Cassazione Civile, Sentenza n. 25559/2022 del 31/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di una cartella di pagamento notificata al ricorrente quale coobbligato solidale per debiti tributari (IRPEF/IVA) di una società di persone di cui era socio; il ricorrente aveva escusso di essere receduto dalla società con atto depositato il 16/08/1995 e deduceva che il debito tributario si era concretizzato successivamente, perciò non poteva essere ritenuto soggetto passivo. Inoltre contestava la violazione del beneficium excussionis (art. 2304 c.c.): la cartella sarebbe atto esecutivo notificabile al socio solo dopo la preventiva escussione del patrimonio sociale e l'amministrazione non avrebbe provato l'incapienza del patrimonio della società, avendo prodotto solo un verbale di pignoramento presso terzi negativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi 2°, 3° e 4° (connessi) rigettando la valutazione della CTR. Ha affermato che, una volta che il socio eccepisce la violazione del beneficium excussionis nella impugnazione della cartella, grava sull'amministrazione l'onere di provare l'insufficienza (totale o parziale) del patrimonio sociale. La semplice produzione di un verbale di pignoramento presso terzi negativo (es. dichiarazione di assenza di rapporti presso un istituto bancario) è insufficiente a dimostrare l'incapienza societaria. Per tali ragioni la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso del contribuente. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese; è stata prevista la compensazione delle spese relative alla fase di merito.
Norme richiamate
Disciplina la responsabilità solidale dei soci nelle società di persone; riconosciuta applicabilità anche alle obbligazioni tributarie e rilievo sulla tempistica di nascita del debito rispetto al recesso del socio
Regola il beneficium excussionis (obbligo di escussione del patrimonio sociale prima di aggredire il socio). La Corte conferma che il socio può eccepire la violazione del beneficio nell'impugnazione della cartella e che l'amministrazione deve provare l'incapienza del patrimonio sociale
d.lgs. n. 546/1992, art. 2 comma 2
esclude dalla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti «gli atti della esecuzione tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento»
La disposizione è richiamata per sostenere che la cartella è atto di esecuzione; tuttavia la Corte ammette che, nonostante la natura esecutiva, la cartella può essere impugnata dal socio con l'eccezione relativa alla preventiva escussione della società
Giurisprudenza: Cass. Sez. Un. n. 28709/2020 e precedenti (es. Cass. nn. 1040/2009; 11291/1990; 2647/1987; 5136/2011)
Principio consolidato secondo cui, quando il socio eccepisce la mancata escussione del patrimonio sociale, il creditore è onerato di provare l'insufficienza del patrimonio stesso; la Corte conferma e applica questo orientamento
Massime di principio
- Il socio di una società di persone che riceve una cartella di pagamento può eccepire, in sede di impugnazione della cartella, la violazione del beneficium excussionis: da quel momento grava sull'amministrazione l'onere di provare l'incapienza del patrimonio sociale.
- La produzione di un unico verbale negativo di pignoramento presso terzi (ad es. dichiarazione di un istituto bancario) è generalmente insufficiente per dimostrare l'incapienza del patrimonio sociale; l'amministrazione deve fornire prove più complete e congrue (es. inventari, rilievi su altri beni, risultati di più tentativi esecutivi, documentazione patrimoniale).
- La cartella di pagamento, pur essendo atto di esecuzione, rimane impugnabile dal socio con riferimento alla violazione dell'obbligo di preventiva escussione della società.
- La questione temporale del recesso del socio rispetto al momento in cui il debito tributario è sorto è rilevante: se il debito si è concretizzato dopo il recesso (es. con presentazione della dichiarazione o approvazione del conto sociale), ciò può escludere la responsabilità del socio; tuttavia la prova di tale circostanza è necessaria e la Corte qui ha deciso il caso attraverso il profilo probatorio sulla escussione.
- In presenza di eccezioni fondate sul beneficium excussionis, il procedimento probatorio e l'onere della prova sono decisivi: il contribuente deve sollevare l'eccezione e l'amministrazione deve fornire adeguata dimostrazione dell'incapienza patrimoniale societaria.
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