la qualificazione delle prestazioni come accessorie o unitariamente connesse alla vendita
D.P.R. n. 633/1972, art. 19 e art. 19-bis
Norme sul momento di detrazione dell'IVA e condizioni di detraibilità; utilizzate nella critica alla pronuncia di merito che negava la detraibilità
D.P.R. n. 633/1972, art. 3, comma 3 (corrispondente all'art. 6 par. 44 della VI direttiva)
art.3, c.3 DPR 633/72; art.6 par.44 VI direttiva
Principio della finzione giuridica per l'intermediario che agisce in nome proprio per conto altrui: l'operatore mandatario è considerato come avendo ricevuto e poi fornito il servizio, con effetti fiscali ai fini IVA
D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Presupposti per l'accertamento analitico-induttivo; menzionato nella censura sulla motivazione delle ragioni che giustificano l'accertamento
Codice Civile, art. 2697
Regola la distribuzione dell'onere della prova; contestata dalla contribuente ma la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata su inerenza e onere probatorio
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), artt. 109 e 164
Riferimenti normativi relativi alla determinazione del reddito d'impresa e al regime di deducibilità; richiamati nella critica sull'onere di provare l'inerenza dei costi
Direttiva IVA (art.1, par.2, secondo comma) e giurisprudenza CJEU
Direttiva IVA, art.1 par.2, 2° comma; C-42/14; C-208/15; C-71/18; C-801/19; C-224/11; C-153/17; C-464/10
Richiamati i principi europei secondo cui prestazioni formalmente distinte possono costituire un'unica operazione se strettamente connesse e una prestazione accessoria segue la disciplina della principale; specifiche sentenze chiariscono i criteri di valutazione (obiettivo economico, interesse dei destinatari, indivisibilità)
Massime di principio
- Ai fini IVA, più prestazioni formalmente distinte possono essere considerate un'unica operazione quando sono strettamente connesse e la scomposizione sarebbe artificiosa; in tal caso la disciplina (imponibile o esente) della prestazione principale si estende alle accessorie.
- Quando l'intermediario agisce in nome proprio ma per conto di terzi (mandato senza rappresentanza), vale la finzione giuridica prevista dalla normativa IVA: il mandatario si considera come se avesse ricevuto e poi fornito il servizio, con effetti sul regime d'imposta.
- Per la deducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi (IRES/IRAP) il contribuente deve provare l'inerenza in termini qualitativi (compatibilità, coerenza e correlazione con l'attività), documentando l'effettivo nesso con l'attività d'impresa.
- L'Ufficio può procedere ad accertamenti analitico-induttivi purché fondati su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti; la loro congruenza è valutata dal giudice e la rivalutazione in sede di legittimità è limitata.
- In operazioni di vendita agevolate attraverso finanziamento, se il finanziamento è strumentale all'acquisto (interesse dei clienti è accedere all'acquisto), le prestazioni di intermediazione finanziaria possono essere considerate accessorie alla vendita e quindi soggette allo stesso trattamento IVA della vendita stessa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 31 ago 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 25550/2022 del 31/08/2022
- Sentenza civile · 31 ago 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 25557/2022 del 31/08/2022
- Sentenza civile · 31 ago 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 25558/2022 del 31/08/2022
- Sentenza civile · 31 ago 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 25559/2022 del 31/08/2022
- Sentenza civile · 31 ago 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 25560/2022 del 31/08/2022
- Sentenza civile · 31 ago 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 25561/2022 del 31/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →