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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25560/2022 del 31/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano avvisi di accertamento IRPEF per l'anno 2004 notificati sulla base di dati bancari acquisiti dalla banca HSBC di Lugano (lista Falciani), contestando: 1) la illegittima acquisizione dei documenti e quindi l'inutilizzabilità degli stessi in ambito tributario; 2) la natura finanziaria (non reddituale) delle somme rilevate; 3) la decadenza dell'Amministrazione dal potere accertativo per decorso del termine previsto dall'art. 43 DPR 600/1973, eccependo l'illegittima retroattiva applicazione dell'art. 12, comma 2-bis, d.l. 78/2009; 4) vizi di motivazione della sentenza d'appello rispetto agli argomenti svolti in primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: a) la questione della decadenza poteva ritenersi implicitamente decisa dalla CTR perché la sua decisione di merito è incompatibile con il rilievo di decadenza; b) l'art. 12, comma 2-bis, d.l. 78/2009 ha natura procedimentale e non sostanziale, per cui il raddoppio dei termini si applica agli avvisi notificati dopo l'entrata in vigore della norma (principio tempus regit actum); c) la CTR ha motivato adeguatamente la valutazione sulla natura reddituale/finanziaria dei rapporti e non si configura vizio di apparente motivazione né rilevante riesame del fatto in sede di legittimità; d) i dati bancari acquisiti tramite cooperazione internazionale sono utilizzabili in sede fiscale anche se all'origine vi sia stato un illecito da parte di un dipendente della banca estera, salvo che non emerga lesione di diritti fondamentali costituzionalmente protetti; e) il principio di inutilizzabilità proprio del processo penale (art. 191 c.p.p.) non è direttamente trasferibile al processo tributario, e l'uso di prove 'atipiche' è ammesso, purché sussistano requisiti di gravità e precisione. Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • d.l. 10 luglio 2009, n. 78, art. 12, comma 2-bis

    La Corte ha interpretato la norma come di natura procedimentale (non sostanziale), per cui il raddoppio dei termini di decadenza si applica agli avvisi notificati dopo l'entrata in vigore della norma (principio tempus regit actum).

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, primo comma

    La disciplina della decadenza rimane operativa ma l'applicazione del raddoppio procedimentale previsto dall'art. 12, comma 2-bis rende legittima la notifica degli avvisi successivi all'entrata in vigore della norma; inoltre la Cassazione ha ritenuto possibile una pronunzia implicita sulla decadenza quando la decisione di merito è incompatibile con la stessa.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, secondo comma e art. 41, secondo comma

    Consentono l'utilizzo in sede fiscale di elementi acquisiti con modalità diverse dalle prove tradizionali: anche prove atipiche o un unico indizio, se dotato di gravità e precisione, possono fondare l'accertamento.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 31-bis e ss.

    Disciplina gli scambi di informazioni tra amministrazioni finanziarie (cooperazione internazionale) e giustifica l'utilizzo dei dati bancari ottenuti tramite tali canali per fini fiscali.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 70

    La Cassazione conferma la natura residuale di tale disposizione: il richiamo alle norme del processo penale per l'inutilizzabilità delle prove è limitato e non applicabile automaticamente al contesto tributario quando esiste una disciplina fiscale specifica.

  • Codice di procedura penale, art. 191

    La regola generale di inutilizzabilità delle prove ottenute illegalmente è propria del processo penale e non si estende automaticamente al processo tributario.

  • Codice penale, art. 615-ter

    La Cassazione ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità dei dati nei procedimenti tributari, l'eventuale illecito commesso dal dipendente della banca estera, salvo conseguenze penali per l'autore; non costituisce di per sé causa di inutilizzabilità tributaria.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), artt. 3 e 10

    Richiamate dai ricorrenti, ma la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione tale da rendere inutilizzabili i documenti acquisiti tramite cooperazione internazionale.

  • Costituzione, artt. 14, 24 e 97

    Le censure costituzionali sollevate non hanno trovato riscontro; la Corte non ha ritenuto violati diritti costituzionali che giustifichino esclusione dei dati nel procedimento tributario.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 1

    Richiami all'azione amministrativa e trasparenza non hanno inciso sulla legittimità dell'utilizzo dei dati bancari ottenuti per via di cooperazione internazionale.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (modificato dalla L. n. 228/2012)

    Norma procedurale richiamata per l'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo; la Corte accerta la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti.

Massime di principio

  • L'art. 12, comma 2-bis, d.l. 78/2009 è da considerare norma procedimentale: il raddoppio dei termini di decadenza si applica agli atti notificati dopo la sua entrata in vigore (principio tempus regit actum).
  • Una decisione di merito che priva di efficacia la tesi della decadenza può essere considerata pronuncia implicita sulla decadenza stessa; il giudice d'appello non è sempre tenuto a una formula espressa se la decisione è incompatibile con la decadenza.
  • In materia fiscale possono essere utilizzati 'elementi atipici' di prova (compresi dati bancari esteri acquisiti tramite cooperazione internazionale); anche un unico indizio può fondare l'accertamento se ha gravità e precisione.
  • L'eventuale illecito compiuto da un dipendente di una banca estera nell'appropriarsi di dati non determina automaticamente l'inutilizzabilità di quegli elementi in ambito tributario, salvo che non emerga una lesione di diritti fondamentali costituzionalmente protetti (es. inviolabilità della libertà personale o del domicilio).
  • La regola di inutilizzabilità dell'art. 191 c.p.p. è propria del processo penale e non si trasferisce automaticamente al processo tributario: l'art. 70 DPR 600/1973 ha natura residuale.
  • Il contribuente mantiene l'onere della prova sulle proprie affermazioni (ad es. provare la natura finanziaria, non reddituale, dei movimenti bancari): l'insufficienza probatoria può legittimare la ricostruzione reddituale dell'Amministrazione.
  • Le doglianze sulla motivazione della sentenza d'appello richiedono che venga dimostrata una palese apparente motivazione o un travisamento dei fatti; critiche che si risolvono in richiesta di riedizione dei fatti non sono ammissibili in sede di legittimità.

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